§ 4.5.72 - L.R. 11 settembre 1989, n. 46.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:11/09/1989
Numero:46


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte, con la Regione Veneto e con la Provincia autonoma di Trento per il raggiungimento delle intese interregionali previste [...]
Art. 2.      1. Lo schema di convenzione oggetto dell'approvazione di cui all'articolo precedente è allegato alla presente Legge e ne fa parte integrante.
Art. 3.      1. Il Presidente della Regione, o l'Assessore ai Trasporti se delegato, è autorizzato a sottoscrivere la convenzione concernente l'intesa e a compiere tutti gli atti necessari per la formale [...]
Art. 4.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente Legge si provvede con Legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi ai sensi [...]


§ 4.5.72 - L.R. 11 settembre 1989, n. 46. [1]

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

(B.U. 15 settembre 1989, n. 37, 3° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. E' approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte, con la Regione Veneto e con la Provincia autonoma di Trento per il raggiungimento delle intese interregionali previste dall'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, per regolare l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione unitaria delle attività relative ai servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Como e di Garda.

 

     Art. 2.

     1. Lo schema di convenzione oggetto dell'approvazione di cui all'articolo precedente è allegato alla presente Legge e ne fa parte integrante.

 

     Art. 3.

     1. Il Presidente della Regione, o l'Assessore ai Trasporti se delegato, è autorizzato a sottoscrivere la convenzione concernente l'intesa e a compiere tutti gli atti necessari per la formale attuazione di essa.

 

     Art. 4.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente Legge si provvede con Legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, in relazione ai fondi assegnati dallo Stato alla Regione e vincolati alle esigenze dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE

 

     Tra le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento per regolare d'intesa l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la navigazione lacuale in servizio pubblico di linea nonché la gestione unitaria dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

     Premesso che:

     - con l'art. 97 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state dettate disposizioni per il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali;

     - con il successivo art. 98 dello stesso D.P.R. n. 616/77, è stato previsto che, nel caso i servizi stessi interessino territori finitimi di più Regioni, le predette funzioni siano da esercitare mediante intesa tra le Regioni interessate, ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile, e che, inoltre, la Gestione Governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda è da trasferire alle Regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore;

     - con l'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 i servizi di che trattasi sono stati altresì trasferiti alla Provincia autonoma di Trento per la parte di competenza;

     - allo scopo di verificare lo stato che, tanto dal punto di vista tecnico che economico, hanno raggiunto i servizi di navigazione, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - ha svolto, sin dal 1983, adeguata ricognizione volta ad accertare tanto le condizioni in cui si trovavano i servizi all'epoca della loro assunzione in Gestione Governativa e, quindi, le opere e forniture realizzate anteriormente e successivamente all'emanazione del predetto D.P.R. 616/77, quanto il livello raggiunto dal punto di vista delle condizioni economiche di esercizio;

     - dalla predetta ricognizione sono risultate conseguite le due condizioni poste dalla Legge in quanto, sotto l'aspetto tecnico, è da ritenersi soddisfacente il grado di ammodernamento e potenziamento raggiunto dagli impianti a natanti, mentre dal punto di vista economico, la gestione può considerarsi risanata in quanto il coefficiente di esercizio di circa due è da ritenere congruo per il settore dei trasporti pubblici di persone;

     - in tal senso si è espresso il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - con nota n. 2973 del 10 giugno 1986 comunicando, pertanto, che sono da considerare maturate le condizioni previste dalle citate disposizioni per il trasferimento alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento delle competenze in materia di servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, invitando i predetti enti a pervenire ad una opportuna preliminare intesa per il mantenimento dell'attuale unitarietà della gestione aziendale agli effetti della migliore efficienza tanto sul piano tecnico che commerciale;

     - nella richiamata comunicazione ministeriale del 10 giugno 1986 risultano indicate le percentuali di competenza di ciascuna Regione e Provincia in funzione degli introiti del tariffario rivierasco, così attribuite:

     Regione Lombardia 57.80%

     Regione Piemonte 33.20%

     Regione Veneto 6.50%

     Provincia autonoma di Trento 2.50%

     mentre, per gli effetti dell'ente di gestione, la partecipazione delle Regioni e Provincia interessate viene stabilita nelle seguenti quote:

     Regione Lombardia 48%

     Regione Piemonte 34%

     Regione Veneto 15.50%

     Provincia autonoma di Trento 2.50%;

     - con apposite Leggi Regionali e Provinciale sono state approvate norme uniformi circa le modalità istituzionali, amministrative e finanziarie relative all'esercizio di intesa delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;

     - tutto ciò premesso e considerato;

     - richiamata la Legge Regionale della Regione Lombardia;

     - richiamata la Legge Regionale della Regione Piemonte;

     - richiamata la Legge Regionale della Regione Veneto;

     - Richiamata la Legge Provinciale della Provincia autonoma di Trento;

     tra

 

     a)    il     sig.    ..............,     nato     a..........

il...............,  in  rappresentanza  della  Regione  Lombardia,

codice fiscale.........;

     b)    il     sig.    ..............,     nato    a...........

il.............., in rappresentanza della Regione Piemonte, codice

fiscale..........;

     c)    il     sig.    ..............,     nato    a...........

il.............., in  rappresentanza della  Regione Veneto, codice

fiscale............;

     d)    il     sig.    ..............,     nato    a...........

il.............., in  rappresentanza della  Provincia autonoma  di

Trento, codice fiscale............

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

I. - esercizio di intesa delle funzioni amministrative. - A seguito

dell'attuazione da parte del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale

M.C.T.C. - degli adempimenti previsti agli articoli 97 e 98 del D.P.R. 24

luglio 1977, n. 616 e dell'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 1987 n. 527

concernenti il trasferimento alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e

Provincia autonoma di Trento dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore,

di Como e di Garda, l'esercizio d'intesa delle relative funzioni

amministrative è disciplinato dalle norme di cui alla presente convenzione.

 

II. - durata ed efficacia dell'intesa. - Le disposizioni oggetto della

presente intesa - che ha la durata di trenta anni - decorrono dal 1°

gennaio 1990 ovvero dal successivo momento in cui sarà operativo il

trasferimento dei servizi di cui all'art. 1.

     Ogni integrazione o modifica delle dette disposizioni interverrà con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

 

III. - Comitato interregionale d'intesa. - Al coordinamento delle funzioni amministrative viene preposto un Comitato interregionale per la navigazione lacuale composto dagli Assessori ai Trasporti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento o dai loro delegati.

     Il Comitato esprime indirizzi sulle questioni concernenti: gli atti di concessione, proroghe e rinnovi; l'approvazione di progetti relativi a lavori per nuovi impianti; l'acquisto, costruzione di attrezzature e mezzi nautici; gli interventi finanziari a ripiano delle perdite di esercizio o per investimenti patrimoniali; le tariffe; i programmi di esercizio che consentano di conseguire l'integrazione intermodale fra i servizi lacuali ed i servizi di sponda.

     Per la validità delle sue decisioni è richiesta l'unanimità dei voti dei componenti; gli indirizzi del Comitato vengono attuati con deliberazioni conformi dalle Giunte Regionali e Provinciale competenti o, per la parte di competenza, dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di gestione.

     Le funzioni di segreteria concernenti gli atti e le attività del Comitato sono assicurate dalla Regione Lombardia.

 

IV. - gestione unitaria dei servizi di navigazione. - I servizi di navigazione sono assicurati attraverso una gestione unitaria con sede a Milano e distinte direzioni di esercizio per i tre laghi.

 

V. - società di gestione. - Le Regioni e la Provincia affideranno in concessione, secondo le rispettive competenze, i servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica con capitale sottoscritto interamente dalle Regioni e dalla Provincia interessate, ovvero da altre società per azioni i cui titoli siano da ciascuna Regione e Provincia posseduti in maggioranza assoluta.

     L'Assemblea e i Consigli di Amministrazione saranno formati dai rappresentanti designati dalle Regioni e Provincia nonché dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - in funzione della residua competenza statale concernente i rapporti internazionali connessi con la navigazione sul lago Maggiore.

     Le quote di partecipazione azionaria al capitale sociale saranno così attribuite:

     Regione Lombardia 48%

     Regione Piemonte 34%

     Regione Veneto 15.50%

     Provincia autonoma di Trento 2.50%

     Il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da n. 17 membri, così attribuiti:

     Regione Lombardia n. 7

     Regione Piemonte n. 5

     Regione Veneto n. 3

     Provincia autonoma di Trento n. 1

     Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. n. 1

     Il Collegio sindacale sarà costituito da n. 5 membri effettivi, più n. 2 supplenti.

     I 5 membri effettivi saranno designati 1 ciascuno dalla Giunta Regionale delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, 1 dalla Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento ed 1 dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato.

     I 2 sindaci supplenti saranno designati 1 dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia ed 1 dal Ministero del Tesoro.

 

VI. - ulteriori servizi lacuali. - Le Regioni e Provincia interessate potranno attribuire alla Società di gestione di cui al punto 5° ulteriori concessioni di navigazione lacuale di loro esclusiva competenza, i cui conti economici saranno da tenere separatamente e per i quali le Regioni e la Provincia interessate assicureranno individualmente il ripiano delle eventuali perdite.

 

VII. - norma finanziaria. - I fondi, sia per l'esercizio corrente che per gli investimenti patrimoniali, assegnati dallo Stato alle Regioni interessate ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, restano vincolati alle esigenze dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

     Le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto trasferiranno annualmente alla Società di gestione - per le incombenze di cui al punto 4° e con la stessa cadenza con la quale i fondi saranno loro accreditati dallo Stato - le somme di cui al comma precedente.

     Per i fini di cui al 2° comma, la Provincia autonoma di Trento trasferisce alla Società di gestione un'assegnazione annuale da quantificare in funzione della quota di partecipazione della Provincia stessa alle spese di gestione determinate con i criteri di cui al successivo comma.

     Per eventuali ulteriori perdite di esercizio relative ai servizi sui predetti tre laghi le Regioni e la Provincia di Trento potranno disporre ulteriori interventi di sostegno finanziario in proporzione alla rispettiva quota di incidenza del traffico riferita a ciascun lago.

 

VIII. - conferimento di beni ed attrezzature. - I beni immobili e mobili, le attrezzature e le scorte di magazzino, trasferiti alle Regioni e Provincia per assicurare la continuità e regolarità dei servizi, saranno affidati in comodato gratuito alla società di gestione in sede di concessione.

 

IX. - controversie. - Ove insorgano questioni per la interpretazione e per l'esecuzione della presente convenzione, le parti convengono di rimettere la soluzione ad un collegio arbitrale di 5 membri, uno ciascuno designato dalle Regioni e Provincia interessate ed il 5° - con funzioni di Presidente

- dal Ministero dei Trasporti.

     Il Collegio arbitrale si pronuncerà entro 60 giorni dalla costituzione con lodo vincolante per le parti.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.