§ 2.5.31 - L.R. 27 maggio 2008, n. 10.
Modifica della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:27/05/2008
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla l.r. 20/1984)


§ 2.5.31 - L.R. 27 maggio 2008, n. 10.

Modifica della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale"

(B.U. 5 giugno 2008, n. 53)

 

Art. 1. (Modifica alla l.r. 20/1984)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale) è aggiunto il seguente:

“1 bis. L’indennità spettante ai componenti delle commissioni previste dall’articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è determinata dalla Giunta regionale in relazione all’entità delle gare.”.