§ 5.2.64 - L.R. 22 gennaio 1999, n. 3.
Legge finanziaria 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:22/01/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.64 - L.R. 22 gennaio 1999, n. 3. [1]

Legge finanziaria 1999.

(B.U. 25 gennaio 1999, n. 4 - 1° suppl. ord).

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).

     1. Per il triennio 1999/2001 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 3, lett. b) della l.r. 34/78.

     2. Le quote a carico dell'esercizio 1999 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sui relativi capitoli e per gli importi indicati.

     3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella A.

     4. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2000 e 2001, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1999/2001.

     5. Sono autorizzate per il triennio 1999/2001 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 3, lett. c) della l.r. 34/78.

     6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni, di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 3, lett. d) della l.r. 34/78.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

(Vengono omesse le allegate tabelle A, B, e C).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.