Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 informazione e cultura |
Data: | 10/01/2000 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 2 [...] |
§ 3.5.27 - Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1. [1]
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 concernente "Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale".
(B.U. 20 gennaio 2000, n. 6).
1. [2].
2. [3].
3. [4].
4. Il comma 6 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 4 della
5. [5].
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 2 della
[1] Abrogata dall'art. 26 della
[2] Inserisce la lettera a bis) nel comma 2, art. 2, della
[3] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 2 della
[4] Sostituisce la lettera c), comma 2, art. 2 della
[5] Inserisce l'art. 5 bis nella