§ 4.7.98 – D.G.R. 30 giugno 1992, n. 24483.
Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 1992, n. 5/24483. Approvazione dei criteri e delle procedure per il riconoscimento dei parchi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:30/06/1992
Numero:24483


Sommario
Art. 1.      1) Di approvare il documento allegato relativo ai «Criteri e procedure per il riconoscimento dei parchi locali di interesse sovracomunale, ai sensi dell'art. 34, I comma, della L.R. 30 novembre [...]


§ 4.7.98 – D.G.R. 30 giugno 1992, n. 24483.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 1992, n. 5/24483. Approvazione dei criteri e delle procedure per il riconoscimento dei parchi locali di interesse sovracomunale, ai sensi dell'art. 34, 1 comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, nonché delle modalità di pianificazione e gestione dei parchi stessi.

(B.U. 15 settembre 1992, n. 38 – S.S. n. 1).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

(Omissis)

 

Delibera

 

Art. 1.

     1) Di approvare il documento allegato relativo ai «Criteri e procedure per il riconoscimento dei parchi locali di interesse sovracomunale, ai sensi dell'art. 34, I comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, nonché modalità di pianificazione e gestione dei parchi stessi», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

     2) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

ALLEGATO

 

CRITERI E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 34, 1 COMMA DELLA L.R. 30 NOVEMBRE 1983,

  n. 86, NONCHE' MODALITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PARCHI STESSI

 

     1). La L.R. 30 novembre 1983, n. 86, in materia di aree protette, ha introdotto, accanto ai parchi, alle riserve ed ai monumenti naturali di interesse regionale, la nuova figura giuridica del «Parco locale di interesse sovracomunale», che riveste grande importanza nella politica di tutela e riqualificazione del territorio, poiché consente, sia pure in forme diverse, di realizzare in modo capillare gli obiettivi generali di difesa della natura e del paesaggio e di fruizione sociale e culturale fissati dal legislatore regionale. Il successo di tale nuova forma giuridica e la risposta positiva da parte degli enti locali hanno suggerito la presente circolare esplicativa dei criteri e delle procedure per il riconoscimento, nonché delle modalità di pianificazione e gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale. Una migliore definizione delle procedure potrà consentire una rafforzamento di tali iniziative anche in vista di un trasferimento alle province dei relativi atti amministrativi, nell'ambito del riassetto delle competenze per l'adeguamento alla legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo i principi definiti dalla Delib. G.R. 4 luglio 1991, n. 5/10603, punto 4.

     La materia viene trattata con stretto riferimento al dettato legislativo, che qui di seguito si richiama. L'art. 34 della L.R. 86/83, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23 aprile 1985, n. 41, prevede che la giunta regionale, con propria deliberazione, può riconoscere, su richiesta degli enti locali competenti per territorio, parchi da essi istituiti come parchi locali di interesse sovracomunale. Con successivo decreto, a cui è subordinata la concessione dei contributi regionali, il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato determina le modalità di pianificazione e di gestione del parco.

 

     2. (Natura giuridica dei parchi locali di interesse sovracomunale).

     Innanzitutto occorre rilevare il differente grado di vincolo che si pone sul territorio nel momento dell'istituzione di un'area protetta di interesse regionale (parco, riserva o monumento naturale) e rispettivamente del riconoscimento di un parco locale di interesse sovracomunale. Infatti, mentre nel primo caso si tratta di un vincolo regionale, i cui effetti sono immediatamente vincolanti per chiunque e al quale gli strumenti urbanistici locali si devono adeguare (qualora contengano previsioni difformi), nel secondo caso il vincolo è di tipo strettamente locale, cioè esiste in quanto espressione della stessa pianificazione urbanistica, a fronte di un'esplicita volontà delle amministrazioni competenti. Si deve dunque sottolineare che la L.R. 86/83 pone questa categoria di parchi al di fuori delle aree regionali protette, istituite dalla regione stessa, la quale si limita a conferire loro un riconoscimento di «sovracomunalità», attraverso un proprio atto amministrativo, a fronte di iniziative promosse e gestite dagli stessi enti locali. Questo diverso regime giuridico ha una conseguenza non irrilevante sulla collocazione territoriale dei parchi locali di interesse sovracomunale, che devono essere esterni alle aree interessate dai parchi, dalle riserve e dai monumenti naturali istituiti dalla regione, ossia le aree sulle quali vige un diverso e superiore regime giuridico, con propri strumenti di pianificazione e di gestione. Si può anche verificare la possibilità - di cui la giunta regionale ha già fatto uso - che venga provvisoriamente riconosciuto di interesse sovracomunale un parco locale all'interno del territorio di un parco regionale previsto dall'allegato A, lett. A) della L.R. 86/83, ma non ancora istituito con legge regionale specifica. In questi casi gli atti di riconoscimento regionale precisano il valore provvisorio del riconoscimento stesso. Dopo l'istituzione del parco regionale, le competenze di pianificazione e gestione delle aree ai sensi e per gli effetti della L.R. 86/83 e delle leggi ad essa collegate (ad es. la L.R. 9/77 in materia di gestione forestale, la legge regionale che approva il PTC del parco) verranno trasferite all'ente gestore del parco regionale. Ovviamente, pur subentrando il diverso regime giuridico del parco regionale e risultando automaticamente caducati i precedenti atti di riconoscimento del parco locale di interesse sovracomunale, i comuni interessati potranno conservare

- nel quadro della nuova disciplina - un ruolo rilevante nella gestione

operativa, con particolare riferimento a tutti gli aspetti patrimoniali

(acquisizione, sistemazione, manutenzione di aree, edifici, impianti ecc.).

In relazione alla natura giuridica dei parchi locali di interesse

sovracomunale, l'ente locale, se non può modificare un vincolo regionale,

ha invece la facoltà di avviare un processo di modifica di vincoli

derivanti dal proprio strumento urbanistico generale. Nel caso in cui una o

più amministrazioni comunali, successivamente al riconoscimento regionale

di parco locale di interesse sovracomunale, introducessero modifiche ai

propri strumenti di pianificazione tali da vanificare, in tutto o in parte,

i requisiti per il riconoscimento, la giunta regionale, con proprio

provvedimento motivato, potrà revocarlo.

 

     3. (Strumenti e soggetti competenti per l'istituzione dei parchi locali di interesse sovracomunale).

     Poiché la L.R. 86/83 consente di riconoscere di interesse sovracomunale parchi istituiti dagli enti locali competenti per territorio, ci si deve chiedere attraverso quali strumenti sia possibile la suddetta istituzione. Anche se attualmente non esiste uno strumento di pianificazione specifico per i parchi locali di cui alla L.R. 86/83, si può intendere che gli enti locali possano identificarli all'interno delle zone omogenee «F» (attrezzature ed impianti di interesse generale), previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Precisamente, si può ritenere che un parco locale sia istituito dall'ente locale qualora il suo strumento urbanistico generale recepisca il perimetro del parco e le aree che ricadono all'interno di detto perimetro siano per la maggior parte vincolate come zona «F». E' evidente che in molti casi può risultare difficile individuare sul territorio vaste zone omogenee «F», tuttavia si può ritenere che all'interno del parco possano trovare idonea collocazione anche altre aree, quali quelle agricole (E), o anche le aree destinate normalmente nella pianificazione urbanistica a «spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport», così come individuate, dall'art. 3 del decreto ministeriale sopracitato, purché tali aree abbiano funzioni di collegamento tra le zone «F». Per quanto detto, emerge che nella maggior parte dei casi il comune è «l'ente locale territorialmente competente», in diritto, quindi, di formulare alla regione la richiesta di riconoscimento di parchi locali di interesse sovracomunale. Tuttavia, anche le comunità montane possono chiedere il suddetto riconoscimento inserendo contestualmente la previsione del parco nel proprio piano urbanistico. Si ricorda che l'art. 14 della L.R. 19 luglio 1982, n. 43 stabilisce che le previsioni del piano urbanistico della comunità montana sono vincolanti per i comuni ed hanno gli effetti dell'art. 12 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51. Si deve peraltro precisare che la previsione di parchi locali di interesse sovracomunale, inserita previa intesa con i comuni nel piano urbanistico delle comunità montane e recepita nel piano regolatore generale comunale, può determinare successivamente la richiesta di riconoscimento da parte dei comuni stessi. Comuni e comunità montane, da soli o associati, hanno dunque titolo all'istituzione ed alla richiesta di riconoscimento dei parchi locali di interesse sovracomunale. In ogni caso, l'istituzione di un parco locale a cui si associ nella pianificazione urbanistica la qualifica «di interesse sovracomunale» ha la natura e gli effetti giuridici di cui all'art. 34 della L.R. 86/83 solo dopo il formale riconoscimento da parte della giunta regionale, verificati i requisiti di seguito precisati.

 

     4. (L'interesse sovracomunale)

     E' importante sviluppare il concetto di interesse sovracomunale, poiché ad esso risulta strettamente connessa la valutazione di idoneità delle aree proposte per il riconoscimento regionale. Va innanzitutto precisato che tale interesse, pur essendo chiaramente superiore a quello della collettività che risiede in un solo comune, può essere espresso anche da un territorio che rientra totalmente in un solo comune. In altre parole la sovracomunalità è un requisito che non coincide necessariamente con l'intercomunalità, ossia con l'appartenenza del territorio in causa a più comuni, anche se quest'ultimo è il caso più frequente. A determinare l'interesse sovracomunale concorrono diversi valori dell'area considerata, di carattere sia assoluto (o intrinseco) che relativo. Un'area può avere una spiccata vocazione per l'istituzione di un parco locale di interesse sovracomunale a motivo dei propri valori, di carattere naturale e paesistico, storico e culturale, che la qualificano in se stessa, a prescindere dall'ambiente circostante. Sinteticamente si può affermare che si tratta di valori qualitativamente simili a quelli che caratterizzano i parchi naturali regionali; ovviamente questi ultimi hanno una scala diversa, costituendo generale riferimento per la collettività lombarda. Pertanto si può affermare che la presenza di rilevanti valori naturali e paesistici costituisca un primo importante criterio di valutazione dell'interesse sovracomunale. La presenza contemporanea di valori storici e culturali non può che arricchire il pregio complessivo dell'area, anche se, considerati isolatamente, tali valori non appaiono determinanti. E' opportuno precisare che, in ogni caso, la valutazione richiede una verifica dell'interesse per una comunità più vasta di quella locale. Ad esempio molti comuni posseggono parchi storici che, pur in se stessi pregevoli, da soli non giustificano il riconoscimento dell'interesse sovracomunale, a motivo delle limitate dimensioni e della diffusione di questo tipo di bene nel territorio regionale; tuttavia in determinate situazioni il loro inserimento in un più vasto territorio a parco, incrementandone il valore complessivo, può contribuire ad una valutazione il valore complessivo, può contribuire ad una valutazione positiva per il riconoscimento. Analogamente molti comuni nei comprensori collinari e montani posseggono vaste aree con buone caratteristiche naturali e paesistiche, ma si tratta di valori indifferenziati rispetto a quelli analoghi dei comuni circostanti e quindi insufficienti per il riconoscimento dell'interesse sovracomunale. La valutazione potrebbe essere tuttavia modificata dalla presenza di una strutturazione ricreativa e culturale, che costituisca un forte fattore di richiamo, contribuendo a determinare la rarità del bene parco, inteso come associazione di un territorio e della sua organizzazione. Il valore ambientale delle aree relativo al contesto territoriale costituisce un criterio valutativo di grande interesse nelle situazioni caratterizzate da una forte compromissione, ossia soprattutto dalla presenza di un'urbanizzazione diffusa. In queste condizioni spesso le aree residuali libere da insediamenti ed infrastrutture, anche se caratterizzate da valori naturali e paesistici modesti, possono assumere un valore relativo rilevante, con funzioni ecologiche di polmone verde per il riequilibrio territoriale e di barriera nei confronti dell'urbanizzazione circostante, nonché con una spiccata vocazione per il soddisfacimento dei fabbisogni ricreativi delle popolazioni urbane circostanti. In questi casi la presenza di elementi naturali, anche se degradati (ad es. corpi idrici, residui di boschi) costituisce spesso un elemento connettivo di grande interesse per la pianificazione del parco. Tuttavia, trattandosi di parchi in gran parte da «Costruire» mediante radicali modifiche dal territorio, anche aree agricole o addirittura aree per attività di cava e di discarica possono essere utilmente inserite nel territorio del parco. Una situazione per certi versi simile si riscontra nelle aree di pianura interessate dall'agricoltura intensiva, che ha provocato un forte impoverimento degli elementi naturali di equipaggiamento della campagna (boschi, macchie di campo, siepi, fontanili, zone umide, ecc.). Aree residuali dove questi elementi siano ancora presenti con una forte densità presentano quindi un valore relativo rilevante, a cui generalmente si associa anche un discreto valore naturale e paesistico intrinseco. Peraltro, poiché la costituzione di un parco è sempre legata alla funzione ricreativa, in questi casi occorrerà verificare le effettive esigenze e possibilità di soddisfacimento della domanda ricreativa a livello sovracomunale. In ogni caso, si deve sottolineare che un adeguato valore, assoluto e/o relativo, di un'area è condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento regionale. Occorre infatti che gli enti proponenti si impegnino in modo formale con un programma di interventi concreti, idoneo a creare le condizioni effettive per la realizzazione e la fruizione del parco sovracomunale, con caratteristiche che differiscono radicalmente da quelle valide per i parchi urbani. Oltre agli interventi atti ad integrare il patrimonio naturale e paesistico locale od a recuperare le zone degradate, è necessario realizzare attrezzature di carattere ricreativo e culturale, che aumentino le possibilità) di fruizione nel tempo libero, da parte delle comunità locali, a contatto con la natura, secondo modelli sia tradizionali che sperimentali, in particolare nel quadro dell'educazione ambientale. Tutto ciò contribuisce a determinare l'interesse sovracomunale, tanto più se i programmi si trovano già in fase realizzativa.

 

     5. (Criteri di perimetrazione)

     In relazione alla discussione sviluppata al precedente punto 4, per quanto non sia possibile stabilire una dimensione minima valida per tutte le situazioni locali, si deve tuttavia sottolineare l'esigenza che l'area proposta come parco di interesse sovracomunale sia sufficientemente ampia, per poter esplicare le sue funzioni a servizio di più comuni. L'area stessa non dovrebbe avere soluzioni di continuità, ossia prevedere al proprio interno isole, ovvero essere costituita da frammenti completamente separati. I confini del parco dovrebbero essere costituiti il più possibile da linee fisicamente riconoscibili sul territorio, siano essere naturali (ad es. terrazzamenti, linee di displuvio) ovvero artificiali (ad es. strade, sentieri, recinzioni, cortine edificate, ecc.). E' invece opportuno che eventuali corsi d'acqua siano interni al parco, incluse le rive con un'adeguata larghezza, costituendo importanti elementi connettivi. Particolare attenzione, nell'individuazione dei confini, dovrà essere posta nella lettura degli strumenti urbanistici vigenti e in quelli in corso di formazione, dalle cui analisi si dovrà accertare la forma e la sostanza dell'urbanizzazione e dello sviluppo futuro, in modo da poter evidenziare il ruolo del parco sovracomunale nel contesto urbano. Di norma i perimetri dei parchi sovracomunali dovranno escludere aree ormai compromesse da aggregati edificati o aree oggetto di progetti di trasformazione consolidati che ne comportino un uso privatistico (ad es. campi da golf).

 

     6. (Procedure per il riconoscimento)

     E' consigliabile che, prima di iniziare l'iter amministrativo per il riconoscimento del parco locale di interesse sovracomunale, l'ente richiedente si confronti con il competente ufficio del servizio «Tutela ambiente naturale e parchi», al fine di una verifica tecnica preliminare, con particolare riferimento alla sussistenza effettiva dell'interesse sovracomunale, che è la condizione indispensabile per il riconoscimento regionale.

 

     6.1. La variante allo strumento urbanistico generale.

     Nel caso in cui il parco locale non sia stato ancora inserito nella pianificazione urbanistica, l'ente richiedente il riconoscimento regionale, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 86/83, dovrà preventivamente presentare un'apposita variante al proprio strumento urbanistico generale. Tale variante dovrà stabilire, relativamente all'intero territorio del parco, l'articolazione del territorio differenziato in base alle caratteristiche ambientali ed all'utilizzo previsto, individuando ad esempio:

     a) le zone in cui l'assetto naturale deve esser mantenuto e/o recuperato, da destinare a zone F;

     b) le zone da destinare alla continuazione dell'attività agricola, con le prescrizioni idonee al mantenimento ed al recupero del paesaggio agricolo tradizionale, alla salvaguardia delle potenzialità naturali, alla prevenzione degli effetti nocivi;

     c) le zone degradate da destinare al recupero ambientale per fini ricreativi e paesaggistici;

     d) le modalità per la cessazione delle eventuali attività incompatibili con gli interventi e gli utilizzi programmati; ecc.

     In ogni caso è vietata la costituzione di nuove zone da destinare ad insediamenti residenziali artigianali ed industriali, in quanto tali previsioni funzionali sono manifestamente incompatibili con il parco.

 

     6.2. La richiesta di riconoscimento.

     Gli enti locali che hanno provveduto ad istituire un parco locale con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale, approvata o adottata, avente i contenuti di cui al precedente punto 6.1., hanno facoltà di richiedere alla regione il riconoscimento dell'interesse sovracomunale, allegando alla domanda, formulata con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea della comunità montana, la seguente documentazione:

     - una relazione descrittiva delle caratteristiche naturali e paesistiche, storiche e culturali dell'area del parco, nella quale vengano illustrati gli obiettivi e le finalità che l'iniziativa si prefigge, le ipotesi progettuali e le modalità gestionali, e venga evidenziato l'interesse sovracomunale;

     - una planimetria in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:10.000, raffigurante il perimetro del parco;

     - uno stralcio dello strumento urbanistico vigente.

 

     7. (Il piano particolareggiato).

     Con la variante allo strumento urbanistico comunale, l'area del parco viene sottoposta ad un piano particolareggiato, che costituisce il vero e proprio «Piano del parco», i cui contenuti verranno definiti con decreto del presidente della giunta regionale. In linea di massima il piano particolareggiato dovrà indicare:

     a) le zone in cui l'assetto naturale deve essere mantenuto e/o recuperato;

     b) le zone da destinare alla continuazione dell'attività agricola, con le prescrizioni idonee al mantenimento ed al recupero del paesaggio agricolo tradizionale, alla salvaguardia delle potenzialità naturali, alla prevenzione degli effetti nocivi;

     c) le zone degradate da destinare al recupero ambientale per fini ricreativi e paesaggistici;

     d) gli interventi per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle emergenze naturali, nonché per la salvaguardia e la ricostruzione degli elementi ambientali tipici del paesaggio tradizionale e per il recupero delle aree degradate;

     e) gli interventi atti al recupero conservativo ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, nonché del patrimonio storico- architettonico;

     f) le aree e le attrezzature per l'esercizio delle attività ricreative compatibili e gli interventi per l'uso sociale, didattico e di tempo libero del parco, nel rispetto dei caratteri naturali e paesaggistici della zona;

     g) il sistema dell'accessibilità interna, con particolare riferimento alla rete dei sentieri pedonali, delle piste ciclabili e dei percorsi didattici;

     h) le aree da acquisire in proprietà pubblica;

     i) le modalità per la cessazione delle eventuali attività incompatibili con gli interventi e gli utilizzi programmati. Il piano particolareggiato sarà redatto dall'ente gestore del parco, il quale ha il compito di formulare una proposta tecnica, ed adottato, per le parti di propria competenza, dalle singole amministrazioni comunali interessate. Il piano stesso viene approvato dalla giunta regionale come le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 14/84.

 

     8.(Modalità di gestione).

     Quando il parco locale di interesse sovracomunale proposta da un comune o da una comunità montana rientra totalmente nel territorio di quel comune o di quella comunità montana, l'ente proponente viene riconosciuto come ente gestore. Frequente è tuttavia il caso dei parchi proposti da più comuni, con richiesta previamente coordinata. L'intercomunalità comporta la necessità di affidare la gestione del parco ad un consorzio, istituito ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali. In relazione alla situazione locale, tale consorzio potrà avere carattere monofunzionale o polifunzionale. In tale ultimo caso, risulta particolarmente opportuno associare la gestione del parco ad un consorzio che abbia altre finalità di difesa ambientale. Ad esempio, qualora nel parco siano presenti corpi d'acqua (fiumi, torrenti, piccoli laghi) che costituiscono le componenti naturali di maggior rilievo, anche ai fini dell'aggregazione del territorio, potrà essere opportuno valutare la possibilità di attribuire ad un unico consorzio le competenze di gestione del parco e di risanamento delle acque. Nel caso della gestione attraverso un consorzio intercomunale, le competenze di pianificazione del parco rimangono in capo ai singoli comuni consorziati. Infatti, ai sensi dell'attuale disciplina urbanistica (L.R. 1 aprile 1975, n. 51, art. 14) un consorzio volontario appositamente costituito da due o più comuni contermini può bensì adottare un piano regolatore intercomunale, ma questo è sostitutivo dei piani regolatori comunali, ossia si applica all'intero territorio dei comuni consorziati. Non essendo prevista la possibilità che il consorzio possa pianificare il solo territorio del parco, il piano particolareggiato di cui al precedente punto 7 dovrà dunque essere adottato dai singoli comuni per la parte di competenza. Ovviamente, come già precisato, in questa situazione è necessario che almeno l'elaborazione tecnica del piano sia unitaria e pertanto risulta opportuno che essa venga affidata al consorzio. I compiti più importanti del consorzio sono di carattere gestionale ed operativo, con riferimento agli interventi concreti sul territorio ed all'organizzazione della fruizione. Data la natura dei parchi locali di interesse sovracomunale, grande rilievo assume la politica patrimoniale, attraverso l'acquisizione di terreni ed immobili per le finalità specifiche dei parchi stessi. A tale riguardo, si precisa che, qualora l'ente gestore del parco sia un consorzio intercomunale, mentre la gestione del detto patrimonio dovrà di norma essere affidata al consorzio, l'acquisizione potrà anche avvenire a cura dei singoli comuni. In ogni caso i contributi regionali sono sempre assegnati all'ente gestore. Parimenti compete di norma al consorzio l'esecuzione degli interventi di sistemazione del territorio, siano essi di carattere ambientale (ad es. ricupero di aree degradate, impianto e miglioramento di boschi, piantagioni, ecc.) o per la fruizione (ad es. sentieri, punti di sosta, ecc.), nonché degli interventi per la manutenzione (ad es. pulizia, cura della vegetazione, ecc.). Per problemi particolari, il consorzio potrà avvalersi, sulla base di intese, dei comuni consorziati, di altri enti pubblici o di associazioni. Compete infine al consorzio la vigilanza sul territorio del parco, con il concorso dei comuni. Potrà altresì essere interessato alla vigilanza anche il servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, previa intesa con la provincia o la comunità montana da cui dipendono le guardie ecologiche volontarie. E' opportuno che gli enti gestori, oltre ai suddetti compiti istituzionali di base, svolgano anche attività di carattere culturale, per la migliore conoscenza e fruizione dei parchi locali di interesse sovracomunale, con particolare riferimento ai valori naturali e paesistici. Per le attività culturali e ricreative, oltreché per talune attività manutentive, è consigliabile che l'ente gestore del parco coinvolga associazioni locali. L'ente gestore può infine avvalersi di un comitato tecnicoconsultivo, al quale partecipino, tra gli altri, rappresentanti della regione, delle province, delle comunità montane, delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative.

 

 

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         | SCHEMA DELLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO |

         |        DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE        |

         |                SOVRACOMUNALE                 |

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        | ENTE LOCALE |                    |   REGIONE  |

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               |                                 |

               |                                 |

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| STUDI E IPOTESI DI RICONOSCIMENTO |    | VERIFICA TECNICA |

|     (Giunta comunale)             | <->| (Ufficio Parchi) |

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                |                                 |

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|         VARIANTI STRUMENTO        |             |

|        URBANISTICO GENERALE       |             |

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                |                                 |

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|    RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO    |    |   ISTRUTTORIA    |

|       (Consiglio comunale)        |--> |     FORMALE      |

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                |                                 |

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|     COSTITUZIONE ENTE GESTORE     |    | DELIBERA GIUNTA  |

|           (Consorzio)             |    |    REGIONALE     |

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                |                                 |

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|       PIANO PARTICOLAREGGIATO     |    | DECR. PRESIDENTE |

|                                   | <->| GIUNTA REGIONALE |

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