§ 5.2.42 – L.R. 10 dicembre 1997, n. 44.
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - V provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:10/12/1997
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Iniziative).
Art. 2.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.42 – L.R. 10 dicembre 1997, n. 44. [1]

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - V provvedimento.

(B.U. 15 dicembre 1997, n. 51 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Iniziative).

     1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34» è autorizzata la spesa complessiva di L. 125.000.000.000 per il quadriennio 1997/2000 di cui L. 10.500.000.000 per il 1997, L. 27.000.000.000 per il 1998, L. 57.250.000.000 per il 1999 e L. 30.250.000.000 per il 2000, quali contributi per le seguenti iniziative:

     a) L. 60.000.000.000 per il triennio 1998/2000 di cui L. 10.000.000.000 per il 1998, L. 25.000.000.000 per il 1999 e per il 2000, per l'eliminazione dei passaggi a livello e potenziamento della linea Milano-Asso;

     b) L. 5.000.000.000 per il triennio 1998/2000 di cui L. 1.000.000.000 per il 1998, L. 3.000.000.000 per il 1999 e L. 1.000.000.000 per il 2000, per il quadruplicamento ferroviario della linea Cadorna-Bovisa;

     c) L. 10.000.000.000 per l'anno 1997 per l'ammodernamento degli impianti fissi, materiale rotabile, impianti di sicurezza e impianti di protezione dei passaggi a livello della linea Brescia-Iseo-Edolo;

     d) L. 40.000.000.000 per il biennio 1998/99 di cui L. 15.000.000.000 per il 1998 e L. 25.000.000.000 per il 1999 per l'acquisto di treni ad alta frequentazione e altro materiale rotabile;

     e) L. 10.000.000.000 per il quadriennio 1997/2000 di cui L. 500.000.000 per il 1997, L. 1.000.000.000 per il 1998, L. 4.250.000.000 per il 1999 e per il 2000, per il raccordo ferroviario al porto di Mantova.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'onere complessivo di L. 94.750.000.000 per il triennio 1997/99, di cui al comma 1, trova copertura nel bilancio pluriennale 1997/99, al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», per L. 37.500.000.000 tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi», obiettivo 1.5.2. «Progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» di cui L. 10.500.000.000 per il 1997 e L. 27.000.000.000 per il 1998 e per L. 57.250.000.000 per il 1999, tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione di residui perenti» di cui L. 40.000.000.000 al quadro di previsione delle spese di parte I e L. 17.250.000.000 al quadro di previsione di parte II.

     4. All'onere di L. 10.500.000.000 previsto dal primo comma, per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.5.2.2.9714 dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali.

     5. All'onere di L. 30.250.000.000 previsto dal primo comma, per il 2000, si provvede con la legge di bilancio del relativo esercizio finanziario.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 3, è istituito per memoria il capitolo 4.2.3.2.4486 «Contributo per l'eliminazione dei passaggi a livello e potenziamento della linea ferroviaria Milano-Asso»;

     b) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 3, è istituito per memoria il capitolo 4.2.3.2.4487 «Contributo per il quadruplicamento ferroviario della linea Cadorna-Bovisa»;

     c) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 4.2.3.2.4488 «Contributo per l'ammodernamento degli impianti ferroviari della linea Brescia-Iseo-Edolo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000.000.000;

     d) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 3, è istituito per memoria il capitolo 4.2.3.2.4489 «Contributo per l'acquisto dei treni ad alta frequentazione e altro materiale rotabile»;

     e) all'ambito 4, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 4.2.3.2.4490 «Contributo per il raccordo ferroviario al porto di Mantova» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

     7. Al bilancio pluriennale 1997/1999, al quadro di previsione delle spese di parte II, tabella relativa a leggi operanti, le previsioni di spese di investimento, in capitale dell'obiettivo 4.2.3. «Trasporti su ferro» è incrementata di L. 10.500.000.000 per il 1997, di L. 27.000.000.000 per il 1998 e L. 57.250.000.000 per il 1999.

 

     Art. 2. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.