§ 3.7.19 - Legge Regionale 9 gennaio 1997, n. 1.
Celebrazione del XXV anniversario dello statuto della Regione Marche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:09/01/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Marche, in occasione del XXV anniversario dello Statuto, attua, promuove e sostiene iniziative dirette a valorizzare e diffondere i contenuti di autonomia, libertà e pluralismo in [...]
Art. 2.      1. Le attività di cui all'articolo 1 sono svolte mediante:
Art. 3.      1. I programmi di attività relativi alle celebrazioni previste dall'articolo 2 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 4.      1. Per l'attuazione degli interventi previsti è autorizzata per l'anno 1996 la spesa complessiva di lire 150 milioni.


§ 3.7.19 - Legge Regionale 9 gennaio 1997, n. 1. [1]

Celebrazione del XXV anniversario dello statuto della Regione Marche.

(B.U. 16 gennaio 1997, n. 5).

 

Art. 1.

     1. La Regione Marche, in occasione del XXV anniversario dello Statuto, attua, promuove e sostiene iniziative dirette a valorizzare e diffondere i contenuti di autonomia, libertà e pluralismo in esso affermati.

 

     Art. 2.

     1. Le attività di cui all'articolo 1 sono svolte mediante:

     a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e di testimonianze sulla formazione ed elaborazione dello Statuto regionale;

     b) promozione di manifestazioni celebrative anche d'intesa o in collaborazione con altre istituzioni e altre iniziative consone agli scopi e allo spirito di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3.

     1. I programmi di attività relativi alle celebrazioni previste dall'articolo 2 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     2. Per l'elaborazione della proposta l'Ufficio di Presidenza si avvale di un apposito Comitato per le celebrazioni del XXV anniversario dello Statuto, costituito nelle forme stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza stesso, sentita la Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.

 

     Art. 4.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti è autorizzata per l'anno 1996 la spesa complessiva di lire 150 milioni.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1996 all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 10 dell'elenco 1.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese per la celebrazione del XXV anniversario dello Statuto" lire 150 milioni.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1996 sono ridotti di lire 150 milioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.