§ 4.5.129 - L.R. 14 dicembre 2006, n. 28.
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale).


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:14/12/2006
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 4.5.129 - L.R. 14 dicembre 2006, n. 28. [1]

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale).

(B.U. 15 dicembre 2006, n. 50 - S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1).

     1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell’articolo 8 le parole «ai seguenti cittadini italiani» sono sostituite dalle parole «alle seguenti categorie di»;

     b) al comma 3 dell’articolo 8 le parole «cittadini italiani» sono soppresse;

     c) al comma 6 dell’articolo 8 le parole «cittadini italiani» sono soppresse.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede con le risorse stanziate all’UPB 6.2.2.2.123 «Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico 2006-2008.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.