§ 5.1.22 - L.R. 25 novembre 1994, n. 35.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:25/11/1994
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Oggetto delle tasse).
Art. 2.  (Obbligo del pagamento).
Art. 3.  (Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse).
Art. 4.  (Riscossione coattiva).
Art. 5.  Sanzioni.
Art. 6.  (Accertamento delle violazioni).
Art. 7.  (Ricorsi amministrativi).
Art. 8.  (Termini per accertamenti e rimborsi).
Art. 9.  (Modalità di pagamento delle tasse, soprattasse e sanzioni).
Art. 10.  (Aggiornamento dell'archivio tributario regionale).
Art. 11.  (Importi delle tasse sulla caccia).
Art. 12.  (Rinvio alle norme legislative dello Stato).
Art. 13.  (Norme abrogate).
Art. 14.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.1.22 - L.R. 25 novembre 1994, n. 35.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. [1]

(B.U. 29 novembre 1994, n. 48 - 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Oggetto delle tasse).

     1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata, con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del primo comma dell'art. 3, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

     2. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tariffe di cui al primo comma sono sostituite dalla denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dal decimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

     Art. 2. (Obbligo del pagamento).

     1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta entro e non oltre la consegna di esso all'interessato.

     2. Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 1 la tassa di rilascio è dovuta in occasione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente.

     3. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui all'art. 1, gli atti la cui validità superi l'anno, sono soggetti a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

     5. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo è dovuto.

 

     Art. 3. (Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse).

     1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale di cui all'art. 1 sono privi di efficacia sino all'avvenuto pagamento delle tasse medesime.

 

     Art. 4. (Riscossione coattiva).

     1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Sanzioni. [2]

     1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è soggetto alla sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

     2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è soggetto alla sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

     3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e integrazioni, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 6. (Accertamento delle violazioni).

     1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici regionali, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici stessi.

     2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al servizio Finanza e Tributi della regione, per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni [3].

     3. Il presidente della giunta regionale può delegare il responsabile del servizio finanze e tributi o in caso di impedimento di quest'ultimo, il dirigente dell'ufficio, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza previsti dal presente articolo.

 

     Art. 7. (Ricorsi amministrativi).

     1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa, prevista dal terzo comma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità o di merito entro 30 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della giunta regionale.

     2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il presidente della giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.

     3. La decisione del presidente della giunta regionale è definitiva, ferma restando l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo.

 

     Art. 8. (Termini per accertamenti e rimborsi).

     1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa [4].

     2. Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

 

     Art. 9. (Modalità di pagamento delle tasse, soprattasse e sanzioni).

     1. Le tasse sulle concessioni regionali, le soprattasse e le sanzioni irrogate ai sensi della presente legge si corrispondono con versamento sugli apposti conti correnti postali intestati alla tesoreria della regione.

 

     Art. 10. (Aggiornamento dell'archivio tributario regionale).

     1. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono tenuti, entro 30 giorni dalla data di rilascio dei provvedimenti stessi o della relativa variazione, a trasmetterne copia alla regione Lombardia - servizio finanza e tributi. Analoga comunicazione deve essere effettuata relativamente alla denuncia di inizio attività, di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

     2. Il provvedimento deve contenere espressamente, tra l'altro, gli estremi del bollettino del conto corrente postale, nonché la somma corrisposta per tassa di rilascio regionale.

     3. Gli enti in questione sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, al suddetto servizio finanza e tributi, gli elenchi completi, aggiornati al 30 giugno, dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali con i relativi indirizzi, distinti per oggetto dell'autorizzazione e identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.

 

     Art. 11. (Importi delle tasse sulla caccia).

     1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dell'art. 45 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, la misura delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al n. 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni è, fissata a decorrere dall'1 gennaio 1994 nel 50% della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, sia per la tassa di rilascio sia per la tassa annuale.

     2. Le aziende agri-turistico venatorie di cui all'art. 38 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie situate su territori non montani, di cui al n. 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 230/91.

 

     Art. 12. (Rinvio alle norme legislative dello Stato).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative, in quanto applicabili.

 

     Art. 13. (Norme abrogate).

     1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge e, in particolare:

     a) l.r. 10 marzo 1980, n. 25 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»;

     b) l.r. 23 gennaio 1981, n. 8 «Termini di versamento della tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio»;

     c) l.r. 28 febbraio 1983, n. 15 «Modifiche ed integrazioni alla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ed alla tariffa annessa alla l.r. 10 marzo 1980, n. 25»;

     d) l.r. 28 aprile 1983, n. 35 «Determinazione della tassa per coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale»;

     e) l.r. 16 novembre 1983, n. 83 «Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali»;

     f) l.r. 4 gennaio 1985, n. 2 «Modifica della voce n. 7 della tariffa allegata alla l.r. 10 marzo 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»;

     g) l.r. 20 dicembre 1985, n. 84 «Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali - Modifica alla tariffa allegata alla l.r. 10 marzo 1980, n. 25, modificata con l.r. 16 novembre 1983, n. 83»;

     h) l.r. 8 settembre 1987, n. 29 «Modifica della voce n. 16 della tariffa allegata alla l.r. 10 marzo 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»;

     i) l.r. 28 dicembre 1987, n. 43 «Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali a far tempo dall'1 gennaio 1988»;

     l) l.r. 2 gennaio 1990, n. 4 «Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali a far tempo dall'1 gennaio 1990»;

     m) l.r. 29 dicembre 1990, n. 66 «Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali a far tempo dall'1 gennaio 1991»;

     n) l.r. 28 settembre 1992, n. 41 «Modificazione dei termini di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della l.r. 10 marzo 1980, n. 25 limitatamente all'anno 1992».

 

     Art. 14. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1998, n. 34.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1998, n. 34.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1998, n. 34.