| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione | 
| Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali | 
| Data: | 07/01/1988 | 
| Numero: | 1 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il "Fondo di Solidarietà fra i Consiglieri regionali", è soppresso | 
| Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che derivano alla Regione dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 | 
§ 1.3.10 - L.R. 7 gennaio 1988, n. 1.
Soppressione del "Fondo di Solidarietà fra Consiglieri regionali" di cui all'art. 27 della legge regionale n. 16/1974.
(B.U. 16 gennaio 1988, n. 1).
Il "Fondo di Solidarietà fra i Consiglieri regionali", è soppresso.
     L'attivo di detto fondo è trasferito alla "Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali" di cui alla 
     Gli oneri, per il conseguimento degli scopi di cui alle lettere a) e b) del 1° comma dell'art. 27 della 
     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato come previsto dall'art. 2 della 
     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che derivano alla Regione dall'art. 8 della 
Alla quantificazione della spesa annuale sarà provveduto con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci di previsione.