§ 5.2.38 – L.R. 25 giugno 1997, n. 25.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - I provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:25/06/1997
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Prolungamento S.P. n. 44 e raccordo alla S.S. n. 35 dei Giovi).
Art. 2.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.38 – L.R. 25 giugno 1997, n. 25. [1]

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - I provvedimento.

(B.U. 27 giugno 1997, n. 26 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Prolungamento S.P. n. 44 e raccordo alla S.S. n. 35 dei Giovi).

     1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 quale contributo regionale a favore della Società Serravalle - Milano - Ponte Chiasso per la realizzazione del progetto «Prolungamento S.P. n. 44 con variante all'abitato di Lentate e raccordo alla S.S. n. 35 dei Giovi» di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 619 del 27 maggio 1997.

     2. All'onere di L. 6.000.000.000, previsto per il 1997, dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.5.2.2.9714.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 4, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 4.2.4.2.4389 «Contributo alla Società Serravalle - Milano - Ponte Chiasso relativo alla realizzazione del prolungamento S.P. n. 44 con variante all'abitato di Lentate e raccordo alla S.S. n. 35» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 6.000.000.000.

 

     Art. 2. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.