§ 4.5.52 - L.R. 28 dicembre 1982, n. 74.
Norme per l'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:28/12/1982
Numero:74


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei trasporti, approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151, la [...]
Art. 2.      1. L'approvazione regionale dei progetti relativi ad interventi di cui all'art. 1, che siano di competenza di amministrazioni dello Stato o che comunque insistano su aree del demanio statale, è [...]
Art. 3.      1. L'approvazione dei progetti relativi ad interventi compresi nel piano dei trasporti diversi da quelli di cui al precedente art. 2, è espressa dalla giunta regionale, previa intesa con la [...]
Art. 4.      1. Le deliberazioni previste dai precedenti artt. 2 e 3, qualora comportino approvazione di progetti di fattibilità dovranno comunque individuare:
Art. 5.      1. Le deliberazioni indicate dai precedenti artt. 2 e 3, qualora comportino approvazioni di progetti definitivi dovranno comunque individuare:


§ 4.5.52 - L.R. 28 dicembre 1982, n. 74. [1]

Norme per l'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei trasporti.

(B.U. 29 dicembre 1982, n. 52, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei trasporti, approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151, la presente legge definisce:

     a) le modalità di approvazione dei relativi progetti da parte della regione;

     b) gli effetti derivanti dall'approvazione di tali progetti sulla disciplina urbanistica degli ambiti territoriali e delle aree interessate.

 

     Art. 2.

     1. L'approvazione regionale dei progetti relativi ad interventi di cui all'art. 1, che siano di competenza di amministrazioni dello Stato o che comunque insistano su aree del demanio statale, è espressa mediante l'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. L'intesa è manifestata con deliberazione della giunta regionale nel caso in cui si tratti di progetti di fattibilità degli interventi previsti, ovvero previa intesa con la competente commissione consiliare qualora si tratti di progetti definitivi.

     3. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono altresì assunte previo parere dei comuni nel cui territorio sono ubicati gli interventi previsti.

     4. A tal fine il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, trasmette a ciascun comune interessato, entro cinque giorni dalla data di ricevimento, la documentazione relativa al progetto; entro i successivi trenta giorni i comuni, con deliberazione consiliare, esprimono il proprio parere; trascorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

 

     Art. 3.

     1. L'approvazione dei progetti relativi ad interventi compresi nel piano dei trasporti diversi da quelli di cui al precedente art. 2, è espressa dalla giunta regionale, previa intesa con la competente commissione consiliare qualora si tratti di progetti definitivi.

     2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono assunte previa acquisizione del parere dei comuni nel cui territorio si realizzino gli interventi stessi.

     3. A tal fine, si applica quanto disposto dal quarto comma del precedente art. 2.

 

     Art. 4.

     1. Le deliberazioni previste dai precedenti artt. 2 e 3, qualora comportino approvazione di progetti di fattibilità dovranno comunque individuare:

     a) gli ambiti territoriali interessati;

     b) gli elementi e le modalità di verifica dell'impatto sul territorio degli interventi da realizzare;

     c) le modalità e i tempi di applicazione delle procedure di salvaguardia.

     2. Negli ambiti territoriali di cui al comma precedente, il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni di edificare è subordinato alla preventiva acquisizione del parere favorevole della regione.

     3. Tale parere è formulato in conformità ai criteri indicati al precedente primo comma nonché in relazione alla compatibilità dell'intervento con le previsioni del progetto di fattibilità, ed è espresso dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente, se delegato.

     4. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

 

     Art. 5.

     1. Le deliberazioni indicate dai precedenti artt. 2 e 3, qualora comportino approvazioni di progetti definitivi dovranno comunque individuare:

     a) le aree sulle quali è prevista la realizzazione dell'intervento;

     b) gli elementi e le modalità di verifica dell'impatto sul territorio degli interventi da realizzare;

     c) le modalità di applicazione delle previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

     2. Dell'avvenuta approvazione delle deliberazioni di cui al precedente comma è dato avviso ai sindaci dei comuni interessati, tale avviso è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.

     3. Dalla data di ricevimento dell'avviso di cui al precedente comma, non possono essere rilasciate concessioni od autorizzazioni di edificare in contrasto con le previsioni dei progetti definitivi immediatamente prevalenti.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.