Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 02/02/2001 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa). |
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.2.81 - L.R. 2 febbraio 2001, n. 4. [1]
Legge finanziaria 2001.
(B.U. 6 febbraio 2001, n. 6 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).
1. Per il triennio 2001/2003 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b) della
2. Le quote a carico dell'esercizio 2001 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della
4. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2002 e 2003, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2001/2003.
5. Sono autorizzate per il triennio 2001/2003 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lett. c) della
6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lett. d) della
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO 1
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 2 della