§ 4.7.121 - L.R. 27 dicembre 1993, n. 47.
Contributo regionale per l'acquisizione di aree ed immobili in attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale Nord Milano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:27/12/1993
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Finalità del contributo).
Art. 2.  (Modalità di rimborso).
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 4.7.121 - L.R. 27 dicembre 1993, n. 47. [1]

Contributo regionale per l'acquisizione di aree ed immobili in attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale Nord Milano.

(B.U. 30 dicembre 1993, n. 52 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità del contributo).

     1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della l.r. 21 maggio 1990, n. 63, concernente «Piano territoriale di coordinamento del Parco Nord di Milano - variante generale», la regione Lombardia collabora con propri atti all'attuazione del piano stesso, partecipando, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge stessa, all'acquisizione delle aree comprese in «Zona Parco Naturale attrezzato di livello metropolitano e parco attrezzato urbano», nonché degli edifici e delle relative aree di pertinenza.

     2. Per consentire il perfezionamento dell'acquisto delle aree e degli immobili di proprietà della società finanziaria Ernesto Breda da parte del Consorzio Parco Nord Milano, la giunta regionale è autorizzata a concedere e a erogare, previa stipula della convenzione che prevede le modalità di rimborso di cui al successivo art. 2, al consorzio Parco Nord Milano un contributo in capitale a rimborso, a interesse zero, di L. 4.500 milioni.

 

     Art. 2. (Modalità di rimborso).

     1. Il termine massimo per il rimborso da effettuarsi con quote annuali costanti di L. 450 milioni, è fissato in 10. (dieci) anni a partire dall'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo regionale.

     2. Il rimborso avviene entro il 30 giugno di ciascun anno. Il mancato versamento, anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo e il divieto, per un quinquennio, di concedere altri contributi, anche di spese correnti, a favore del Consorzio Parco Nord Milano.

     3. Nel caso in cui non si rispettasse la condizione di cui al precedente secondo comma, la regione può rivalersi nei confronti del Consorzio Parco Nord Milano obbligato al rimborso, sui beni disponibili di sua proprietà fino al soddisfacimento del proprio credito.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Per gli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1993 la spesa di L. 4.500.000.000.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 4.500.000.000 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1993.

     3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

     Stato di previsione delle entrate

     - al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.3709 «Rimborso del contributo per l'acquisizione di aree ed immobili da parte del Consorzio Parco Nord Milano».

     Stato di previsione delle spese

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 1, parte 2, è istituito il capitolo 4.3.1.2.3710 «Contributo, a rimborso decennale, al Consorzio Parco Nord Milano per l'acquisizione di aree ed immobili» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.500.000.000.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.