Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno |
Data: | 20/01/2004 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica alla l.r. 12/2000). |
Art. 2. (Modifica alla l.r. 20/2001). |
Art. 3. (Modifica alla l.r. 47/1997, come modificata dalla l.r. 23/2001). |
Art. 4. (Modifica alla l.r. 25/2001). |
Art. 5. (Modifica alla l.r. 10/2002). |
Art. 6. (Modifica alla l.r. 15/2002). |
Art. 7. (Modifica alla l.r. 20/2002). |
Art. 8. (Modifica alla l.r. 7/2003). |
Art. 9. (Modifica alla l.r. 9/2003). |
Art. 10. (Modifiche alla l.r. 12/2003). |
Art. 11. (Modifica alla l.r. 13/2003). |
Art. 12. (Modifica alla l.r. 16/2003). |
Art. 13. (Modifica alla l.r. 20/2003). |
Art. 14. (Norme transitorie e finali). |
Art. 15. (Abrogazioni). |
Art. 16. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 1.2.8 - L.R. 20 gennaio 2004, n. 1.
Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale.
(B.U. 29 gennaio 2004, n. 10).
Art. 1. (Modifica alla
1. Il comma 4 dell’articolo 9 della
“4. Le modalità relative al funzionamento, all’aggiornamento e all’accesso al catasto sono determinate con apposito regolamento.”.
Art. 2. (Modifica alla
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della
“1. Con regolamento sono stabilite le forme di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali anche presso altre amministrazioni, istituzioni e soggetti privati nazionali, comunitari ed esteri, sulla base di accordi con le predette amministrazioni e istituzioni.”.
Art. 3. (Modifica alla
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 7 bis determina, sulla base della consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di forma fisica e sportive in genere non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI.”.
Art. 4. (Modifica alla
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“2. Con regolamento da emanare sentite le associazioni ed i gruppi di radioamatori della regione, sono stabilite le attività che possono svolgere i radioamatori con patente e licenza del Ministero delle comunicazioni.”.
Art. 5. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 6. (Modifica alla
[1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 7. (Modifica alla
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. Tenuto conto dei requisiti minimi fissati dalla normativa statale vigente, con regolamento sono stabiliti i requisiti, le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“2. Con regolamento sono definiti i requisiti, le procedure e le modalità per l’accreditamento.”.
Art. 8. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 9. (Modifica alla
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della
“1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali.”.
Art. 10. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 11. (Modifica alla
1. Al comma 4 dell’articolo 24 della
Art. 12. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 13. (Modifica alla
1. Il comma 2 dell’articolo 30 della
“2. Le modalità di costituzione e il funzionamento della CRA e delle CPA, di cui al comma 1, sono disciplinati con apposito regolamento.”.
Art. 14. (Norme transitorie e finali).
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio per l’approvazione proposte di regolamento sostitutive della normativa indicata negli allegati A e B, entro e non oltre quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine le proposte di regolamento sono presentate dai componenti l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Sono fatti salvi gli effetti della normativa di cui agli allegati A e B; la stessa normativa continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei regolamenti approvati dal Consiglio ai sensi del comma 1.
Art. 15. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 3 della
b) [il comma 2 dell’articolo 6 della
c) il comma 2 dell’articolo 2 della
d) [il comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 16. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A
N. REG. |
DATA |
TITOLO |
|
|
|
1 |
21 maggio 2001 |
Regolamento di attuazione della |
2 |
13 novembre 2001 |
Attuazione della |
3 |
17 aprile 2002 |
Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche e ricreative |
4 |
21 ottobre 2002 |
Attuazione della |
5 |
20 dicembre 2002 |
Modifiche dell’articolo 3 del |
6 |
14 gennaio 2003 |
Articoli 7 e 8 della |
7 |
24 marzo 2003 |
Norme per l’attuazione della |
8 |
26 maggio 2003 |
Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell’articolo 7 della |
9 |
16 giugno 2003 |
Regolamento per l’esecuzione delle procedure in economia e per il funzionamento della cassa economale |
10 |
2 ottobre 2003 |
Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla |
Allegato B
Delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2002, n. 899. Regolamento regionale concernente: “Semplificazione della procedura per il rilascio della licenza per la trebbiatura e sgranatura meccanizzata di cereali e leguminose di cui al
[1] Articolo abrogato dall'art. 100 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 49 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 23 della