§ 3.7.22 - L.R. 24 luglio 2002, n. 13.
Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:24/07/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programma di interventi per la celebrazione montessoria).
Art. 3.  (Attuazione del programma di interventi).
Art. 4.  (Finanziamento e rendicontazione).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.7.22 - L.R. 24 luglio 2002, n. 13. [1]

Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori.

(B.U. 1 agosto 2002, n. 87).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori, promuove un programma di interventi volti alla conoscenza ed alla divulgazione del pensiero e dell’opera della pedagogista scomparsa, nonché all’attività di ricerca sul metodo pedagogico montessoriano e sulla sua validità ed applicabilità nella didattica educativo-formativa dei nidi, della scuola dell’infanzia e di quella di base.

 

     Art. 2. (Programma di interventi per la celebrazione montessoria).

     1. Il programma di interventi di cui all’articolo 1 è finalizzato:

     a) alla realizzazione di convegni, seminari di studio, ricerche, pubblicazioni sulla vita e sull’opera di Maria Montessori;

     b) al recupero di testi originali di Maria Montessori per ampliare il patrimonio museale, nonché all’arricchimento del patrimonio librario della biblioteca pedagogica;

     c) all’attivazione di un polo regionale per l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento degli educatori, al fine di mantenere e potenziare l’applicazione della metodologia didattica montessoriana;

     d) all’attuazione di iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione dell’opera della pedagogista;

     e) alla realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 3. (Attuazione del programma di interventi).

     1. Il programma di interventi di cui all’articolo 2 è predisposto ed attuato dal Comune di Chiaravalle, Centro Studi Casa Natale Maria Montessori, che si avvale della consulenza di un Comitato tecnico-scientifico composto da due studiosi dell’opera montessoriana, da un docente universitario, dal Coordinatore didattico delle strutture educative del Comune di Chiaravalle, dai responsabili dei servizi educativi del Comune di Chiaravalle e della corrispondente struttura della Regione, da due dirigenti scolastici, da un docente e da un rappresentante del Comitato tecnico Centro Studi Casa Natale Maria Montessori.

 

     Art. 4. (Finanziamento e rendicontazione).

     1. Alla copertura delle spese per la realizzazione dei programmi e delle attività stabiliti dal Comune di Chiaravalle, Centro Studi Casa Natale Maria Montessori, e dal Comitato scientifico, si provvede, oltre che con il contributo regionale, con fondi a carico del bilancio del Comune di Chiaravalle e con contributi di altri Enti pubblici e privati interessati alle iniziative.

     2. Il Comune di Chiaravalle, Centro Studi Casa Natale Maria Montessori, trasmette alla Giunta regionale un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una relazione illustrativa delle attività svolte.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per l’anno 2002, è autorizzata la spesa di euro 51.645,69.

     2. Alla copertura dell’onere derivante dallo stanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante l’impiego delle somme stanziate nell’UPB 2.08.01, partita 6 dell’elenco 1 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2002.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte nella relativa unità previsionale di base a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione dei rispettivi bilanci.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell’UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 51.645,69.


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.