§ 1.5.9 - L.R. 4 dicembre 2004, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente: “Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato
Data:04/12/2004
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 4).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 5).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 6).
Art. 4.  (Modifica all’articolo 7).
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 7 bis).
Art. 6.  (Inserimento dell’articolo 9 bis).
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 25).
Art. 8.  (Termine per il trasferimento dei beni e delle risorse).
Art. 9.  (Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose).
Art. 10.  (Norma transitoria).
Art. 11.  (Abrogazioni).


§ 1.5.9 - L.R. 4 dicembre 2004, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente: “Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale”.

(B.U. 16 dicembre 2004, n. 132).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 4).

     1. Dopo la lettera u) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) sono aggiunte le seguenti:

“u bis) i vivai della Regione;

u ter) la vigilanza sugli organismi di controllo relativi all’agricoltura biologica.”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 5).

     1. L’articolo 5 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Funzioni attribuite ai Comuni).

1. Sono attribuite ai Comuni, nelle materie di cui al presente titolo, oltre alle funzioni previste dall’articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento e la certificazione delle qualifiche professionali in materia di agricoltura, ai sensi della normativa vigente;

b) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica, del turismo rurale e delle attività agricole connesse;

c) l’esercizio dell’attività vivaistica ed il commercio di piante, parti di piante e semi;

d) la cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti caseari agli alunni degli istituti scolastici;

e) la raccolta delle piante officinali;

f) la gestione degli interventi per l’educazione alimentare;

g) le agevolazioni fiscali per la proprietà contadina;

h) il vincolo di indivisibilità relativo ai fondi rustici acquistati con agevolazioni o finanziamenti pubblici;

i) la dichiarazione per l’immatricolazione ed il trasferimento di proprietà delle macchine agricole;

l) l’autorizzazione e la vigilanza relative all’abbattimento di piante di olivo, nonché le competenze relative alla salvaguardia della flora marchigiana;

m) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività zootecnica di rilevanza industriale.

2. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata; l’esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane.”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 6).

     1. L’articolo 6 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Funzioni attribuite alle Comunità montane).

1. Sono attribuite alle Comunità montane, oltre alle funzioni amministrative previste dall’articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

a) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi, ad esclusione del calendario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera u);

b) il taglio dei boschi in aree soggette al vincolo idrogeologico;

c) l’utilizzazione dei beni agrosilvopastorali della Regione;

d) gli usi civici, ad esclusione dell’inventario regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera l).

2. Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni conferite dai Comuni e dalle Province.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 7).

     1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste dall’articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo - statistico agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale e nazionale;

b) le attribuzioni conferite alla Regione dalla legislazione nazionale in materia di contratti agrari;

c) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi per il territorio non compreso nelle Comunità montane, ad esclusione del calendario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera u);

d) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori agricoli e forestali;

e) la coltivazione delle piante allogame;

f) i controlli delle attività di lavorazione delle colture industriali ai sensi delle normative comunitarie e statali vigenti;

g) l’acquisto, l’uso e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari;

h) gli interventi e gli indennizzi per danni arrecati alle colture e al patrimonio zootecnico da animali selvatici;

i) la denuncia di inizio di attività e la tenuta degli elenchi degli operatori biologici;

l) la delimitazione delle aree e la stima dei danni a seguito di calamità naturali e di eventi atmosferici di particolare intensità per il riconoscimento del carattere eccezionale dell’evento;

m) l’autorizzazione per la messa a coltura di terreni sodi o investiti a prati pascolo, nei casi previsti dalle normative vigenti;

n) l’autorizzazione per il prelevamento dei carburanti a prezzi agevolati e la tenuta dell’elenco degli utenti dei motori agricoli, nonché l’assistenza agli stessi;

o) lo svolgimento dei corsi per assaggiatori delle produzioni agroalimentari.”.

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 7 bis).

     1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. (Centri autorizzati di assistenza agricola).

1. Per l’esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge i Comuni, le Province e le Comunità montane possono avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola.”.

 

     Art. 6. (Inserimento dell’articolo 9 bis).

     1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis. (Finanziamenti dell’Unione europea).

1. Le Province concorrono alla programmazione delle politiche agricole e rurali, con particolare riferimento all’utilizzo dei finanziamenti comunitari.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza regionale delle autonomie, definisce i criteri e le modalità per la partecipazione degli enti locali alla gestione dei finanziamenti dell’Unione europea, nonché ai comitati di sorveglianza sugli interventi di sostegno allo sviluppo rurale.”.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 25).

     1. L’articolo 25 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 25. (Norma transitoria).

1. Resta di competenza della Regione:

a) la definizione dei procedimenti pendenti alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni amministrative conferite agli enti locali dalla presente legge;

b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell’esercizio delle funzioni qualora l’impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.”.

 

     Art. 8. (Termine per il trasferimento dei beni e delle risorse).

     1. Il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla l.r. 24/1998 è effettuato entro il 31 dicembre 2005.

 

     Art. 9. (Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose).

     1. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     1. La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per la concessione dell’autorizzazione di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998 così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 11. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 1o giugno 1974, n. 13 (Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia);

     b) 16 maggio 1977, n. 16 (Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 concernente l’incentivazione dell’associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione);

     c) 19 dicembre 1981, n. 42 (Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);

     d) 29 dicembre 1984, n. 42 (Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della legge 1o agosto 1981, n. 423);

     e) 8 ottobre 1987, n. 36 (Norme per l’incremento, la tutela e il miglioramento dell’apicoltura);

     f) 5 aprile 1988, n. 9 (Interventi per favorire l’elettrificazione nelle zone agricole);

     g) 28 novembre 1988, n. 44 (Interventi a favore dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia);

     h) 17 luglio 1992, n. 27 (Interventi per la viticoltura marchigiana);

     i) 31 ottobre 1994, n. 43 (Norme in favore della proprietà diretto coltivatrice e rifinanziamento degli interventi in materia di elettrificazione agricola e telefonia rurale).