§ 4.4.56 - L.R. 28 aprile 1984, n. 24.
Delega ai consorzi delle funzioni amministrative circa l'adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento igienico-ambientale del fiume Lambro.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/04/1984
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire la continuità degli interventi di risanamento igienico-ambientale del fiume Lambro, la regione delega ai seguenti consorzi:
Art. 2.      1. La ripartizione dei finanziamenti tra i consorzi è effettuata in relazione alla deliberazione C.I.P.E. e alle opere di rispettiva competenza.
Art. 3.      1. La quota per spese generali e tecniche viene stabilita nella misura del cinque virgola ottanta per cento. Essa è applicata all'importo netto delle somme liquidate e viene corrisposta ad ogni [...]
Art. 4.      1. Tutti i lavori devono essere eseguiti in base alle norme del regolamento 25 maggio 1985, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori per conto dello Stato.
Art. 5.      1. L'approvazione degli stati di avanzamento ai fini dell'inoltro alla cassa depositi e prestiti, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se [...]
Art. 6.      1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.4.56 - L.R. 28 aprile 1984, n. 24.

Delega ai consorzi delle funzioni amministrative circa l'adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento igienico-ambientale del fiume Lambro.

(B.U. 2 maggio 1984, n. 18, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire la continuità degli interventi di risanamento igienico-ambientale del fiume Lambro, la regione delega ai seguenti consorzi:

     - Consorzio interprovinciale di risanamento idrico del torrente Lura - Sede di Rovellasca (CO);

     - Consorzio provinciale di depurazione delle acque nord Milano - Viale Majno n. 7 - Milano;

     - Consorzio volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque del fiume Olona - Piazza Libertà n. 1 - Varese;

     - Consorzio provinciale per la bonifica delle acque e del suolo del Sud Milanese - Opera (MI) - Sede municipale;

     - Consorzio intercomunale della Valsolda e delle Bevere per il servizio di fognatura - Lurago d'Erba (CO);

     - Consorzio provinciale di bonifica del territorio dell'Alto Lambro - Via Vivaio n. 1 - Milano;

     - Consorzio ecologico dell'Alto Lambro e Piano d'Erba - Via Majnoni n. 3 - Erba (CO);

     - Consorzio per il risanamento idraulico del Bacino dei Torrenti Bevere-Gandaloglio-Fosso dei Pascoli - Piazza Libertà n. 1 - Varese;

     già costituiti ed operanti nel bacino del fiume stesso, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione e la gestione delle opere inerenti al disinquinamento dell'anzidetto corso d'acqua.

     2. L'onere derivante dall'attuazione degli interventi viene finanziato con lo stanziamento di L. 137,87 miliardi, disposto dal C.I.P.E. a favore della regione Lombardia sul fondo «Investimenti - occupazione» e sul ricavato di un mutuo B.E.I.

     3. La giunta regionale coordina ed indirizza le funzioni delegate, anche in relazione allo stato di avanzamento della programmazione e realizzazione delle singole opere.

 

     Art. 2.

     1. La ripartizione dei finanziamenti tra i consorzi è effettuata in relazione alla deliberazione C.I.P.E. e alle opere di rispettiva competenza.

     2. L'erogazione dei finanziamenti è effettuata con la clausola della revisione prezzi ammessa dalla legislazione vigente; l'eventuale maggior onere derivante da ritardi nella realizzazione delle opere resta comunque a carico dei consorzi.

 

     Art. 3.

     1. La quota per spese generali e tecniche viene stabilita nella misura del cinque virgola ottanta per cento. Essa è applicata all'importo netto delle somme liquidate e viene corrisposta ad ogni consorzio in sede di pagamento delle singole rate di acconto previste dal capitolato speciale d'appalto.

     2. In detta percentuale sono comprese le spese generali e quelle tecniche inerenti a direzione, contabilità, collaudo, nonché agli oneri dell'eventuale progettazione di opere suppletive e di completamento non previste nel progetto esecutivo originario.

     3. All'esecuzione dei lavori ciascun consorzio provvede mediante appalto-concorso o licitazione privata da effettuarsi con l'osservanza delle normative statali e regionali vigenti oppure mediante trattativa privata nei casi e con le modalità di cui agli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 12 settembre 1983, n. 70 [1].

     4. La giunta regionale approva, previo parere del competente organo consultivo, i bandi di appalto-concorso, o i progetti esecutivi e vigila, tramite il servizio provinciale del genio civile competente per territorio, che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte; il consorzio delegato è comunque responsabile della regolare esecuzione dei lavori e dei danni diretti o indiretti a chiunque causati.

     5. La nomina del collaudatore compete alla regione, a norma della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

 

     Art. 4.

     1. Tutti i lavori devono essere eseguiti in base alle norme del regolamento 25 maggio 1985, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori per conto dello Stato.

     2. Qualunque modifica od aggiunta di lavori, rispetto a quelli inclusi negli originari progetti approvati, deve essere preventivamente autorizzata dalla regione.

 

     Art. 5.

     1. L'approvazione degli stati di avanzamento ai fini dell'inoltro alla cassa depositi e prestiti, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

     2. I pagamenti, comprensivi della quota per spese generali, tecniche e per I.V.A., vengono effettuati senza alcuna corresponsione di interventi per ritardata erogazione di fondi da parte della cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 6.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Comma così modificato dalla L.R. 19 aprile 1986, n. 7.