Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 08/08/2006 |
Numero: | 18 |
§ 4.4.222 – L.R. 8 agosto 2006, n. 18.
Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».
(B.U. 11 agosto 2006, n. 32 – S.O. n. 1).
Art. 1. (Modifiche ai Titoli I «Disposizioni Generali» e VI «Sanzioni, norme transitorie e finali» della
1. Al Titolo I della
a) dopo il comma 9 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:
«9 bis. La Giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni conferite ai sensi della presente legge.»;
b) il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà ; possono, tuttavia, conferire tale proprietà , anche in forma associata, esclusivamente a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo.»;
c) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
«1 bis. Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all’erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d’azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell’assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.»;
d) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall’erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l’attività di gestione delle proprie reti e impianti. L’assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l’integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.»;
e) dopo il comma 6 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
«6 bis. Alla scadenza dell’eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell’ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest’ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell’affidamento, così da garantirne il trasferimento all’ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.»;
f) il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«1. La Regione considera prioritaria l’educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.»;
g) dopo l’articolo 13 è aggiunto il seguente:
«Articolo 13 bis. (Potere sostitutivo della Regione).
1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, anche riuniti in Autorità d’ambito, in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell’atto.
3. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.».
2. Al Titolo VI della
a) il comma 5 dell’articolo 54 è sostituito dal seguente:
«5. L’attività sanzionatoria prevista dal
b) al comma 1 dell’articolo 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non si applica alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 4.»;
c) il comma 15 dell’articolo 55 è abrogato.
Art. 2. (Modifiche al Titolo II «Gestione dei rifiuti» della
1. Al Titolo II della
a) al comma 3 dell’articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l’introduzione della tassa sul sacco.»;
b) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«1) alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli allegati B e C del
c) le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 sono abrogate;
d) dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 16 è aggiunta la seguente:
«h bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del
e) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«1) all’interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell’allegato B, punto D10, del
f) al comma 2 dell’articolo 23 è soppresso, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;
g) il comma 2 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità , efficienza, efficacia e trasparenza.».
Art. 3. (Modifiche al Titolo III «Disciplina del settore energetico» della
1. Al Titolo III della
a) le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 27 sono sostituite dalle seguenti:
«c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del
d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del
b) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 sono aggiunte le seguenti:
«e bis) a rilasciare l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del
e ter) il rilascio del provvedimento di cui all’articolo 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del
c) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 29 è sostituita dalla seguente:
«f) rilasciare l’autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all’articolo 10 del
d) dopo l’articolo 33 è aggiunto il seguente:
«Art. 33 bis. (Disposizioni particolari).
1. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara di cui al comma 1 del
2. Allo scopo di assicurare la pienezza del confronto concorrenziale, la realizzazione degli interventi di gestione spetta alla società proprietaria delle reti e degli impianti con le modalità indicate dall’articolo 2, comma 2.
3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2 gli enti locali, singoli o in forma associata, possono affidare la gestione in sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 del
Art. 4. (Modifiche al Titolo V «Disciplina delle risorse idriche» della
1. Al Titolo V della
a) il comma 2 dell’articolo 42 è abrogato;
b) il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 43, è sostituito dal seguente:
«1) scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell’articolo 30 del
c) il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 43 è sostituito dal seguente:
«5) piccole derivazioni d’acqua, ai sensi del
d) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 44 è sostituita dalla seguente:
«d) la riscossione e l’introito dei canoni di cui all’articolo 52, comma 4;»;
e) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 44 è sostituita dalla seguente:
«f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del
f) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 44 è sostituita dalla seguente:
«h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d’acqua ai sensi del
g) il comma 3 dell’articolo 46 è sostituito dal seguente:
«3. La Giunta regionale definisce le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità, in conformità alle disposizioni contenute nel
h) al comma 1 dell’articolo 47, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«La Provincia e il Comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell’organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.»;
i) il comma 1 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«1. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito, di seguito Autorità , nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del
l) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 48 sono soppresse le parole: «e dal relativo modello gestionale e organizzativo»;
m) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 48 è sostituita dalla seguente:
«f) il programma degli interventi infrastrutturali individuati nei piani d’ambito e i relativi oneri finanziari;»;
n) dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 48 è aggiunta la seguente:
«i bis) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del
o) il comma 3 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«3. Per l’adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Autorità in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.»;
p) l’articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. (Organizzazione del servizio idrico integrato).
1. L’Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l’attività di gestione delle reti dall’attività di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica all’Autorità dell’ambito della città di Milano, che organizza il servizio secondo le modalità gestionali indicate dall’articolo 2.
2. La gestione spetta ai proprietari nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alle società di cui all’art. 2, comma 1, a condizione che ciascuna di esse sia unica a livello d’ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d’azienda, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell’ambito.
3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la gestione, così come definita dall’articolo 2, comma 4, è affidata:
a) a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni, o altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti locali che la controllano;
b) a imprese idonee da individuare mediante procedure a evidenza pubblica.
4. L’affidamento dell’erogazione, così come definita dall’articolo 2, comma 5, avviene con le modalità di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 113 del
5. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell’erogazione del servizio.»;
q) al comma 1 dell’articolo 50 sono soppresse le parole: «a favore dell’Autorità »;
r) al comma 3 dell’articolo 50 sono soppresse le parole: «all’Autorità»;
s) dopo il comma 3 dell’articolo 51 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale, che garantiscano l’accesso all’acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d’intesa con le Autorità , individua una percentuale della tariffa da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla
t) il comma 2 dell’articolo 52 è abrogato;
u) il comma 4 dell’articolo 52 è sostituito dal seguente:
«4. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 89 del
v) dopo il comma 4 dell’articolo 52 è inserito il seguente:
«4 bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La Giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalità per individuare e attuare i suddetti interventi.»;
z) il comma 1 dell’articolo 53 è sostituito dal seguente:
«1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle dighe e le modalità per l’attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità , in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La Giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.».
Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6 bis, ed all’articolo 33 bis della
2. I procedimenti regionali, relativi a funzioni conferite agli enti locali, ancora in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione sentito l’ente destinatario del conferimento. La Regione trasmette all’ente destinatario le pratiche per ogni successivo adempimento.
3. Fino all’entrata in vigore delle direttive procedurali e tecniche, adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera e) della
4. Fino all’entrata in vigore delle direttive di cui al comma 3, la Regione esercita le funzioni di autorità competente di spedizione e di destinazione dei rifiuti, relativamente ai rifiuti di cui agli allegati III (c.d. lista Ambra) e IV (c.d. lista Rossa) del
5. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della
6. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni aderiscono all’Autorità d’ambito di cui all’art. 48 della
7. [Le Autorità d’ambito esercitano la competenza di cui all’articolo 48, comma 2, lettera i bis) della
8. Al fine di favorire adeguati processi di aggregazione, è consentita, in deroga a quanto disposto dall’articolo 49 della
9. Fermi restando gli effetti degli affidamenti già deliberati dalle Autorità di ambito, l’obbligo di separazione di cui al comma 1 dell’articolo 49 della
10. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti e degli impianti alle società di cui al comma 8.
11. La realizzazione dei nuovi investimenti previsti dall’Autorità nel piano d’ambito è effettuata, esclusivamente, dalla società di cui all’articolo 49 della
12. Il regolamento di cui all’articolo 51, comma 3 bis, della
13. Il conferimento di funzioni agli enti locali, effettuato ai sensi della presente legge, comprende anche l’organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale e in base a tempi, modalità e criteri da definire nel rispetto della leale collaborazione istituzionale.
Art. 6. (Norma di interpretazione autentica). [2]
[1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), numero 1) della
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. All’autorizzazione delle spese di cui all’articolo 4, comma 1, lettera s), di modifica dell’articolo 51 della
2. Alle spese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), di modifica dell’articolo 16 della
3. Alle spese di cui all’articolo 5, comma 13, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 6.3.1.2.147 «Reti e servizi di pubblica utilità» del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e successivi.
Art. 8. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma abrogato dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della