§ 5.2.144 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 30.
Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/12/2009
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Esclusioni dall'obbligo di certificazione energetica. Fondo di garanzia per attività delle ESCO. Riscossione e introito delle sanzioni regionali in materia di certificazione energetica - Modifiche [...]
Art. 2.  (Modifiche all'art. 28 sexies della l.r. 34/1978)
Art. 3.  (Modifiche agli articoli 37 e 46 della l.r. n. 27/2009)
Art. 4.  (Promozione e sostegno della banda larga)
Art. 5.  (Norme finanziarie in materia di infrastrutture)
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie in materia di protezione civile - Modifiche alla l.r. 16/2004)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.144 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 30.

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2010

(B.U. 29 dicembre 2009, n. 52 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Esclusioni dall'obbligo di certificazione energetica. Fondo di garanzia per attività delle ESCO. Riscossione e introito delle sanzioni regionali in materia di certificazione energetica - Modifiche alla l.r. n. 24/2006 e alla l.r. 10/2009)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 4 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

'4.1 In considerazione delle finalità della normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi di certificazione le unità immobiliari prive dell'impianto di riscaldamento ed in particolare quelle aventi le seguenti destinazioni d'uso:

a) box e autorimesse anche multipiano;

b) cantine e locali adibiti a deposito;

c) strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.

L'obbligo di certificazione energetica non si applica altresì agli edifici dichiarati inagibili, nonché a quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa.';

b) dopo il comma 4 quater dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

'4 quinquies. La Regione promuove l'attività delle ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 115/2008, finalizzate alla realizzazione di interventi per l'uso razionale dell'energia e la diffusione di fonti rinnovabili, ed istituisce un fondo di garanzia per favorire, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione Europea, l'accesso al credito da parte delle società medesime. L'importo del fondo è determinato con legge di bilancio e la sua gestione è affidata alla società Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese s.p.a. (Cestec s.p.a), in base a condizioni definite dalla Giunta regionale.';

c) al comma 17 nonies dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'Le sanzioni irrogate da Cestec s.p.a. ai sensi del presente comma vengono riscosse ed introitate dalla stessa società, che si assume anche le spese per l'organizzazione dei controlli e l'applicazione delle sanzioni. Per lo svolgimento delle attività di controllo e di riscossione delle sanzioni, Cestec s.p.a. può avvalersi di altri soggetti anche appartenenti al sistema regionale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - collegato 2007' ).'.

2. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) è apportata la seguente modifica:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 14 sono abrogati.

 

     Art. 2. (Modifiche all'art. 28 sexies della l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies dopo le parole 'non superiore ai 5.000 abitanti' sono inserite le parole ', agli enti gestori delle aree protette, agli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000';

b) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 sexies le parole 'previste dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale), così come modificata ed integrata dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale" e dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale')' sono sostituite dalle parole 'di rinaturalizzazione o comunque volte al miglioramento e alla conservazione della biodiversità;'.

 

     Art. 3. (Modifiche agli articoli 37 e 46 della l.r. n. 27/2009) [1]

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 5 dell'articolo 37 le parole '31 dicembre 2009' sono sostituite con le parole '31 dicembre 2010' e sono aggiunte dopo le parole 'di cui al presente capo' le parole ', redige una relazione da presentare alla commissione competente';

b) al comma 1 dell'articolo 46 è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Possono derogare al limite di vendita gli enti proprietari solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per intero ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.';

c) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

 

'Qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto interi edifici, si applicano le procedure previste ai commi da 8 a 11; è fatta salva la possibilità per gli enti proprietari di ricorrere a tali procedure qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto unità abitative collocate in condominio con proprietari privati.'. Al fine di contrastare lo spopolamento delle terre alte e di territori non montani, che presentano significative condizioni di svantaggio, nei piccoli comuni montani, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009, n. 19319, allegato B, e successive modificazioni, nonché nei piccoli comuni non montani che presentano analoghe condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, individuati dall'allegato A della stessa deliberazione, nei quali risulta essere presente un numero limitato di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è consentita la cessione anche parziale dei fabbricati interessati, garantendo il mantenimento in locazione agli inquilini che non manifestano l'interesse all'acquisto.';

d) alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 46 sono soppresse le seguenti parole 'per gli assegnatari ultrasessantacinquenni e per i nuclei familiari assegnatari che comprendono una o più persone con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992.'.

 

     Art. 4. (Promozione e sostegno della banda larga)

1. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture per l'informazione digitale ad alta connettività, quale strumento per accrescere la libera circolazione delle informazioni, la qualità e la quantità dei servizi accessibili via web e, conseguentemente, per favorire la competitività territoriale nonché la riduzione degli spostamenti che alimentano il traffico.

2. Le azioni regionali possono essere rivolte anche ad incentivare l'aggregazione della domanda, al fine di incrementare l'offerta dei servizi e l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione.

3. Alle spese per le finalità di cui al presente articolo si provvede, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione Europea, con le risorse stanziate alla UPB 6.3.1.3.151 'Reti e servizi di pubblica utilità' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

 

     Art. 5. (Norme finanziarie in materia di infrastrutture)

1. Alle spese derivanti dalla realizzazione della variante di Morbegno dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano lungo la S.S. n. 38 dello Stelvio si fa fronte con le risorse stanziate all'UPB 6.1.98.3.350 'Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi. Si fa fronte con le medesime risorse e rispetto ai medesimi esercizi finanziari anche al fine di sostenere gli impegni assunti dalla Regione per la partecipazione:

 

a) all'accordo di programma 'per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel comune di Segrate ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona 'Linate - Idroscalo' con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell'insediamento polifunzionale all'interno delle aree ex dogana' e specificatamente per la riqualifica ed il potenziamento delle strade provinciali Rivoltana e Cassanese;

b) agli accordi di programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e nord lodigiano nonché del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (Bre.Be.Mi.);

c) protocollo di intesa per la riqualificazione e il potenziamento del sistema viabilistico delle province di Cremona e Mantova del 13 febbraio 2003 con riferimento alla realizzazione di opere infrastrutturali complementari e connesse all'autostrada regionale Cremona - Mantova.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie in materia di protezione civile - Modifiche alla l.r. 16/2004)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

'Art. 5 bis. (Anticipazione dei rimborsi)

1. Al fine di abbreviare i termini per l'erogazione dei rimborsi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), la Regione, tenuto conto delle proprie disponibilità finanziare, può anticipare quanto dovuto a favore dei datori di lavoro e delle organizzazioni di volontariato, per le attivazioni che essa stessa abbia effettuato su richiesta del Dipartimento nazionale di protezione civile, previo riconoscimento da parte del medesimo Dipartimento dei rimborsi da erogare. Per le attivazioni diverse da quelle previste al precedente periodo, tale disposizione si applica se l'attivazione è stata tempestivamente comunicata alla Regione e ritenuta ammissibile al rimborso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, direttamente informato dalla Regione.

2. Per le organizzazioni direttamente convenzionate con la Regione per finalità di pronto impiego in caso di emergenza, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 5, l'istruttoria delle richieste di rimborso è svolta dalla Regione. In tutti gli altri casi, l'istruttoria è svolta dalle province nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Le province sono responsabili dell'istruttoria che svolgono sulle istanze di rimborso, curano la conservazione dei fascicoli presso i propri uffici e trasmettono alla Regione i consuntivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. La Regione effettua verifiche a campione presso le province in ordine alla regolarità dei rimborsi che le stesse hanno disposto.';

b) dopo il comma 1 dell'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

'1 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 bis, comma 1, si fa fronte con le risorse stanziate all'UPB 4.3.1.2.11 'Sistema regionale di Protezione Civile' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

1 ter. Agli oneri connessi al finanziamento degli interventi urgenti nonché al finanziamento degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), rispettivamente numeri 2) e 4), del d.lgs. 112/1998, si fa fronte con le risorse stanziate all'UPB 4.1.1.3.387 'Prevenzione dei rischi' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi. La Giunta regionale disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma.'.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 8 luglio 2016, n. 16.