| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Marche | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.3 formazione professionale | 
| Data: | 28/01/2003 | 
| Numero: | 1 | 
| Sommario | 
| Art. 1 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 è aggiunto il seguente: | 
§ 3.3.17 - L.R. 28 gennaio 2003, n. 1.
Modifica della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: “Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea.”
(B.U. 6 febbraio 2003, n. 12).
     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della 
“1 bis. La percentuale di cui al comma 1, relativa alla quota di finanziamento annuale riservata alla Regione, può essere superata:
a) in corso d’anno, in caso di disimpegno delle risorse assegnate alle Province a seguito del loro mancato raggiungimento dell’obiettivo pre-fissato o nel caso in cui, avendo solo alcune Province raggiunto l’obiettivo, le stesse non siano disponibili ad utilizzare le risorse non spese dalle altre;
b) in fase di programmazione finanziaria annuale, in caso di riduzione delle risorse spettanti ad una o più Province a seguito dei disimpegni di cui alla lettera a)”.