§ 1.2.8 - L.R. 20 gennaio 2004, n. 1.
Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno
Data:20/01/2004
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla l.r. 12/2000).
Art. 2.  (Modifica alla l.r. 20/2001).
Art. 3.  (Modifica alla l.r. 47/1997, come modificata dalla l.r. 23/2001).
Art. 4.  (Modifica alla l.r. 25/2001).
Art. 5.  (Modifica alla l.r. 10/2002).
Art. 6.  (Modifica alla l.r. 15/2002).
Art. 7.  (Modifica alla l.r. 20/2002).
Art. 8.  (Modifica alla l.r. 7/2003).
Art. 9.  (Modifica alla l.r. 9/2003).
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 12/2003).
Art. 11.  (Modifica alla l.r. 13/2003).
Art. 12.  (Modifica alla l.r. 16/2003).
Art. 13.  (Modifica alla l.r. 20/2003).
Art. 14.  (Norme transitorie e finali).
Art. 15.  (Abrogazioni).
Art. 16.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.2.8 - L.R. 20 gennaio 2004, n. 1.

Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale.

(B.U. 29 gennaio 2004, n. 10).

 

Art. 1. (Modifica alla l.r. 12/2000).

     1. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia), è sostituito dal seguente:

     “4. Le modalità relative al funzionamento, all’aggiornamento e all’accesso al catasto sono determinate con apposito regolamento.”.

 

     Art. 2. (Modifica alla l.r. 20/2001).

     1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), è sostituito dal seguente:

     “1. Con regolamento sono stabilite le forme di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali anche presso altre amministrazioni, istituzioni e soggetti privati nazionali, comunitari ed esteri, sulla base di accordi con le predette amministrazioni e istituzioni.”.

 

     Art. 3. (Modifica alla l.r. 47/1997, come modificata dalla l.r. 23/2001).

     1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1 agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative), come sostituito dall’articolo 1 della l.r. 13 novembre 2001, n. 23 (Modifica degli articoli 6 e 7 della l.r. 1 agosto 1997, n. 47), è sostituito dal seguente:

     “1. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 7 bis determina, sulla base della consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di forma fisica e sportive in genere non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI.”.

 

     Art. 4. (Modifica alla l.r. 25/2001).

     1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), è sostituito dal seguente:

     “2. Con regolamento da emanare sentite le associazioni ed i gruppi di radioamatori della regione, sono stabilite le attività che possono svolgere i radioamatori con patente e licenza del Ministero delle comunicazioni.”.

 

     Art. 5. (Modifica alla l.r. 10/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso), le parole: “La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l’attività della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione adotta un regolamento per disciplinare l’attività propria”.

 

     Art. 6. (Modifica alla l.r. 15/2002). [1]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), le parole: “sentita la Commissione consiliare competente che attiva le consultazioni con” sono sostituite dalla seguente: “sentite”.]

 

     Art. 7. (Modifica alla l.r. 20/2002). [2]

     1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), è sostituito dal seguente:

     “1. Tenuto conto dei requisiti minimi fissati dalla normativa statale vigente, con regolamento sono stabiliti i requisiti, le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

     “2. Con regolamento sono definiti i requisiti, le procedure e le modalità per l’accreditamento.”.

 

     Art. 8. (Modifica alla l.r. 7/2003).

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali), le parole: “approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare” sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modifica alla l.r. 9/2003).

     1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della l.r. 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”), è sostituito dal seguente:

     “1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali.”.

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 12/2003).

     1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), le parole: “La Giunta regionale individua con le modalità di cui all’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 7 individua”.

     2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 12/2003 le parole: “la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente,” sono sostituite dalla seguente: “la Regione”.

 

     Art. 11. (Modifica alla l.r. 13/2003).

     1. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), le parole: “La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la Commissione consiliare competente” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione definisce”.

 

     Art. 12. (Modifica alla l.r. 16/2003). [3]

     1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 22 luglio 2003, n. 16 (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi), le parole: “la Giunta regionale, sentiti gli enti competenti e acquisito il parere della competente Commissione consiliare, approva il regolamento di attuazione che definisce” sono sostituite dalle seguenti: “con apposito regolamento di attuazione, sentiti gli enti competenti, sono stabiliti”.

 

     Art. 13. (Modifica alla l.r. 20/2003).

     1. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è sostituito dal seguente:

     “2. Le modalità di costituzione e il funzionamento della CRA e delle CPA, di cui al comma 1, sono disciplinati con apposito regolamento.”.

 

     Art. 14. (Norme transitorie e finali).

     1. La Giunta regionale presenta al Consiglio per l’approvazione proposte di regolamento sostitutive della normativa indicata negli allegati A e B, entro e non oltre quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine le proposte di regolamento sono presentate dai componenti l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     2. Sono fatti salvi gli effetti della normativa di cui agli allegati A e B; la stessa normativa continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei regolamenti approvati dal Consiglio ai sensi del comma 1.

 

     Art. 15. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) l’articolo 3 della l.r. 23/2001;

     b) [il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale)] [4];

     c) il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 10/2002;

     d) [il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 16/2003] [5].

 

     Art. 16. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A

 

N. REG.

DATA

TITOLO

 

 

 

1

21 maggio 2001

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2000 n. 12 “Norme sulla speleologia”

2

13 novembre 2001

Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni

3

17 aprile 2002

Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche e ricreative

4

21 ottobre 2002

Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull’attività agrituristica e il turismo rurale

5

20 dicembre 2002

Modifiche dell’articolo 3 del regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo

6

14 gennaio 2003

Articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: Approvazione schema convenzione tipo di interventi di edilizia residenziale convenzionata in aree esterne ai piani di zona e delle aree delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

7

24 marzo 2003

Norme per l’attuazione della legge regionale 24 luglio 2002, n. 15, in materia di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione

8

26 maggio 2003

Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1997, n. 47

9

16 giugno 2003

Regolamento per l’esecuzione delle procedure in economia e per il funzionamento della cassa economale

10

2 ottobre 2003

Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9

 

 

Allegato B

 

Delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2002, n. 899. Regolamento regionale concernente: “Semplificazione della procedura per il rilascio della licenza per la trebbiatura e sgranatura meccanizzata di cereali e leguminose di cui al d.lgs.lgt. del 3 luglio 1944, n. 152”


[1] Articolo abrogato dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[2] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 3 aprile 2013, n. 5.

[4] Lettera abrogata dall'art. 49 della L.R. 14 novembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista all'art. 48.

[5] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 3 aprile 2013, n. 5.