Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 artigianato e industria |
Data: | 01/08/1989 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attuazione della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, è istituito un fondo speciale, che sarà gestito dalla Finanziaria Marche S.p.A. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente [...] |
Art. 2. 1. Il fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato in via prioritaria a favore delle imprese organizzate in forma associativa e di quelle ubicate nei territori interessati dai piani di insediamento [...] |
Art. 3. 1. La Finanziaria Regionale Marche potrà utilizzare il fondo per prestazioni di garanzia o per costituzione di provvista a tasso agevolato, anche ai fini di diminuire i costi delle operazioni. |
Art. 4. 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale previa istruttoria del servizio regionale competente in materia. |
Art. 5. 1. La Finanziaria Regionale Marche deve presentare alla giunta regionale ed al consiglio regionale entro il 15 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del fondo di cui [...] |
Art. 6. 1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è riservata alla Finaziaria Regionale Marche una quota del 2% delle risorse finanziarie disponibili. |
Art. 7. 1. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, si provvede nel modo che segue: |
§ 4.8.14 - Legge Regionale del 1 agosto 1989 n. 20.
Costituzione del fondo Regionale per l'Assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine [1].
1. In attuazione della
2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è stabilita, per l'anno 1989, nell'importo di lire 6.200 milioni; per l'anno 1990, l'entità della dotazione sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio del detto anno.
1. Il fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato in via prioritaria a favore delle imprese organizzate in forma associativa e di quelle ubicate nei territori interessati dai piani di insediamento produttivo di cui alla L.R. 10 Marzo 1979, n. 15 e alla
2. La Finanziaria Regionale Marche, ferme restando le priorità di cui al comma 1, utilizza il fondo previsto dall'articolo 1 della presente legge per interventi a favore di piccole e/o medie imprese che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali.
3. Gli interventi di cui ai precedenti commi possono essere effettuati dalla Finanziaria o direttamente o mediante organizzazioni o convenzioni apposite da costituirsi o stipularsi con il sistema finanziario o mediante adesione ad organizzazioni aventi valenza regionale, a cui possono partecipare imprenditori associati, associazioni di categoria ed enti pubblici.
1. La Finanziaria Regionale Marche potrà utilizzare il fondo per prestazioni di garanzia o per costituzione di provvista a tasso agevolato, anche ai fini di diminuire i costi delle operazioni.
2. I tassi fruibili dai beneficiari della presente legge non possono essere inferiori a quelli previsti dalle leggi nazionali vigenti per i singoli settori di intervento.
3. Le agevolazioni sopra previste sono cumulabili nei limiti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale previa istruttoria del servizio regionale competente in materia.
1. La Finanziaria Regionale Marche deve presentare alla giunta regionale ed al consiglio regionale entro il 15 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1; entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno deve altresì presentare una relazione consuntiva sull'attività realizzata.
2. Nel primo anno di attuazione, il rapporto previsionale di cui al comma 1 deve essere presentato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è riservata alla Finaziaria Regionale Marche una quota del 2% delle risorse finanziarie disponibili.
1. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 6.200 milioni, relativo all'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno all'uopo utililzzando gli appositi accantonamenti di cui alle partite 6 e 7 dell'elenco n. 1;
b) per l'anno 1990, mediante impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della
2. Le somme occorrenti per l'erogazione alla Finanziaria Marche S.p.A. dei finanziamenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1989, a carico del capitolo 3211102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa nel bilancio del detto anno, con la denominazione "Finanziamenti alla Finanziaria Marche S.p.A. per interventi diretti ad agevolare le operazioni di "leasing" mobiliare da parte di imprenditori, di società di persone e di piccole e medie imprese, che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali, nonchè per la prestazione di garanzie o per la provvista di risorse finanziarie a tasso agevolato, a favore degli anzidetti operatori economici" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 6.200 milioni;
b) per l'anno 1990, a carico del capitolo corrispondente. 3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 sono ridotti di lire 6.200 milioni.
[1] Vedi