§ 5.2.33 – L.R. 23 dicembre 1996, n. 37.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996/1998. III provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:23/12/1996
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Protezione civile).
Art. 2.  (Contratto di lavoro degli operatori degli enti di formazione professionale convenzionata).
Art. 3.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.33 – L.R. 23 dicembre 1996, n. 37. [1]

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 1996/1998. III provvedimento.

(B.U. 23 dicembre 1996, n. 52 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Protezione civile).

     1. Per le finalità previste dall'art. 25, comma 6, e dall'art. 26, comma 3, della l.r. 12 maggio 1990, n. 54, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 600.000.000.

     2. Sono ridotte le seguenti autorizzazioni disposte per il 1996, dalla l.c.r. 49 del 17 settembre 1996:

     a) autorizzazione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) per L. 400.000.000;

     b) autorizzazione di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) per L. 200.000.000.

     3. All'onere di L. 600.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente secondo comma.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Contratto di lavoro degli operatori degli enti di formazione professionale convenzionata).

     1. Per l'attuazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale dipendente degli enti convenzionali relativamente alle competenze arretrate sull'anno 1995/1996 e primo quadrimestre anno 1996/1997, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 9.000.000.000.

     2. Sono ridotte le seguenti autorizzazioni disposte per il 1996 dalla l.r. 27 giugno 1996, n. 14:

     a) autorizzazione di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) per L. 230.000.000;

     b) autorizzazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) per L. 240.000.000.

     3. All'onere di L. 9.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede per L. 470.000.000 mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili in seguito alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, per L. 130.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.1991 «Contributi ad imprese cooperative per spese di avviamento ed impianto», per L. 400.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.456 «Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale», per L. 4.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.538 «Fondo di riserva per le spese impreviste» e per L. 4.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.