§ 1.3.5 - L.R. 15 luglio 1976, n. 22.
Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 8; 5 settembre 1974, n. 16 e 5 marzo 1975, n. 23.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:15/07/1976
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      A decorrere dal 21 giugno 1975 la quota contributiva obbligatoria in favore della "Cassa di previdenza per i Consiglieri Regionali", di cui all'art. 4, 1° comma della legge regionale 5 settembre [...]
Art. 5.      A decorrere dal 21 giugno 1975 la quota contributiva obbligatoria in favore del "Fondo di solidarietà fra i Consiglieri della Regione Molise", di cui all'art. 27, 2° comma della legge regionale [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in L. 38.000.000 per il periodo 21 giugno - 31 dicembre 1975 e in L. 62.659.510 per l'anno 1976, viene imputato al [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.3.5 - L.R. 15 luglio 1976, n. 22.

Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 8; 5 settembre 1974, n. 16 e 5 marzo 1975, n. 23.

(B.U. 16 luglio 1976, n. 13).

 

     Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     A decorrere dal 21 giugno 1975 la quota contributiva obbligatoria in favore della "Cassa di previdenza per i Consiglieri Regionali", di cui all'art. 4, 1° comma della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è fissata nella misura del 15% dell'indennità di carica lorda spettante al Consigliere Regionale.

     (Omissis) [4]

 

     Art. 5.

     A decorrere dal 21 giugno 1975 la quota contributiva obbligatoria in favore del "Fondo di solidarietà fra i Consiglieri della Regione Molise", di cui all'art. 27, 2° comma della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è fissata nella misura del 6% dell'indennità di carica lorda spettante al Consigliere Regionale. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 8.

     Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in L. 38.000.000 per il periodo 21 giugno - 31 dicembre 1975 e in L. 62.659.510 per l'anno 1976, viene imputato al capitolo 10 del bilancio di previsione esercizio 1976.

     Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. e) della L.R. 28 maggio 1997, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. e) della L.R. 28 maggio 1997, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. e) della L.R. 28 maggio 1997, n. 16.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 13 aprile 1988, n. 10.

[5] L'art. 2 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30 ribadisce che con l'entrata in vigore della L.R. 13 aprile 1988, n. 10, la presente trattenuta del 6%, ricompresa nei contributi di previdenza di cui all'art. 3 della stessa L.R. 10/1988, è d intendersi soppressa.

[6] Sostituisce il primo comma, lettera a) dell'art. 6 della L.R. 5 settembre 1974, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. e) della L.R. 28 maggio 1997, n. 16.