§ 5.5.6 - R.R. 9 ottobre 1995, n. 41.
Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia
Data:09/10/1995
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità - Rilascio delle autorizzazioni)
Art. 2.  (Idoneità ed estensione del territorio).
Art. 3.  (Presentazione delle domande)
Art. 4.  (Immissione di fauna selvatica).
Art. 5.  (Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e programma dei ripopolamenti).
Art. 6.  (Partecipazione ai piani di abbattimento).
Art. 7.  (Durata).
Art. 8.  (Obblighi del titolare).
Art. 9.  (Sospensioni e revoche).
Art. 10.  (Divieti).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Rinnovi).
Art. 13.  (Cessazione).
Art. 14.  (Idoneità ed estensione del territorio).
Art. 15.  (Presentazione delle domande)
Art. 16.  (Immissione di fauna selvatica).
Art. 17.  (Piano di utilizzazione delle specie cacciabili).
Art. 18.  (Durata).
Art. 19.  (Obblighi del titolare).
Art. 20.  (Sospensioni e revoche).
Art. 21.  (Divieti).
Art. 22.  (Vigilanza).
Art. 23.  (Rinnovi).
Art. 24.  (Cessazione).
Art. 25.  (Abrogazione).


§ 5.5.6 - R.R. 9 ottobre 1995, n. 41.

Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri- turistico venatorie.

(B.U. 19 ottobre 1995, n. 76).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità - Rilascio delle autorizzazioni) [1]

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 le modalità di costituzione, funzionamento e cessazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie.

     2. Le autorizzazioni per la costituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie sono rilasciate, su domanda degli interessati, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 7/1995, dalle Province competenti per territorio.

     3. Le autorizzazioni sono concesse previo riscontro di conformità alle previsioni del piano faunistico venatario regionale e a seguito della pubblicazione di specifici bandi.

     4. In mancanza del consenso da parte dei proprietari e dei conduttori dei fondi, le Province possono operare ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 7/1995.

     5. Fermo restando il rispetto della graduatoria redatta in relazione ai punteggi attribuiti secondo la tabella di cui all'Allegato, nel rilascio di nuove autorizzazioni sono favorite le aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie gestite da giovani coltivatori o imprenditori agricoli singoli o associati o quelle che prevedono:

     a) programmi di recupero ambientale del territorio ed interventi volti a favorire la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale da utilizzarsi anche per le immissioni in territorio libero;

     b) programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche.

     6. Le autorizzazioni non possono essere concesse qualora il punteggio secondo la tabella di cui all'Allegato non raggiunga per le aziende faunistico-venatorie 220 punti e per le aziende agrituristico-venatorie 150 punti.

     7. Le autorizzazioni sono soggette alla tassa di concessione regionale vigente in materia.

 

TITOLO II

Aziende faunistico-venatorie

 

     Art. 2. (Idoneità ed estensione del territorio).

     1. Le autorizzazioni per la costituzione di aziende faunistico- venatorie, di seguito denominate aziende faunistiche, sono concesse previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica circa l'idoneità del territorio da adibire alle stesse.

     2. Il parere di cui al comma 1 concerne, in particolare, la rilevanza naturalistica e faunistica dei terreni che il richiedente chiede di comprendere nell'azienda faunistica nonché l'idoneità dell'habitat ai fini della tutela e della riproduzione delle specie selvatiche indicate dal richiedente medesimo.

     3. La superficie dell'azienda faunistica non può essere inferiore a trecento ettari né superiore a tremila ettari o, per quelle di nuova costituzione, non superiore a duemila ettari.

     4. Per le aziende faunistiche con prevalenza di zone umide, bacini artificiali o allagati specializzate per la caccia agli acquatici, la superficie minima può essere ridotta a centocinquanta ettari.

 

     Art. 3. (Presentazione delle domande) [2]

     1. Le domande rivolte ad ottenere l'autorizzazione per la costituzione di aziende faunistiche, complete della documentazione di cui al comma 2, sono presentate alle Province in seguito alla pubblicazione dei relativi bandi.

     2. Alle domande sono allegati i seguenti documenti:

     a) relazione tecnica che illustri le caratteristiche ambientali del territorio, con specificazione, da evidenziare in cartografia, della ripartizione dell'uso del suolo indicando le aree a bosco, incolto, coltivi, pascolo, fiumi e specchi d'acqua;

     b) descrizione dettagliata delle tipologie di conduzione dei terreni e le caratteristiche delle colture praticate;

     c) descrizione puntuale, con riferimenti cartografici, dei programmi di ripristino, conservazione e miglioramento dell'ambiente ai fini faunistici, con indicazione dei tempi di realizzazione;

     d) situazione faunistica relativa alle presenze di uccelli e mammiferi della zona, con indicazioni inerenti alla fenologia della specie, distribuzione e stima delle consistenze;

     e) elenco delle specie per le quali si richiede la concessione al prelievo venatario;

     f) i programmi previsti per quanto riguarda le immissioni e le finalità che si intendono perseguire, quali ripopolamento, introduzione o reintroduzione;

     g) programma di gestione del territorio ai fini faunistici;

     h) descrizione delle strutture di ambientamento, di produzione, o comunque utili alla gestione faunistica esistenti o che saranno realizzate, con descrizione specifica dell'uso cui saranno destinate;

     i) cartografia in scala 1:25.000, in due esemplari, in cui siano riportati i confini dell'area considerata e quelli della zona di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica;

     l) cartografia in scala 1:10.000, in due esemplari, in cui siano riportati i confini dell'area considerata e quelli della zona di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica, nonché quelli di eventuali zone addestramento cani richieste, con il dettaglio della ripartizione dei differenti usi del suolo;

     m) elenco dei dati catastali dei terreni interessati con specifica adesione, con firma autentica ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dei proprietari o conduttori; la dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza, da trasmettersi per conoscenza anche alla Provincia, l'assenso si intende tacitamente rinnovato; il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'azienda faunistica vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;

     n) dichiarazione del richiedente di non aver chiesto e ottenuto altre concessioni di aziende faunistico-venatorie nella regione;

     o) indicazione degli operatori tecnico-faunistici e del tecnico faunistico esperto di cui si avvale l'azienda stessa;

     p) regolamento d'esercizio, con nomina del direttore.

     3. La documentazione tecnico-faunistica di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e p), è sottoscritta da un tecnico faunistico esperto.

 

     Art. 4. (Immissione di fauna selvatica).

     1. Le immissioni della fauna selvatica sono autorizzate dalle Province, alle quali compete il potere di controllo ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 7/1995. [3]

     2. Alle immissioni della fauna selvatica assistono, per redigere i relativi verbali, due guardie venatorie di cui almeno una dipendente provinciale.

     3. La riproduzione di fauna selvatica è attuata in misura preminente mediante la promozione dei cicli naturali di incremento della stessa, realizzati attraverso l'immissione di riproduttori in coppia o in gruppi in tempi e condizioni utili per consentire la loro naturale riproduzione. Non è comunque consentito immettere o liberare fauna selvatica nel periodo compreso tra il 31 agosto e la data di chiusura della caccia relativa alle specie da immettere.

     4. Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistica il titolare della stessa è tenuto ad effettuare immissioni di fauna selvatica appartenente alle specie stanziali di cui chiede il prelievo venatorio nelle seguenti misure minime:

     a) una coppia di lepri (lepus europaeus) riproduttrici ogni venti ettari; (rapporto 1:1);

     b) una coppia di starne (perdix perdix) riproduttrici ogni quindici ettari;

     c) un gruppo di fagiani riproduttori ogni dieci ettari (rapporto 1:3).

     5. E' data facoltà alle Province di modificare, su proposta del titolare dell'azienda faunistica, il rapporto delle specie da immettere a seconda delle caratteristiche del territorio e della consistenza del patrimonio faunistico, nel rispetto dei quantitativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4.

     6. Previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto dell'estensione e delle caratteristiche ambientali dell'azienda faunistica, è consentito effettuare immissioni di coturnici (alectoris graeca) e pernici rosse (alectoris rufa), nonché reintroduzioni di cervi (cervus elaphus) e caprioli (capreolus capreolus) e introduzione di daini (dama dama) e mufloni (ovis musimon).

     7. In presenza di sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per altra calamità che hanno compromesso la consistenza della fauna selvatica, la Provincia dispone, a carico del titolare dell'azienda faunistica, l'integrazione della fauna rilevata deficitaria.

 

     Art. 5. (Piano di utilizzazione delle specie cacciabili e programma dei ripopolamenti).

     1. Il titolare dell'azienda faunistica, entro il 15 febbraio di ogni anno, presenta alla Provincia il piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento della fauna selvatica.

     2. Il piano contiene:

     a) la relazione sulla consistenza faunistica delle specie selvatiche presenti;

     b) il programma di immissioni per specie e per tipo di ambiente;

     c) la previsione di utilizzazione della fauna selvatica prodotta mediante piani di abbattimento o mediante cattura. Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistica è vietata la caccia alla fauna appartenente alle specie per le quali si richiede il prelievo; [4]

     d) il programma di conservazione e di ripristino ambientale.

     3. La rilevazione della fauna presente, al termine dei prelievi di cui al comma 2, lettera c), è effettuata dalla Provincia, d'intesa con il titolare dell'azienda faunistica, entro il 28 febbraio di ogni anno.

     4. Il titolare può produrre in cattività, nell'ambito dell'azienda faunistica, le specie di fauna selvatica necessarie alla realizzazione dei programmi di ripopolamento.

     5. Le catture di fauna selvatica di cui al comma 2, lettera c), sono autorizzate dalla Provincia esclusivamente a scopo di ripopolamento.

     6. E' data facoltà alla Provincia, alle altre aziende faunistico- venatorie e alle associazioni venatorie presenti e operanti nella regione di esercitare il diritto di prelazione, al prezzo di mercato, sull'intera disponibilità o su parte della fauna selvatica.

     7. Non sono consentite catture di fauna selvatica migratoria.

     8. La previsione di utilizzazione delle specie cacciabili mediante piani di abbattimento non può superare il sessanta per cento della fauna selvatica stanziale presente nell'azienda faunistica al termine del ciclo di riproduzione naturale e delle immissioni integrative effettuate. Per gli ungulati, ad eccezione del cinghiale, i prelievi sono effettuati secondo le indicazioni della Provincia, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

     9. Il prelievo venatorio della fauna selvatica stanziale e migratoria è ammesso esclusivamente nelle giornate in cui è consentita la caccia nei limiti e per le specie previste dal calendario venatorio vigente.

     10. La caccia effettuata da appostamenti fissi non è consentita, ad eccezione, per i proprietari e conduttori dei fondi compresi nell'azienda faunistica, di quella effettuata da appostamenti fissi preesistenti alla costituzione dell'azienda stessa.

     11. Il piano di utilizzazione di cui al presente articolo è approvato dalla Provincia entro il 31 luglio di ogni anno.

 

     Art. 6. (Partecipazione ai piani di abbattimento).

     1. Per partecipare ai piani di abbattimento è necessario il permesso rilasciato dal titolare dell'azienda faunistica. Il permesso è personale, non trasferibile, e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito.

     2. Il titolare dell'azienda faunistica tiene un registro, numerato e contrassegnato dalla Provincia, nel quale sono annotati:

     a) i giorni di caccia;

     b) i dati anagrafici delle persone autorizzate a partecipare ai piani di abbattimento;

     c) le specie ed il numero dei capi uccisi.

     3. Il registro di cui al comma 2, insieme al piano previsto all'articolo 5, viene trasmesso, entro il termine di ogni anno venatorio, alla Provincia affinché la stessa possa esercitare il controllo e raccogliere i dati relativi all'andamento dell'azienda faunistica e alla consistenza del patrimonio faunistico.

 

     Art. 7. (Durata).

     1. L'azienda faunistica ha una durata di dieci anni, salvo rinnovo per un uguale periodo. La data di scadenza del provvedimento di autorizzazione è fissata alla fine della stagione venatoria a cui essa si riferisce.

 

     Art. 8. (Obblighi del titolare).

     1. Il titolare dell'azienda faunistica è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:

     a) pagamento ai conduttori dei terreni inclusi nell'azienda faunistica degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni agricole dalla fauna o dai partecipanti alle operazioni di cattura o di abbattimento;

     b) rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4;

     c) vigilanza sui terreni inclusi nell'azienda faunistica mediante agenti venatori, anche volontari, nelle seguenti proporzioni minime:

     1) un agente fino a quattrocento ettari;

     2) due agenti da quattrocentouno ettari a seicento;

     3) tre agenti da seicentouno ettari a mille;

     4) quattro agenti da milleuno ettari a duemila;

     5) sei agenti da duemilauno ettari a tremila;

     d) tabellazione della superficie dell'azienda faunistica effettuata con cartelli perimetrali sui quali è apposta la scritta "Azienda faunistico venatoria".

     I cartelli, con scritte nere in campo bianco, hanno una dimensione di trenta centimetri di lunghezza e venticinque centimetri di altezza e sono disposti in modo tale che da ognuno di essi sia visibile il cartello precedente e quello successivo. I cartelli sono sostituiti ogni qualvolta si rende necessario ai fini di una loro chiara lettura; [5]

     e) realizzazione di zone di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica stanziale, ove è vietata la caccia, della estensione di non meno del dieci per cento del territorio dell'azienda faunistica. Tali zone sono segnalate con cartelli, delle dimensioni e caratteristiche uguali a quelli di cui alla lettera d), recanti la dicitura "Zone di riproduzione - Divieto di caccia";

     f) pagamento della tassa di concessione regionale. Il mancato o ritardato pagamento della tassa comporta la sospensione dell'attività dell'azienda faunistica e il divieto per il titolare di prelevare la fauna selvatica sino al versamento della tassa;

     g) conferimento di fauna alle Amministrazioni provinciali interessate, in relazione alle specie su cui si effettua il prelievo entro i seguenti limiti a decorrere dal secondo anno di funzionamento dell'azienda:

     1) una lepre ogni 100 ha;

     2) una starna ogni 30 ha;

     3) un fagiano ogni 30 ha. [6]

     Per gli ungulati escluso il muflone e per le pernici rosse la quantità è stabilita d'intesa con le Amministrazioni provinciali, conformemente ai piani di prelievo. La fauna selvatica deve essere liberata a cura delle Amministrazioni provinciali nell'ambito territoriale di caccia ove insiste l'azienda faunistica e, se dotate di spiccate caratteristiche di selvaticità, nelle zone di ripopolamento e cattura dell'ambito stesso.

     2. Il titolare dell'azienda faunistica è tenuto, altresì, a raccogliere le uova di fauna selvatica, nel caso in cui i nidi siano stati danneggiati da calamità naturali o possano essere distrutti dalle lavorazioni agricole, e a curare l'allevamento dei nati.

     3. Su richiesta del titolare possono essere istituite, su tutto o parte del territorio dell'azienda faunistica, zone di allenamento e addestramento dei cani da caccia di tipo A e B.

 

     Art. 9. (Sospensioni e revoche).

     1. L'esercizio venatorio nell'azienda faunistica è sospeso:

     a) per una stagione venatoria nel caso in cui il titolare violi le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 1, lettere b), c) ed e), e 10, comma 1, lettere a), b) e c);

     b) per quindici giorni nel caso in cui il titolare violi le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

     2. L'autorizzazione è revocata:

     a) in caso di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lettera a);

     b) nel caso in cui il titolare violi il provvedimento sospensivo o non assolva agli obblighi previsti dal presente regolamento durante il periodo della sospensione.

     3. L'azienda faunistica soggetta a provvedimento di revoca è destinata, con atto della Provincia, a zona di ripopolamento e cattura per almeno due anni.

 

     Art. 10. (Divieti).

     1. Nelle aziende faunistiche è vietato:

     a) cacciare le specie stanziali non indicate nell'atto di concessione;

     b) effettuare la caccia da qualsiasi tipo di appostamento fisso, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 5, comma 10;

     c) esercitare la cattura senza l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5;

     d) effettuare la caccia senza l'autorizzazione del titolare dell'azienda faunistica.

     2. Il titolare dell'azienda faunistica non può cederne o affidarne la gestione a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione. Il titolare può essere sostituito, dietro autorizzazione della Provincia, solo in caso di morte o in presenza di grave impedimento alla prosecuzione dell'esercizio dell'azienda faunistica secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, lettera f).

 

     Art. 11. (Vigilanza).

     1. Le aziende faunistiche sono sottoposte a ispezioni e verifiche annuali da parte della Provincia. I controlli possono essere effettuati, se ritenuto necessario, anche più volte nel corso di un anno.

 

     Art. 12. (Rinnovi).

     1. L'autorizzazione può essere rinnovata previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

     2. Alla domanda di rinnovo da presentare tre mesi prima della scadenza e contenente gli estremi del precedente provvedimento di concessione, sono allegati i documenti di cui al comma 2 dell'articolo 3, ad eccezione di quelli indicati dalla lettera m), redatti come previsto dal comma 3 del medesimo articolo. [7]

     3. Le Province nella pubblicazione dei bandi di cui al comma 3 dell'articolo 1 garantiscono una quantità di superficie tale da poter contenere quella necessaria al rinnovo di tutte le aziende autorizzate che devono raggiungere 220 punti nella graduatoria redatta secondo l'Allegato.

     L'eventuale mancato raggiungimento di tale punteggio, esclusivamente per quelle che dimostrano di aver svolto una buona pratica di gestione faunistico-venatoria nel corso degli anni, è compensato nella misura massima di 80 punti. [8]

     [4. Per il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie autorizzate a norma del regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15 si applicano le disposizioni del presente articolo. In tal caso, qualora le condizioni di rinnovo contemplate nel comma 3 sussistano alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la relativa documentazione va presentata entro un anno dalla data medesima.] [9]

 

     Art. 13. (Cessazione).

     1. L'azienda faunistica cessa per rinuncia, presentata in forma scritta alla Provincia, per mancato rinnovo o per revoca.

     2. Nel caso in cui il titolare presenti ricorso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo o di revoca, la caccia nel territorio dell'azienda faunistica è vietata fino alla definizione del procedimento.

     3. Dopo la cessazione il territorio dell'azienda faunistica può essere trasformato dalla Provincia in zona di ripopolamento e cattura per almeno due anni.

 

TITOLO III

Aziende agri-turistico-venatorie

 

     Art. 14. (Idoneità ed estensione del territorio).

     1. Le autorizzazioni per la costituzione di aziende agrituristico- venatorie, di seguito denominate aziende agri-venatorie, sono concesse previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica circa l'idoneità del territorio da adibire alle stesse.

     2. Il parere di cui al comma 1 concerne, in particolare, la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 6, l.r. 7/1995, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     3. Le aziende agri-venatorie sono gestite ai fini di impresa agricola e non possono avere una superficie inferiore a trecento ettari né superiore a tremila ettari o, per quelle di nuova costituzione, non superiore a duemila ettari.

 

     Art. 15. (Presentazione delle domande) [10]

     1. Le domande rivolte a ottenere l'autorizzazione per la costituzione di aziende agri-venatorie, complete della documentazione di cui al comma 2, sono presentate alle Province, in seguito alla pubblicazione dei relativi bandi.

     2. Alle domande sono allegati i seguenti documenti:

     a) relazione tecnica che illustri le caratteristiche ambientali del territorio, con specificazione, da evidenziare in cartografia, della ripartizione dell'uso del suolo indicando le aree a bosco, incolto, coltivi, pascolo, fiumi e specchi d'acqua;

     b) descrizione dettagliata delle tipologie di conduzione dei terreni e le caratteristiche delle colture praticate;

     c) specificazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 6, della l.r. 7/1995 e dall'articolo 16, comma 3, della legge 157/1992;

     d) situazione faunistica relativa alle presenze di uccelli e mammiferi della zona, con indicazioni inerenti alla fenologia della specie, distribuzione e stima delle consistenze;

     e) elenco delle specie per le quali si richiede la concessione al prelievo venatorio;

     f) descrizione delle strutture di ambientamento, di produzione, o comunque utili alla gestione faunistica esistenti o che saranno realizzate, con descrizione specifica dell'uso cui saranno destinate;

     g) cartografìa in scala 1:25.000, in due esemplari;

     h) cartografia in scala 1:10.000, in due esemplari, in cui siano riportati i confini di eventuali zone addestramento cani richieste;

     i) elenco dei dati catastali dei terreni interessati con specifica adesione, con firma autentica ai sensi del d.p.r. 445/2000, dei proprietari o conduttori; la dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza, da trasmettersi per conoscenza anche alla Provincia, l'assenso si intende tacitamente rinnovato; il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'azienda faunistica vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;

     l) indicazione del tecnico faunistico esperto di cui si avvale l'azienda stessa;

     m) regolamento d'esercizio, con nomina del direttore.

     3. La documentazione tecnico faunistica di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) f) e m), è sottoscritta da un tecnico faunistico esperto.

 

     Art. 16. (Immissione di fauna selvatica).

     1. Le immissioni della fauna selvatica sono autorizzate dalle Province, alle quali compete il potere di controllo ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 7/1995.

     2. Alle immissioni della fauna selvatica assistono, per redigere i relativi verbali, due guardie venatorie di cui almeno una dipendente provinciale.

     Le immissioni di fauna selvatica utilizzate a scopo di pronta caccia vengono effettuate secondo i programmi di utilizzo delle specie ed annotate su appositi registri vidimati dall'Amministrazione provinciale con allegata autorizzazione sanitaria.

     [3. La riproduzione di fauna selvatica è attuata anche mediante la promozione dei cicli naturali di incremento della stessa, realizzati attraverso l'immissione di riproduttori in coppia o in gruppi in tempi e condizioni utili per consentire la loro naturale riproduzione.] [11]

     [4. Il titolare dell'azienda agri-venatoria è tenuto a effettuare annualmente, nelle zone di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica stanziale, per gli scopi di cui al comma 3, immissioni di fauna selvatica appartenente alle specie stanziali, con esclusione del cinghiale, di cui chiede l'abbattimento, nelle seguenti misure minime:

     a) una coppia di lepri (lepus europaeus) riproduttrici ogni trenta ettari (rapporto 1:1);

     b) una coppia di starne (perdix perdix) riproduttrici ogni venticinque ettari;

     c) un gruppo di fagiani riproduttori ogni quindici ettari (rapporto 1:3).] [12]

     [5. In presenza di sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per altre calamità che hanno compromesso la consistenza della fauna selvatica, la Provincia dispone, a carico del titolare dell'azienda agri-venatoria, l'integrazione della fauna rilevata deficitaria.] [13]

 

     Art. 17. (Piano di utilizzazione delle specie cacciabili).

     1. Il titolare dell'azienda agri-venatoria, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Provincia il piano annuale di utilizzazione della fauna per la quale ha chiesto l'autorizzazione al prelievo venatorio. [14]

     [2. Il piano contiene:

     a) la relazione sulla consistenza faunistica delle specie selvatiche presenti nelle zone di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica;

     b) l'eventuale programma di interventi di riqualificazione ambientale.] [15]

     [3. La rilevazione della fauna presente nelle zone di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica è effettuata dalla Provincia, d'intesa con il titolare, entro il 28 febbraio di ogni anno.] [16]

     [4. È data facoltà alla Provincia e alle aziende faunistico-venatorie della regione di esercitare il diritto di prelazione, al prezzo di mercato, sull'intera disponibilità o su parte della fauna selvatica presente nelle zone di riproduzione e sviluppo della fauna stessa.] [17]

     5. Non sono consentite catture di fauna selvatica migratoria.

     6. Nel territorio delle aziende agri-venatorie non destinate a zone di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì. La caccia alla selvaggina migratoria, effettuata in forma vagante o da appostamento temporaneo, è consentita, nel rispetto del calendario venatorio vigente, solamente ai proprietari ed ai conduttori dei fondi compresi nell'azienda stessa.

     7. Per partecipare ai prelievi venatori è necessario il permesso del titolare dell'azienda agrivenatoria. Il permesso è personale, non trasferibile, e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito e per le specie in esso indicate.

     8. Alla fine della stagione venatoria il titolare della azienda agri- venatoria comunica alla Provincia le giornate di caccia effettuate, il numero dei partecipanti ai prelievi venatori, le specie e il numero dei capi uccisi.

 

     Art. 18. (Durata).

     1. L'Azienda agri-venatoria ha una durata di dieci anni, salvo rinnovo per un uguale periodo. La data di scadenza del provvedimento di autorizzazione è fissata alla fine della stazione venatoria a cui essa si riferisce.

 

     Art. 19. (Obblighi del titolare).

     1. Il titolare dell'azienda agri-venatoria è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:

     a) pagamento ai conduttori dei terreni inclusi nell'azienda agri- venatoria degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni agricole dalla fauna o dai partecipanti alle operazioni di cattura o di prelievo venatorio;

     b) rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16;

     c) vigilanza sui terreni inclusi nell'azienda agri-venatoria mediante agenti venatori, anche volontari, nelle seguenti proporzioni minime:

     1) un agente fino a quattrocento ettari;

     2) due agenti da quattrocentouno ettari a seicento;

     3) tre agenti da seicentouno ettari a mille;

     4) quattro agenti da milleuno ettari a duemila;

     5) sei agenti da duemilauno ettari a tremila;

     d) tabellazione della superficie dell'azienda agrivenatoria con appositi cartelli perimetrali sui quali è apposta la scritta "Azienda agri- turistico-venatoria". I cartelli, con scritte nere in campo bianco, hanno una dimensione di trenta centimetri di lunghezza e venticinque centimetri di altezza e sono disposti in modo tale che da ognuno di essi sia visibile il cartello precedente e quello successivo. I cartelli sono sostituiti ogni qualvolta si renda necessario ai fini di una loro chiara lettura;

     [e) realizzazione di zone di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica stanziale, ove è vietata la caccia, dell'estensione di almeno il venti per cento del territorio dell'azienda agri-venatoria. Tali zone sono segnalate con cartelli, delle dimensioni e caratteristiche uguali a quelli di cui alla lettera d), recanti la scritta: "Zone di riproduzione - Divieto di caccia";] [18]

     f) pagamento della tassa di concessione regionale. Il mandato o ritardato pagamento della tassa comportano la sospensione dell'attività dell'azienda agri-venatoria e il divieto per il titolare di prelevare la fauna selvatica sino al versamento della tassa;

     g) conferimento di fauna, che non deve provenire dall'azienda, alle Amministrazioni provinciali interessate in relazione alle specie vocazionali entro i seguenti limiti a decorrere dal secondo anno di funzionamento dell'azienda:

     1) una lepre ogni 30 ha;

     2) una starna ogni 10 ha;

     3) un fagiano ogni 10 ha. [19]

     Per gli ungulati escluso il muflone e per le pernici rosse la quantità è stabilita d'intesa con le Amministrazioni provinciali conformemente ai piani di prelievo.

     La fauna selvatica deve essere liberata a cura delle Amministrazioni provinciali nell'ambito territoriale di caccia ove insiste l'azienda agri- venatoria.

     2. Su richiesta del titolare possono essere istituite, su tutto o parte il territorio dell'azienda agri-venatoria, zone di allevamento e addestramento dei cani da caccia di tipo C.

 

     Art. 20. (Sospensioni e revoche).

     1. L'esercizio venatorio nell'azienda agri-venatoria è sospeso:

     a) per una stagione venatoria nel caso in cui il titolare violi le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, lettere b), c) ed e), e 21, comma 1;

     b) per quindici giorni nel caso in cui il titolare violi le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

     2. L'autorizzazione è revocata:

     a) in caso di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lettera a);

     b) nel caso in cui il titolare violi il provvedimento sospensivo o non assolva agli obblighi previsti dal presente regolamento durante il periodo della sospensione.

     [3. Il territorio della zona di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica dell'azienda agri-venatoria, soggetta a provvedimento di revoca, è destinato con atto della Provincia a zona di ripopolamento e cattura per almeno due anni.] [20]

 

     Art. 21. (Divieti).

     1. Nelle aziende agri-venatorie è vietato:

     a) cacciare le specie stanziali non indicate nell'atto di concessione;

     b) effettuare la caccia alla selvaggina migratoria, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 17, comma 6;

     c) effettuare la caccia senza l'autorizzazione del titolare dell'azienda agri-venatoria.

     2. Il titolare dell'azienda agri-venatoria non può cederne o affidarne la gestione a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione. Il titolare può essere sostituito, dietro autorizzazione della Provincia, solo in caso di morte o in presenza di grave impedimento alla prosecuzione dell'esercizio dell'azienda agri-venatoria secondo quanto stabilito all'articolo 15, comma 2, lettera d).

 

     Art. 22. (Vigilanza).

     1. Le aziende agri-venatorie sono sottoposte a ispezioni e verifiche annuali da parte della Provincia. I controlli possono essere effettuati, se ritenuto necessario, anche più volte nel corso di un anno.

 

     Art. 23. (Rinnovi).

     1. L'autorizzazione può essere rinnovata previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

     2. Alla domanda di rinnovo da presentare tre mesi prima della scadenza e contenente gli estremi del precedente provvedimento sono allegati i documenti di cui al comma 2 dell'articolo 15, ad eccezione di quelli indicati dalla lettera i), redatti come previsto dal comma 3 del medesimo articolo. [21]

     3. Le Province, nella pubblicazione dei bandi di cui al comma 3 dell'articolo 1, garantiscono una quantità di superficie tale da poter contenere quella necessaria al rinnovo di tutte le aziende agri-venatorie autorizzate che, comunque, devono raggiungere 150 punti nella graduatoria redatta secondo l'Allegato. [22]

 

     Art. 24. (Cessazione).

     1. L'azienda agri-venatoria cessa per rinuncia, presentata in forma scritta alla Provincia, per mancato rinnovo o per revoca.

     2. Nel caso in cui il titolare presenta ricorso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo o di revoca, la caccia nel territorio dell'azienda agrivenatoria è vietata fino alla definizione del procedimento.

     [3. Dopo la cessazione il territorio dell'azienda agri-venatoria destinato a zone di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica può essere trasformato dalla Provincia in zona di ripopolamento e cattura per almeno due anni.] [23]

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 25. (Abrogazione).

     1. Il regolamento regionale 12 aprile 1994, n. 15 è abrogato.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[3] Comma così modificato dall’art. 3 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[4] Lettera così modificata dall’art. 4 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[5] Lettera così modificata dall’art. 5 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[6] Lettera così modificata dall’art. 5 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall’art. 6 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[8] Comma così sostituito dall’art. 6 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[9] Comma abrogato dall’art. 6 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 7 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[11] Comma abrogato dall’art. 8 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[12] Comma abrogato dall’art. 8 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[13] Comma abrogato dall’art. 8 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[14] Comma così modificato dall’art. 9 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[15] Comma abrogato dall’art. 9 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[16] Comma abrogato dall’art. 9 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[17] Comma abrogato dall’art. 9 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[18] Lettera abrogata dall’art. 10 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[19] Lettera così modificata dall’art. 10 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[20] Comma abrogato dall’art. 11 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[21] Comma così sostituito dall’art. 12 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[22] Comma così sostituito dall’art. 12 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[23] Comma abrogato dall’art. 13 del R.R. 2 febbraio 2006, n. 1.