§ 4.6.30 - L.R. 5 agosto 1996, n. 18.
Integrazione della l.r. 12 maggio 1990, n. 54. Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:05/08/1996
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Per le finalità previste dall'art. 28 bis della l.r. 12 maggio 1990, n. 54, come aggiunto dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. [...]


§ 4.6.30 - L.R. 5 agosto 1996, n. 18. [1]

Integrazione della l.r. 12 maggio 1990, n. 54. Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

(B.U. 10 agosto 1996, n. 32 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità previste dall'art. 28 bis della l.r. 12 maggio 1990, n. 54, come aggiunto dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 100.000.000.

     2. All'onere di L. 100.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante utilizzo, pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 4, obiettivo 1 è istituito il capitolo 1.4.1.2.4192 «Spese per la realizzazione di ospedali da campo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000».

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 11 della L.R. 22 maggio 2004, n. 16.

[2] Aggiunge l'art. 28 bis alla L.R. 12 maggio 1990, n. 54.