§ 5.2.88 - L.R. 30 novembre 2001, n. 24.
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale - II provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:30/11/2001
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Variazione).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.88 - L.R. 30 novembre 2001, n. 24. [1]

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale - II provvedimento.

(B.U. 3 dicembre 2001, n. 49 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Variazione).

     1. L'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno 2001, con l'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), all'U.P.B. 4.8.2.5.2.125 "Interventi di carattere organizzativo e finanziario per il sostegno della mobilità ai fini turistici" è ridotta di L. 2.000.000.000.

     2. E' altresì ridotta, per l'anno 2001, la dotazione finanziaria dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.120 "Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi" di L. 7.260.000.000.

     3. E' autorizzata la spesa, per l'anno 2001, di L. 9.260.000.000, per il saldo dei contributi di esercizio 2001, alle aziende del trasporto pubblico locale.

     4. All'onere, di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità di cui ai commi 1 e 2.

     5. La dotazione finanziaria dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.123 "Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale" è incrementata per L. 9.260.000.000.

     6. Allo stato di previsione delle spese, del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico, sono apportate, per l'anno 2001, le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.8.2.5.2.125 è ridotta di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.120 è ridotta di L. 7.260.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.8.2.3.2.123 è incrementata per L. 9.260.000.000.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.