§ 1.5.2 - Legge Regionale 27 ottobre 1972, n. 18.
Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività, per fini istituzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 competenze degli organismi regionali
Data:27/10/1972
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio dispone convegni regionali e interregionali, indagini conoscitive, studi e ricerche per il raggiungimento dei fini istituzionali della Regione con particolare riferimento alla [...]
Art. 2.      La giunta regionale, nell'ambito delle sue competenze, è autorizzata quando ne ravvisi la utilità, ad organizzare convegni regionali allo scopo di dibattere ed approfondire argomenti di [...]
Art. 3.      Per finalità attinenti al funzionamento interno del Consiglio e delle Commissioni consiliari, convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche sono disposti dall'Ufficio di Presidenza del [...]
Art. 4.      Compete all'Ufficio di Presidenza anche la facoltà di istituire corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento per il personale del Consiglio o di disporre la partecipazione di detto [...]
Art. 5.      Nell'assumere le iniziative di cui agli articoli precedenti, il Consiglio, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza rispettivamente determinano la misura della spesa da impegnare e le modalità di [...]
Art. 6.      Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, per l'anno 1972, si provvederà come appresso:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


§ 1.5.2 - Legge Regionale 27 ottobre 1972, n. 18.

Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività, per fini istituzionali. [1]

(B.U. n. 17 del 12 dicembre 1972).

 

Art. 1.

     Il Consiglio dispone convegni regionali e interregionali, indagini conoscitive, studi e ricerche per il raggiungimento dei fini istituzionali della Regione con particolare riferimento alla programmazione economica regionale.

     Delibera inoltre la pubblicazione di una rivista quindicinale secondo le norme di un apposito regolamento che sarà emesso entro tre mesi, al fine di incentivare e divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione.

     Quando ne ravvisi l'utilità dispone la pubblicazione e la diffusione di studi, documentazioni, opuscoli e monografie specie di carattere giuridico, sociale ed economico, e concede sovvenzioni, sussidi o premi ad enti, istituti, società, agenzie di stampa, editori, studiosi e giornalisti.

 

     Art. 2.

     La giunta regionale, nell'ambito delle sue competenze, è autorizzata quando ne ravvisi la utilità, ad organizzare convegni regionali allo scopo di dibattere ed approfondire argomenti di interesse regionale.

     E' altresì autorizzata a disporre indagini conoscitive, studi e ricerche, al fine di acquisire dati, notizie ed ogni altro elemento utile per la soluzione di problemi di particolare importanza.

     Può anche disporre la istituzione di corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento per il personale regionale o dispone la partecipazione di detto personale ai corsi di cui innanzi organizzati da altri enti.

 

     Art. 3.

     Per finalità attinenti al funzionamento interno del Consiglio e delle Commissioni consiliari, convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche sono disposti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nei limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nell'apposito capitolo del fondo riservato al Consiglio nel bilancio regionale.

 

     Art. 4.

     Compete all'Ufficio di Presidenza anche la facoltà di istituire corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento per il personale del Consiglio o di disporre la partecipazione di detto personale ai corsi di cui innanzi, organizzati da altri enti.

 

     Art. 5.

     Nell'assumere le iniziative di cui agli articoli precedenti, il Consiglio, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza rispettivamente determinano la misura della spesa da impegnare e le modalità di erogazione.

     Ai destinatari dei contributi di cui al 3° comma dello articolo 1 incombe l'obbligo di dimostrare e documentare l'impegno delle somme ricevute, secondo la destinazione prevista nel provvedimento di concessione.

 

     Art. 6.

     Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, per l'anno 1972, si provvederà come appresso:

     a) - la spesa di L. 3.000.000 per le attività previste nel 1°

     comma dell'art. 1 grava sul capitolo n. 26 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso;

     b) - la spesa derivante dall'applicazione del 2° comma dell'art. 1 prevista in L. 1.500.000, e quella derivante dall'applicazione del 3° comma dello stesso art. 1, prevista in L. 1.000.000, gravano sul capitolo n. 27 del bilancio della Regione;

     c) - la spesa derivante dall'applicazione del 1° comma dell'art. 2 grava per L. 2.500.000 sul capitolo n. 19, per L. 37.000.000 sul capitolo n. 25 e per L. 1.000.000 sul capitolo n. 26 del bilancio della Regione;

     d) - la spesa derivante dall'applicazione del 2° comma dell'art. 2 per l'attuazione dei corsi ivi previsti e per la partecipazione ai corsi indetti da altri enti grava, rispettivamente, per L. 2.000.000 sul capitolo n. 46 e per L. 1.000.000 sul capitolo n. 29 del bilancio della Regione;

     e) la spesa derivante dall'applicazione dell'art. 3 prevista in L. 4.000.000 e quella derivante dall'applicazione dell'art. 4, prevista in L. 2.000.000, gravano sul capitolo n. 1 dello stato di previsione della spesa relativa al fondo riservato per il funzionamento del Consiglio Regionale.

     Per gli esercizi successivi gli oneri di cui sopra graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge non più operante.