§ 4.4.154 - L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.
Integrazioni e modifiche alla l.r. 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/12/1999
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifiche dell'art. 1 (Finalità) della L.r. 105/1980).
Art. 2.  (Modifica dell'art. 2 (Enti organizzatori del servizio) della L.r. 105/1980).
Art. 3.  (Modifiche dell'art. 3 (Corsi di formazione ed esami) della L.r. 105/80).
Art. 4.  (Modifica dell'art. 4 (Nomina a guardia giurata) della L.r. 105/80).
Art. 5.  (Modifiche agli artt. 5, 6, 7, 9 e 11 della L.r. 105/1980).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 4.4.154 - L.R. 20 dicembre 1999, n. 25. [1]

Integrazioni e modifiche alla l.r. 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica".

(B.U. 23 dicembre 1999, n. 51 - 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Modifiche dell'art. 1 (Finalità) della L.r. 105/1980).

     1. [2].

     2. [3].

     3. [4].

 

     Art. 2. (Modifica dell'art. 2 (Enti organizzatori del servizio) della L.r. 105/1980). [5]

 

     Art. 3. (Modifiche dell'art. 3 (Corsi di formazione ed esami) della L.r. 105/80).

     1. [6].

     2. [7].

     3. [8].

     4. E' abrogato il sesto comma dell'art. 3 della L.r. 105/1980.

 

     Art. 4. (Modifica dell'art. 4 (Nomina a guardia giurata) della L.r. 105/80). [9]

 

     Art. 5. (Modifiche agli artt. 5, 6, 7, 9 e 11 della L.r. 105/1980).

     1. [10].

     2. [11].

     3. [12].

     4. [13].

     5. [14].

     6. - 7. [15].

     8. [16].

     9. - 10. [17].

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Alla autorizzazione delle spese previste all'art. 5, commi 9 e 10, si provvederà con successiva legge.

     2. Alle spese di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 5, comma 8, si fa fronte con la somma annualmente stanziata sul capitolo 1.2.7.1.322, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

     3. Alle spese di cui all'art. 5, comma 2, si fa fronte con la somma annualmente stanziata nel capitolo 1.2.10.1.346, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

     4. All'ambito 4, settore 3, obiettivo 5, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli di spesa:

     - 4.3.5.1.3910 "Spese dirette di parte corrente per corsi di formazione e aggiornamento, nonché per pubblicazioni a supporto dell'attività delle guardie ecologiche";

     - 4.3.5.1.4223 "Contributi in capitale agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica per le spese relative all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni".

     5. Sono autorizzate variazioni compensative di fondi, ai sensi dell'art. 36, comma 7 quinquies della L.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i capitoli 4.3.5.1.3910 e 4.3.5.1.1032 "Contributi di parte corrente agli enti organizzatori del servizio ecologico per le spese da essi sostenute per la promozione e funzionamento del servizio medesimo, nonché per la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi loro assegnati dalla Regione", appartenenti al gruppo capitoli "4.3.5.1.1032"; e tra i capitoli 4.3.5.1.4223 e 4.3.5.1.1033 "Spese dirette in capitale della Regione per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature, mezzi e dotazioni destinate al servizio volontario di vigilanza ecologica", appartenenti al gruppo capitoli "4.3.5.1.1033".

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 15 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 9.

[2] Sostituisce il secondo alinea, comma 1, art. 1 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[3] Sostituisce il comma 2, art. 1 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[4] Inserisce un comma nell'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[5] Sostituisce il comma 3, art. 2 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[6] Sostituisce il primo alinea, comma 2, art. 3 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[7] Sostituisce il comma 3, art. 3 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[8] Sostituisce il comma 5, art. 3 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[9] Aggiunge un comma all'art. 4 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[10] Sostituisce il comma 1, art. 5 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[11] Inserisce un comma nell'art. 5 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[12] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[13] Aggiunge l'art. 6 bis alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[14] Sostituisce il secondo alinea, comma 1, art. 7 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[15] Sostituiscono il primo e il quarto alinea, comma 1, art. 9 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[16] Sostituisce il comma 3, art. 9 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

[17] Sostituiscono i commi 2 e 3, art. 11 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.