Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 26/05/2009 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Destinatari) |
Art. 3. (Consulta regionale sull’immigrazione) |
Art. 4. (Organi e funzionamento della Consulta) |
Art. 5. (Compiti della Consulta) |
Art. 6. (Programmazione regionale) |
Art. 7. (Attività dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali) |
Art. 8. (Conferenza sull’immigrazione) |
Art. 9. (Registro regionale delle associazioni degli immigrati) |
Art. 10. (Integrazione, tutela culturale e interculturalità) |
Art. 11. (Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale) |
Art. 12. (Assistenza sanitaria) |
Art. 13. (Difesa civica) |
Art. 14. (Centri di accoglienza e centri servizi) |
Art. 15. (Mediatori interculturali) |
Art. 16. (Diritto all’abitazione) |
Art. 17. (Protezione sociale) |
Art. 18. (Interventi per la tutela del diritto di asilo) |
Art. 19. (Abrogazioni) |
Art. 20. (Disposizioni finali e transitorie) |
Art. 21. (Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 23/2008) |
Art. 22. (Disposizioni finanziarie) |
§ 3.2.108 - L.R. 26 maggio 2009, n. 13.
Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati
(B.U. 4 giugno 2009, n. 53)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, così come individuati all’articolo 2, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili nonché a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.
2. Con la presente legge la Regione concorre, in particolare, all’attuazione dei principi sanciti dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
3. La Regione ispira la propria azione alla garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato.
4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione attua e sostiene iniziative volte a:
a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all’Unione europea, anche ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro;
b) accrescere l’informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell’immigrazione;
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza degli immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d’origine;
e) individuare e rimuovere, anche ponendo in essere attività di mediazione interculturale, gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione, alla formazione professionale, alle agevolazioni connesse all’avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali;
f) garantire adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo, dall’ordinamento europeo ed italiano;
g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza;
i) agevolare progetti per il rientro nei Paesi d’origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
l) contrastare i fenomeni che comportano situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
m) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale;
n) promuovere l’integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento rivolti agli immigrati socialmente vulnerabili ed in primo luogo a donne e minori;
o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell’associazionismo, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
p) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione interculturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
q) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati;
r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell’origine etnica, geografica o religiosa.
Art. 2. (Destinatari)
1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:
a) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;
b) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del
c) [i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.
2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del
2 bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì agli stranieri in attesa del rinnovo dei documenti di soggiorno o della conclusione di eventuali procedimenti di regolarizzazione previsti dalla normativa statale vigente, nei limiti e secondo le modalità in detta normativa statale stabiliti [2].
Art. 3. (Consulta regionale sull’immigrazione)
1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione la Consulta regionale sull’immigrazione.
2. La Consulta è composta da:
a) l’assessore regionale competente o suo delegato;
b) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
c) tre rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;
e) un rappresentante dell’Unione province italiane (UPI) regionale;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni etniche iscritte al registro di cui all’articolo 9;
g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni multietniche iscritte al registro di cui all’articolo 9, fino a un massimo di cinque;
h) un rappresentante delle associazioni di volontariato impegnate nel settore dell’immigrazione, iscritte al registro regionale del volontariato, designato dalla Consulta di cui all’articolo 7 della
i) un rappresentante per le imprese industriali, agricole, artigiane, delle cooperative, del commercio, del turismo e dei servizi, designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; per associazioni maggiormente rappresentative si intendono quelle con il maggior numero di iscritti a livello regionale;
j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale o suo delegato.
3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale e delle Prefetture, nonché di altre istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.
4. La Consulta è costituita entro novanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta medesima e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.
5. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 le designazioni dei rappresentanti di rispettiva competenza, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, fatte salve le successive integrazioni, alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute e ne convoca la prima riunione.
6. I componenti che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.
Art. 4. (Organi e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, immigrati, tra i rappresentanti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere f) e g).
2. Il Presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo impedimento tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
3. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l’anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.
4. La Consulta elegge il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Consulta, nonché da cinque membri eletti dalla stessa tra i suoi componenti, di cui almeno due scelti tra i rappresentanti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere f) e g).
5. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l’ordine del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo:
a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispone l’ordine del giorno e gli atti da portare all’approvazione della Consulta;
b) esprime pareri in via d’urgenza sulle materie di cui all’articolo 5, comma 1;
c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con associazioni interessate ai problemi dell’immigrazione;
d) collabora con il Presidente della Consulta per l’applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.
6. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
7. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.
8. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione.
9. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della
Art. 5. (Compiti della Consulta)
1. La Consulta esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale e in particolare:
a) formula proposte propedeutiche alla stesura del programma di cui all’articolo 6;
b) esprime su richiesta pareri in ordine alle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l’immigrazione e formula proposte di intervento;
c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull’immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
d) collabora con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali al monitoraggio del fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
e) formula proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l’adozione di opportuni provvedimenti per la tutela degli immigrati e delle loro famiglie;
f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui al
g) propone l’adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione.
2. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6, del
Art. 6. (Programmazione regionale)
1. L’Assemblea legislativa regionale approva il piano regionale per l’integrazione degli immigrati che definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire la loro integrazione sociale. Il piano orienta la programmazione regionale nei singoli settori e, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sociale regionale, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale presenta ogni triennio all’Assemblea legislativa la proposta di piano, sentita la Consulta di cui all’articolo 3, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio dell’anno di riferimento.
3. Il piano ha validità triennale e conserva efficacia fino all’approvazione del nuovo.
4. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario garantire idonea accoglienza e protezione agli immigrati, in presenza di flussi migratori eccezionali dovuti a gravi crisi internazionali di natura bellica, economica o sociale.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, approva il programma annuale degli interventi coordinandolo con la restante programmazione di settore rivolta agli immigrati.
6. Il programma di cui al comma 5 contiene i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi in ambito sociale da finanziare ai sensi dell’articolo 20. Il programma è approvato sentita la Consulta di cui all’articolo 3 e la competente Commissione assembleare.
Art. 7. (Attività dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali)
1. L’Osservatorio regionale per le politiche sociali coordina e realizza, in particolare, attività di ricerca, studio e analisi in materia di immigrazione, al fine di:
a) monitorare l’evoluzione del fenomeno nelle Marche;
b) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale di cui all’articolo 6;
c) valutare l’attuazione e gli esiti delle azioni intraprese in materia dalla Regione e dagli enti locali.
2. All’Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte dei singoli cittadini stranieri immigrati e da associazioni operanti nelle materie previste dalla presente legge.
3. Per le funzioni di cui al comma 1 l’Osservatorio collabora con altri osservatori presenti sia a livello nazionale che locale e valuta la possibilità di promuovere la messa in rete delle banche dati regionali, nel rispetto della normativa statale.
Art. 8. (Conferenza sull’immigrazione)
1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, indice la Conferenza regionale sull’immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità che verranno stabilite.
Art. 9. (Registro regionale delle associazioni degli immigrati)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito il registro regionale delle associazioni degli immigrati.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione al registro regionale.
3. L’iscrizione al registro è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere f) e g) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali.
Art. 10. (Integrazione, tutela culturale e interculturalità)
1. La Regione riconosce e favorisce l’integrazione degli immigrati nella comunità marchigiana, per tutelare la loro identità culturale e valorizzare il loro patrimonio d’origine.
2. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio previsti dalla normativa regionale vigente.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all’educazione interculturale, al superamento delle difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, la Regione promuove e sostiene:
a) corsi di lingua e di cultura italiana per minori ed adulti, finalizzati alla conoscenza interculturale ed anche all’inserimento nelle scuole dell’obbligo;
b) insegnamenti integrativi relativi alla conoscenza della lingua e cultura d’origine;
c) iniziative e progetti di educazione interculturali nel territorio, con particolare riguardo nelle scuole;
d) servizi di mediazione interculturale e linguistica;
e) iniziative per l’affermazione delle pari opportunità;
f) iniziative sociali, ricreative, culturali o sportive volte a promuovere l’integrazione delle diverse culture per favorire un clima di reciproca comprensione e prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.
Art. 11. (Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale)
1. Sono estesi agli immigrati gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia.
2. La Regione programma specifici interventi diretti a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati.
3. La Regione sostiene corsi per la formazione e l’aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici e delle associazioni operanti nel campo dell’immigrazione.
4. La Regione sostiene la formazione del personale della scuola e degli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati attraverso il coordinamento di progetti sull’educazione interculturale.
Art. 12. (Assistenza sanitaria)
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, assicura ai soggetti di cui all’articolo 2 e agli immigrati temporaneamente presenti l’assistenza sanitaria e la fruizione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, ambulatoriali e riabilitative presso le strutture del servizio sanitario regionale nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.
2. La tutela ed il controllo sanitario vengono inoltre garantiti attraverso l’inserimento dei soggetti di cui all’articolo 2 nelle campagne di screening e prevenzione collettiva e di educazione sanitaria.
3. La Regione assicura l’attuazione di specifici interventi di promozione della salute per la risoluzione dei problemi derivanti dalle condizioni di marginalità ed esclusione.
4. La Regione promuove attività formative per gli operatori socio-sanitari volte a migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.
5. Le Aziende sanitarie comunicano a cadenza annuale alla Giunta regionale le modalità attuative degli interventi previsti dal presente articolo, con particolare riferimento all’impiego dei servizi di mediazione interculturale e alle ulteriori iniziative intraprese per facilitare l’accesso ai servizi e alle cure da parte degli immigrati.
6. Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del
Art. 13. (Difesa civica)
1. Gli immigrati hanno diritto di avvalersi dell’attività dei difensori civici degli enti locali, nonché dell’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di cui alla
Art. 14. (Centri di accoglienza e centri servizi)
1. [La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciutole dall’ordinamento ed esercita ogni facoltà e potere riservatole dalla Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani] [3].
2. I Comuni e le Comunità montane, anche attraverso la programmazione degli ambiti territoriali sociali e con il concorso della Regione, promuovono e incentivano l’istituzione di:
a) centri di prima e seconda accoglienza, per assistere, durante periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
b) centri servizi, per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l’adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, per facilitare l’accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l’inserimento lavorativo e scolastico e per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.
3. Per la gestione dei centri di cui al comma 2, i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente, con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.
4. La Regione assicura il coordinamento dei centri servizi di cui al comma 2, lettera b).
5. Le Province promuovono ed incentivano l’istituzione di centri polivalenti provinciali, anche autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all’articolo 9, per assicurare l’integrazione sociale, l’avviamento al lavoro e l’agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE.
Art. 15. (Mediatori interculturali)
1. La Regione e gli enti locali valorizzano l’attività dei mediatori interculturali sia per la ricognizione dei bisogni degli utenti sia per l’ottenimento di adeguate prestazioni finalizzate a garantire pari condizioni di accesso ai servizi, favorendo le relazioni sociali tra persone e realtà diverse.
Art. 16. (Diritto all’abitazione)
1. La Regione promuove azioni volte a garantire ai destinatari della presente legge parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative.
2. Sono estesi agli immigrati, residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l’acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.
Art. 17. (Protezione sociale)
1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dalla normativa statale e regionale vigenti.
2. La Regione coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi in collaborazione con la rete di organismi pubblici e privati che offrono risposte al problema della tratta e dello sfruttamento.
3. La Regione, ai sensi dell’articolo 44, comma 12, del
Art. 18. (Interventi per la tutela del diritto di asilo)
1. La Regione, d’intesa con gli uffici centrali o periferici dello Stato e con gli enti locali, promuove, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione.
Art. 19. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la
b) i commi 10 e 11 dell’articolo 43 della
Art. 20. (Disposizioni finali e transitorie)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Entro trenta giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro regionale di cui all’articolo 9 e all’iscrizione nello stesso delle associazioni già iscritte al registro di cui all’articolo 9 della
3. La Consulta di cui all’articolo 9 della
4. Il programma triennale regionale degli interventi, adottato dall’Assemblea legislativa regionale per gli anni 2007/2009 ai sensi dell’articolo 6 della
Art. 21. (Inserimento dell’articolo 7 bis nella
1. Dopo l’articolo 7 della
“Art. 7 bis - (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati).
1. L’Autorità svolge, ai sensi dell’articolo 44 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 l’Autorità:
a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;
b) favorisce, per quanto di competenza, l’effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
c) coordina la propria attività con l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;
d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali;
e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l’attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.”.
Art. 22. (Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di euro 470.800,00.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l’anno 2009 mediante impiego di quota parte delle somme già iscritte nell’UPB 5.30.07 che si renderanno disponibili a seguito dell’abrogazione della
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 5.30.07 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).
[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della