§ 4.7.49 - Del. C.R. 5 febbraio 1985, n. 1904.
Deliberazione del Consiglio Regionale 5 febbraio 1985, n. III/1904. Riserva naturale «Sorgente Funtanì (BS)». Determinazioni relative ai punti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:05/02/1985
Numero:1904

§ 4.7.49 - Del. C.R. 5 febbraio 1985, n. 1904.

Deliberazione del Consiglio Regionale 5 febbraio 1985, n. III/1904. Riserva naturale «Sorgente Funtanì (BS)». Determinazioni relative ai punti b, c, d,

e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

(B.U. 8 maggio 1985, n. 19, 1° s.s.).

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Omissis

 

Delibera:

 

I - Finalità

 

     La riserva naturale di interesse regionale «Sorgente Funtanì», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 sul territorio del Comune di Vobarno, in Provincia di Brescia, ha le finalità di:

     a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area ed in particolare garantire la qualità e quantità delle acque sorgive e la conservazione delle rare forme di vita animale ivi presenti;

     b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico ricreativi.

 

II - Delimitazione

 

     La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

 

III - Classificazione

 

     La riserva naturale è classificata «parziale di interesse biologico».

 

IV - Gestione

 

     a) La gestione della riserva naturale «Sorgente Funtanì» è affidata al Comune di Vobarno (BS).

     b) Il Comune di Vobarno adotta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, un regolamento per la gestione della riserva naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale, previo parere della Commissione provinciale per l'ambiente naturale di Brescia, di cui all'art. 7 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

 

V - Pianificazione

 

     a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

     b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine, dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, botanici, zoologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti e le utilizzazioni in atto nel territorio, tra cui gli eventuali usi delle acque sorgive, anche a monte della Sorgente Funtanì.

     c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86, articolo 14 ed in particolare dovrà prevedere norme per la regolamentazione degli interventi ed attività antropiche esistenti nel territorio della riserva, tra cui la captazione di acque sorgive, il pascolo di bestiame domestico, il legnatico, la manutenzione del canale di derivazione sopra la sorgente.

     d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

     e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

     1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

     2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

     3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

     4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

     5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

 

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

 

     a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

     1) realizzare nuovi edifici; sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

     2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;

     3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

     4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

     5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

     6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

     7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

     8) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

     9) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

     10) effettuare tagli di boschi se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

     11) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

     12) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

     13) costruire recinzioni fisse delle proprietà, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;

     14) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 31 luglio 1978, n. 47, art. 12;

     15) introdurre cani;

     16) introdurre specie animali o vegetali estranee;

     17) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

     18) realizzare discariche di rifiuti, ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

     19) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio o per quelli occorrenti alla attività agricola o forestale;

     20) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

     21) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

     b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della precedente lettera a).

 

VII - Finanziamento

 

     L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

 

Planimetria

(Omissis)