§ 4.2.67 - L.R. 8 ottobre 2008, n. 26.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture d'interesse concorrente statale e regionale)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:08/10/2008
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modifiche e integrazioni alla l.r. 26 maggio 2008, n. 15)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.2.67 - L.R. 8 ottobre 2008, n. 26. [1]

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture d'interesse concorrente statale e regionale)

(B.U. 13 ottobre 2008, n. 42 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 26 maggio 2008, n. 15)

1. Alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture d'interesse statale e regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

'3. La Regione, sussistendo la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di particolare rilevanza per il territorio lombardo, può intervenire applicando il titolo III della presente legge, nei limiti ed alle condizioni ivi indicati.';

b) dopo il comma 9 dell'articolo 3, è inserito il seguente:

'9 bis. La procedura di cui al comma 9 è attivata solo se espressamente previsto nell'ambito dell'intesa sottoscritta con il Governo ai sensi dell'articolo 2 ovvero di apposita intesa che regoli le modalità, i contenuti e i tempi dell'intervento regionale diretto a superare l'inerzia.';

c) al comma 6 dell'articolo 4, dopo le parole 'comma 9', sono aggiunte le parole 'e 9bis. ';

d) al comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'La procedura di cui ai commi 2 e 3 è attivata solo se espressamente previsto nell'ambito di una specifica intesa con il Governo che potrà altresì stabilire le modalità, i contenuti e i tempi dell'intervento regionale diretto a superare l'inerzia.';

e) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole 'Presidente della Giunta regionale', sono inserite le parole 'se non diversamente previsto dalle intese stipulate ai sensi della presente legge.';

f) il comma 3 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente:

'3. Le concessioni delle infrastrutture di cui all' articolo 1, previo parere obbligatorio e vincolante dei comuni territorialmente interessati, possono riguardare anche interventi di carattere insediativo e territoriale, definiti e attuati nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 9, al servizio degli utenti delle infrastrutture medesime ovvero a servizio delle funzioni e delle attività del territorio, i cui margini operativi di gestione possono contribuire all'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria dell'iniziativa complessiva. Nel caso in cui tali interventi comportino l'estensione dell'area oggetto della concessione, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, deve essere prevista a carico della società concessionaria e in accordo con gli enti interessati, la realizzazione di adeguate opere e misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.';

g) al comma 1 dell'articolo 11 le parole 'i concessionari' sono sostituite dalle parole 'i soggetti aggiudicatori, compresi i concessionari di cui alla parte II, titolo III, capo II, del d.lgs. 163/2006,';

h) il comma 1 dell'articolo 12 è abrogato.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.