§ 1.4.12 - L.R. 6 aprile 2009, n. 14.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, ad oggetto: "Testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:06/04/2009
Numero:14


Sommario
Art. 1. 1. L'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n.20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), e successive modificazioni, è [...]
Art. 2. 1. L'articolo 5 della legge regionale n. 20/1991, e successive modificazioni, e la relativa Tabella "A" allegata sono sostituiti dal seguente articolo:
Art. 3. 1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla disciplina relativa all'attribuzione ai gruppi consiliari delle risorse per il loro funzionamento sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno [...]
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise


§ 1.4.12 - L.R. 6 aprile 2009, n. 14.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, ad oggetto: "Testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari".

(B.U. 16 aprile 2009, n. 8)

 

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n.20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3

1. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo mensile consistente in una quota fissa di euro 800,00 ed una quota variabile pari al prodotto tra euro 2.500,00 ed il numero dei consiglieri iscritti al gruppo.

2. Ove sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, i componenti del medesimo promuovono accordi tra loro per la gestione dei contributi. Se non si raggiunge l'accordo, l'Ufficio di presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo. In tale ultimo caso ogni componente del gruppo misto ha poteri, doveri e responsabilità autonomi limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è aggiornato, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, mediante l'applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

4. Nei limiti dei contributi di cui al comma 1 i gruppi possono costituire propri uffici territoriali. L'eventuale assegnazione di locali ed attrezzature è deliberata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

5. Eventuali economie sulla competenza dell'anno precedente sono riassegnate alla competenza dell'anno successivo.".

 

     Art. 2.

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 20/1991, e successive modificazioni, e la relativa Tabella "A" allegata sono sostituiti dal seguente articolo:

 

"Art. 5

1. È messo a disposizione di ciascun gruppo consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una unità di categoria D3 per ciascun consigliere iscritto al gruppo.".

 

     Art. 3.

1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla disciplina relativa all'attribuzione ai gruppi consiliari delle risorse per il loro funzionamento sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i presidenti dei gruppi consiliari provvedono ad adeguare alle nuove disposizioni gli incarichi ed i rapporti di lavoro in essere, mediante conferma, risoluzione, modifica o rinnovazione dei relativi contratti individuali.

 

     Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.