§ 4.1.41 - Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 56.
Procedure relative agli aiuti compatibili con le disposizioni del Trattato di Roma con riguardo agli interventi straordinari nel settore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:02/09/1997
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Aiuti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 92 del Trattato).
Art. 3.  (Aiuti di Stato relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole).
Art. 4.  (Aiuti di Stato per interventi ambientali in agricoltura).
Art. 5.  (Presentazione criteri).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.41 - Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 56.

Procedure relative agli aiuti compatibili con le disposizioni del Trattato di Roma con riguardo agli interventi straordinari nel settore agricolo.

(B.U. 12 settembre 1997, n. 63).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina e semplifica le procedure per:

     a) gli aiuti di Stato nel settore agricolo ed agroalimentare che rientrano nelle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del Trattato di Roma, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

     b) gli aiuti relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento CE 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997;

     c) gli aiuti supplementari contemplati dai programmi regionali di applicazione dei regolamenti comunitari agroambientali.

 

     Art. 2. (Aiuti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 92 del Trattato).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propri atti:

     a) gli interventi straordinari di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 92 del Trattato di Roma, relativi agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Sono finanziabili solo gli interventi non contemplati dalla normativa nazionale in materia di aiuti di soccorso per eventi calamitosi;

     b) gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole e della pesca in difficoltà previsti dagli: Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, 1999/c/288/02 [1].

     2. Gli atti di cui al comma 1 sono notificati alla Commissione Europea. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b), sono subordinati all'autorizzazione della Commissione. A tal fine gli atti sono comunicati prima dell'erogazione distinguendo gli aiuti finalizzati al salvataggio da quelli finalizzati alla ristrutturazione.

 

     Art. 3. (Aiuti di Stato relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre e a disciplinare con proprio atto la concessione degli aiuti per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento CE 950/1997, i quali possono consistere in concorso negli interessi o in contributi in conto capitale.

     2. Per progetti a forte valenza ambientale, in aree particolarmente sensibili e a rischio di desertificazione sociale, la Giunta regionale è altresì autorizzata a disporre con proprio atto la determinazione delle percentuali aggiuntive previste per i regimi di aiuto contemplati al paragrafo 3 dell'articolo 12 del regolamento CE 950/1997, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni settoriali previsti dall'articolo stesso.

     3. Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento CE 950/1997, le proposte di atto di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate alla Commissione ed ulteriori comunicazioni vengono effettuate dopo l'approvazione degli stessi; essi sono altresì notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 93 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

 

     Art. 4. (Aiuti di Stato per interventi ambientali in agricoltura).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, in applicazione di quanto disposto dal programma zonale pluriennale approvato dal Consiglio regionale, l'intensità degli aiuti supplementari previsti dal programma medesimo in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CEE 2078/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992 e dall'articolo 21 del regolamento CE 746/1996 della Commissione del 24 giugno 1996.

 

     Art. 5. (Presentazione criteri).

     1. La Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, i criteri relativi all'applicazione della presente legge;

la competente Commissione consiliare esprime parere secondo quanto disposto dalla l.r. 31 ottobre 1994, n. 44, articoli 3 e 4.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 7.330 milioni così ripartita:

     a) lire 1.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

     b) lire 3.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

     c) lire 500 milioni per le finalità di cui all'articolo 3 (concorso negli interessi);

     d) lire 1.880 milioni per le finalità di cui all'articolo 3 (contributi in conto capitale);

     e) lire 450 milioni per le finalità di cui all'articolo 4; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede per l'anno 1997:

     a) quanto a lire 5.200 milioni mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, partita 6 dell'elenco 1 per lire 450 milioni; partita n. 12 dell'elenco 1 per lire 4.000 milioni; partita 13 dell'elenco 1 per lire 750 milioni;

     b) quanto a lire 2.130 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     capitolo 3124101 per lire 1.000 milioni;

     capitolo 3124106 per lire 600 milioni;

     capitolo 3114114 per lire 180 milioni;

     capitolo 3122201 per lire 350 milioni;

     per gli anni successivi mediante utilizzazione di quota parte delle entrate tributarie.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1997 con le denominazioni e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di seguito indicati:

     a) "Aiuti di Stato in deroga all'articolo 92, comma 2, lettera b), del Trattato, calamità naturali ed altri eventi eccezionali", lire 1.500 milioni;

     b) "Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Testo rilevante ai fini del SEE-94/C 368/05)", lire 3.000 milioni;

     c) "Concorso negli interessi sugli aiuti di Stato relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (regolamento CE 950/1997, articolo 12, comma 2)", lire 500 milioni;

     d) "Contributi in c/capitale sugli aiuti di Stato relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (regolamento CE 950/1997, articolo 12, comma 2)", lire 1.880 milioni;

     e) "Aiuti di Stato per interventi ambientali in agricoltura (regolamento CEE 2078/1992, articolo 10, comma 1 e regolamento CE 746/1996, articolo 21)", lire 450 milioni.

     4. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1997 sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 5100101, lire 5.200 milioni;

     b) capitolo 3124101, lire 1.000 milioni;

     c) capitolo 3124106, lire 600 milioni;

     d) capitolo 3114114, lire 180 milioni;

     e) capitolo 3122201, lire 350 milioni;

     6. In caso di accertata inutilizzazione, in tutto o in parte, dei finanziamenti disposti per determinate iniziative, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il loro impiego per gli altri interventi previsti nella presente legge mediante deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.