§ 4.4.6 - L.R. 30 giugno 2003, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 concernente “Norme per la disciplina delle attività estrattive”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:30/06/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1 dicembre 1997, n. 71).


§ 4.4.6 - L.R. 30 giugno 2003, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 concernente “Norme per la disciplina delle attività estrattive”.

(B.U. 10 luglio 2003, n. 61).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1 dicembre 1997, n. 71).

     1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 1o dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”, così come modificato dall’articolo 4, comma 1, della l.r. 17 dicembre 1999, n. 33 è sostituito dal seguente:

     “1. Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero lo prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; in caso di inadempimento il Comune provvede d’ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dalla competente struttura della Provincia.”

     2. I commi 2 e 3 dell’articolo 20 della l.r. 71/1997 sono sostituiti dai seguenti:

     “2. Nel caso di inosservanza del progetto di escavazione o delle prescrizioni di cui al provvedimento di autorizzazione o concessione, nonché in caso di inosservanza del progetto o delle prescrizioni di cui al permesso di ricerca è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con l’obbligo a carico dell’inadempiente di provvedere all’attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l’inosservanza del progetto di escavazione abbia determinato danni ambientali, si procede con le stesse modalità stabilite al comma 1.

     3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce il valore commerciale del materiale di cava ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2. Fino all’adozione di tale atto il valore commerciale è determinato sulla base dei listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente”.

     3. Al comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 71/1997, come sostituito dall’articolo 4, comma 3, della l.r. 71/1997, come sostituito dall’articolo 4, comma 3, della l.r. 33/1999, sono aggiunte le seguenti parole: “Una quota pari al 20 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo è attribuita alle Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di attività estrattiva. Il Comune, entro trenta giorni dall’avvenuta riscossione, versa della Provincia territorialmente competente la quota di sua spettanza.”.