Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 17/06/2011 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 36/2005) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 36/2005) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 36/2005) |
Art. 5. (Norme transitorie e finali) |
Art. 6. (Abrogazione) |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.1.76 - L.R. 17 giugno 2011, n. 12.
Riordino degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)
(B.U. 23 giugno 2011, n. 52)
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge detta norme per il riordino degli Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP), di cui alla
Art. 2. (Modifiche all'articolo 24 della
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della
"2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri nominati dall'Assemblea legislativa regionale con facoltà per ogni consigliere di votare solo due nominativi".
Art. 3. (Modifiche all'articolo 28 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della
"1 bis. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra:
a) i dirigenti dell'ERAP;
b) i dirigenti regionali previo distacco o i dirigenti di altro ente dipendente previo collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico;
c) persone estranee all'amministrazione dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere.
1 ter. La scelta del direttore indicato al comma 1bis è comunque effettuata dando priorità ai dirigenti dell'ERAP".
Art. 4. (Modifiche all'articolo 32 della
1. Al comma 2 dell'articolo 32 della
Art. 5. (Norme transitorie e finali)
1. L'indennità mensile di carica del Presidente, del Vice Presidente, del componente del Consiglio di amministrazione e del revisore unico degli ERAP è ridotta del dieci per cento rispetto all'importo percepito alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale nomina i direttori di cui all'articolo 28 della
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, al Direttore si applicano le norme della
4. Il trattamento economico onnicomprensivo del Direttore dell'ente di cui alla presente legge è stabilito dalla Giunta regionale all'atto della nomina tenendo conto della tipologia organizzativa, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ente medesimo e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.
5. La struttura organizzativa regionale competente nella materia in cui opera l'ente ne verifica periodicamente i costi di funzionamento, valutandone la congruità in relazione alla funzionalità delle attività svolte.
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare, per il funzionamento della struttura organizzativa, nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci della Regione e degli enti interessati. I dirigenti nominati Direttori non possono essere sostituiti.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le funzioni che sono esercitate da uno degli ERAP anche in nome e per conto degli altri, indicando altresì l'ERAP incaricato del loro svolgimento e precisandone le modalità.
8. I collegi dei revisori dei conti dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla
9. Fino alla nomina di cui al comma 8 e comunque non oltre la data di scadenza dei rispettivi mandati, le funzioni di revisore unico sono svolte, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi, dal presidente del collegio dei revisori dei conti in carica.
10. Gli ERAP assicurano forme di consultazione con gli enti locali interessati.
11. Gli organi degli ERAP operanti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono il 30 luglio 2011.
12. Le candidature per gli organi indicati al comma 11 sono presentate entro il 30 giugno 2011. Sono fatte salve le candidature già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge purché in regola con le disposizioni di cui alla
Art. 6. (Abrogazione)
1. E' abrogata la lettera f) del comma 1 dell'articolo 25 della
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.