§ 4.4.119 - L.R. 14 febbraio 1994, n. 5.
Incentivi alla realizzazione del trattamento dei boschi ad alto fusto ubicati in aree montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:14/02/1994
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Criteri).
Art. 4.  (Priorità).
Art. 5.  (Procedure).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 4.4.119 - L.R. 14 febbraio 1994, n. 5. [1]

Incentivi alla realizzazione del trattamento dei boschi ad alto fusto ubicati in aree montane.

(B.U. 17 febbraio 1994, n. 7 - 2° suppl. ord).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione, al fine di incentivare la migliore conservazione e razionalizzazione delle foreste comprese nelle aree montane, in relazione alle funzionalità legate alla protezione dei versanti, alla salvaguardia dell'ambiente, alla fruizione turistica e didattica ed alla produzione di legname di pregio, concede contributi ai proprietari delle superfici forestali comprese nei piani di assestamento approvati dalla giunta regionale per forme razionali ed avanzate di gestione e trattamento dei boschi ad alto fusto o da convertire ad alto fusto.

 

     Art. 2. (Contributi).

     1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, i contributi possono essere concessi ad enti pubblici o ai soggetti privati, le cui proprietà siano comprese in un piano di assestamento forestale approvato dalla giunta regionale

     2. I contributi sono concessi per:

     a) la predisposizione di progetti di taglio e la direzione delle operazioni di taglio;

     b) la commercializzazione in forma associata od accorpata dei lotti boschivi;

     c) la commercializzazione di lotti boschivi sotto forma di legname allestito.

 

     Art. 3. (Criteri).

     1. I criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 sono determinati con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 80/89.

 

     Art. 4. (Priorità).

     1. Costituiscono titolo di priorità nella concessione dei contributi:

     a) la partecipazione del richiedente ad un consorzio forestale, istituito ai sensi dell'art. 10 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» come modificato dall'art. 9 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80;

     b) l'esecuzione di utilizzazioni a carattere forzato (più del 50% del materiale proveniente da fusti schiantati sradicati o bostricati) o a prevalenza di materiale intercalare;

     c) l'inclusione della zona, oggetto dell'intervento, nelle aree protette della regione.

 

     Art. 5. (Procedure).

     1. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno i richiedenti presentano agli enti delegati di cui all'art. 1 bis della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale» come integrata dalla l.r. 22 dicembre 1989, n. 80, le richieste di contributo, corredate dalla necessaria documentazione.

     2. Gli enti delegati provvedono alla presentazione di programmi pluriennali basati sull'individuazione di aree cui assegnare la priorità degli interventi e sulla previsione dei contributi necessari negli anni successivi a garantire una programmazione razionale delle utilizzazioni boschive.

     3. Sulla base dei programmi pluriennali gli enti delegati provvedono annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno a presentare alla giunta regionale un programma annuale degli interventi corredato del rendiconto circa l'attuazione degli interventi di competenza relativo all'esercizio precedente.

     4. La giunta regionale delibera sulla base dei programmi e dei rendiconti presentati dagli enti delegati il riparto tra gli enti stessi dei fondi destinati alla concessione dei contributi.

     5. Gli enti delegati provvedono all'istruttoria tecnico amministrativa, alla compilazione delle graduatorie ed alla successiva concessione dei contributi.

     6. All'istruttoria tecnica relativa alle iniziative dirette degli enti delegati provvede il competente servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.

     7. Dopo l'approvazione della graduatoria gli interessati, sotto la propria responsabilità e mediante preavviso di almeno 15 giorni, possono dare inizio agli interventi senza che ciò implichi alcun obbligo di finanziamento.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli oneri previsto dalla presente legge si provvede con successivo provvedimento legislativo.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 24 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27.