§ 4.5.80 - L.R. 19 dicembre 1991, n. 37.
Partecipazione della regione Lombardia al riparto delle azioni non optate inerenti l'aumento di capitale della società F.N.M. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:19/12/1991
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Sottoscrizione azioni non optate.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.5.80 - L.R. 19 dicembre 1991, n. 37. [1]

Partecipazione della regione Lombardia al riparto delle azioni non optate inerenti l'aumento di capitale della società F.N.M. S.p.A.

(B.U. 24 dicembre 1991, n. 52, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Sottoscrizione azioni non optate.

     1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della giunta regionale, a sottoscrivere a nome della regione la quota ad essa spettante delle azioni non optate relative all'aumento di capitale della società F.N.M. S.p.A., di cui alla l.r. 29 dicembre 1990 n. 67, con eventuale sovrapprezzo, nonché a compiere tutti gli atti esecutivi necessari.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Per l'esercizio finanziario 1991 è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 per l'acquisto delle nuove azioni della società F.N.M. S.p.A., non optate, di cui al precedente art. 1.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 600.000.000 previsto, dal precedente comma, si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei «Fondo per la rassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo « iscritto al capitolo 5.3.2.2.735 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1991.

     3. Allo stato di previsione delle spese di parte II del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 è

apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.3.2.2931 «Spese per la sottoscrizione di azioni della società Ferrovie Nord Milano S.p.A. « è incrementata di L. 600.000.000.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.