Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 13/05/2004 |
Numero: | 10 |
§ 2.1.53 - L.R. 13 maggio 2004, n. 10.
Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull’organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.
(B.U. 20 maggio 2004, n. 51).
Art. 1. (Modificazioni all’articolo 28 della
1. Il comma 3 dell’articolo 28 della
2. In attesa della definitiva riorganizzazione delle strutture amministrative regionali e comunque non oltre la data di scadenza della presente legislatura, fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all’articolo 34, comma 2, della
3. Sono confermate tutte le rimanenti disposizioni della
Art. 2. (Modificazioni all’articolo 18 della
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della
“1. Al fine della verifica dell’imparziale ed efficiente funzionamento dell’amministrazione regionale è istituito presso la Presidenza della Giunta un comitato di controllo interno e di valutazione composto da tre membri esterni all’amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione della Giunta regionale fra esperti in materia di controllo di gestione e di tecniche di valutazione del personale.”.
Art. 3. (Modificazioni dell’articolo 13 della l.r. 14/03).
1. L’articolo 13 della
“Art. 13 (Controlli, valutazione dei dirigenti e del personale)
1. Il sistema dei controlli interni e la metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del personale regionale sono approvati dall’Ufficio di Presidenza.
2. L’Ufficio di Presidenza per l’elaborazione degli atti di cui al comma 1 si avvale della consulenza di un Comitato formato da non più di n. 3 esperti esterni in tecniche di controllo e di valutazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni di cui al comma 2, svolge attività di:
a) supporto all’Ufficio di Presidenza nella valutazione del Direttore generale;
b) supporto al Direttore generale nella valutazione delle prestazioni dei dirigenti delle aree o dei servizi e delle posizioni non strutturali ad esso assegnati;
c) supporto ai dirigenti delle aree o dei servizi nella valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e del restante personale;
d) consulenza al Consiglio in ordine alla valutazione e controllo strategico di cui all’articolo 6 del
4. Gli esperti sono nominati dall’Ufficio di Presidenza e durano in carica per un periodo non superiore a quello dell’Ufficio di Presidenza stesso; essi operano in totale autonomia e trasmettono almeno annualmente all’Ufficio di Presidenza una relazione sull’attività svolta.”.
Art. 4. (Disposizioni transitorie).
1. I componenti del Comitato di controllo interno e di valutazione già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine della presente legislatura. I componenti designati dalla Giunta regionale entrano a far parte del Comitato di cui al comma 1 dell’articolo 18 della
2. Possono usufruire dei benefici previsti dall’articolo 86 della
3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti mediante inquadramento automatico nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento. [3]
[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2005, n. 465, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2005, n. 465, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.