§ 1.2.13 - L.R. 19 febbraio 2009, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2, recante: "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:19/02/2009
Numero:7


Sommario
Art. 1. 1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2 (norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale) è aggiunto il seguente:
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 1.2.13 - L.R. 19 febbraio 2009, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2, recante: "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale".

(B.U. 28 febbraio 2009, n. 4)

 

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2 (norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale) è aggiunto il seguente:

 

"Art. 8-bis Portavoce

1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per la durata della carica, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2. Il portavoce è individuato dal Presidente del Consiglio regionale fra giornalisti, pubblicisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.

3. L'incarico è disposto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Il relativo contratto di lavoro si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio regionale. Il trattamento economico non può essere superiore alla cifra massima di Euro 50.000,00 su base annua, onnicomprensiva, da stabilirsi da parte dell'Ufficio di presidenza".

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in Euro 50.000,00. Ai medesimi si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 010 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, mediante l'istituzione di apposito capitolo nel preventivo delle spese del Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

2. Per gli esercizi finanziari 2010 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio.

 

     Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.