§ 2.5.14 - Legge Regionale 20 ottobre 1994, n. 41.
Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:20/10/1994
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, in attuazione
Art. 2.      1. A tal fine la Regione:
Art. 3.      1. Nell'attuazione delle proprie politiche economiche e nella concessione di provvidenze ed incentivi economici e finanziari, la Regione favorisce gli enti, le imprese e le organizzazioni [...]
Art. 4.      1. Per le attività di formazione professionale, la giunta regionale, d'intesa con la commissione regionale per le pari opportunità,
Art. 5.      1. Al fine di fornire un supporto tecnico-operativo a quanti intendano proporre e realizzare azioni positive ai sensi
Art. 6.      1. La giunta regionale di intesa con la commissione regionale per le pari opportunità presenta annualmente al consiglio una relazione sulle iniziative assunte in attuazione della presente legge.


§ 2.5.14 - Legge Regionale 20 ottobre 1994, n. 41. [1]

Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna [2].

(B.U. 28 ottobre 1994, n. 104).

 

Art. 1.

     1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, favorisce e supporta, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di misure positive per le donne, avvalendosi della commissione regionale, per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui alla L.R. 18 aprile 1986, n. 9 [3].

 

     Art. 2.

     1. A tal fine la Regione:

     a) contribuisce alla conoscenza e alla diffusione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e della normativa regionale, nazionale ed europea in materia di parità nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle sedi di associazioni [4];

     b) si impegna a che tutti i dati statistici prodotti ed elaborati dagli uffici regionali e dagli enti strumentali siano suddivisi per sesso;

     c) organizza i propri servizi con modalità ed in orari che tengano conto delle esigenze degli utenti;

     c bis) sostiene e incoraggia il dialogo sociale in attuazione dell’articolo 21 della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006, al fine di promuovere la parità di trattamento tra gli uomini e le donne [5].

 

     Art. 3.

     1. Nell'attuazione delle proprie politiche economiche e nella concessione di provvidenze ed incentivi economici e finanziari, la Regione favorisce gli enti, le imprese e le organizzazioni datoriali e sindacali che attuino al proprio interno e nella realizzazione delle loro iniziative azioni positive a favore delle donne, volte in particolare alla prevenzione della discriminazione ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 [6].

     2. In tal senso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituirà ragione di priorità nell'accesso ai contributi e alle agevolazioni previste dalle leggi regionali, la presentazione di progetti di azioni positive da parte degli enti e delle imprese sia private che cooperative o di altra natura giuridica, destinatari dei predetti contributi ed agevolazioni.

 

     Art. 4.

     1. Per le attività di formazione professionale, la giunta regionale, d'intesa con la commissione regionale per le pari opportunità, la commissione regionale per il lavoro di cui all’articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione e la qualità del lavoro), l'agenzia regionale per l'impiego e le organizzazioni sindacali individua un piano annuale di corsi finalizzato [7]:

     a) ad azioni di reinserimento lavorativo delle donne di età superiore ai 29 anni prevedendo appositi progetti formativi e di riqualificazione professionale nell'ambito del piano annuale di formazione e delle direttive CEE;

     b) ad attività di orientamento scolastico e professionale in settori e mansioni di alta qualificazione o nei quali le donne sono sotto rappresentate.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di fornire un supporto tecnico-operativo a quanti intendano proporre e realizzare azioni positive ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la Regione, d'intesa con la consigliera di parità, crea in collaborazione con l'università e con le forze sociali interessate una sede istituzionale di informazione, documentazione e supporto [8].

     2. A tal fine, presso la commissione regionale per le pari opportunità viene istituito un apposito ufficio di informazione e consulenza denominato "sportello donna".

 

     Art. 6.

     1. La giunta regionale di intesa con la commissione regionale per le pari opportunità presenta annualmente al consiglio una relazione sulle iniziative assunte in attuazione della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 23 luglio 2012, n. 23, con la decorrenza ivi prevista all'art. 20.

[2] Titolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.

[4] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.

[7] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.