§ 4.2.52 - L.R. 9 giugno 1997, n. 21.
Attuazione del Piano di metanizzazione dell'Alta Valtellina e dell'Alta Val Camonica ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 102/90 e secondo quanto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:09/06/1997
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributo regionale per la metanizzazione della Valtellina).
Art. 3.  (Contributo regionale per la metanizzazione dell'Alta Valle Camonica).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 4.2.52 - L.R. 9 giugno 1997, n. 21. [1]

Attuazione del Piano di metanizzazione dell'Alta Valtellina e dell'Alta Val Camonica ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 102/90 e secondo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6. del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 dicembre 1992.

(B.U. 13 giugno 1997, n. 24 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Per la realizzazione dei metanodotti dell'Alta Valtellina e dell'Alta Val Camonica, secondo quanto previsto dalla l. 2 maggio 1990, n. 102 e dal d.p.c.m. 4 dicembre 1992, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società concessionaria SNAM s.p.a., ad integrazione dei fondi già stanziati sulla base della normativa statale:

     a) per il metanodotto della Valtellina, a seguito di convenzione stipulata con l'anzidetta società in data 30 dicembre 1994, un contributo a fondo perduto di lire 20 miliardi in quote di lire 10 miliardi per il 1997 e lire 10 miliardi per il 1998;

     b) per il metanodotto dell'Alta Val Camonica, a seguito di convenzione da stipularsi con la medesima società, un contributo a fondo perduto di lire 4 miliardi.

 

     Art. 2. (Contributo regionale per la metanizzazione della Valtellina).

     1. Per la realizzazione del metanodotto della Valtellina la regione Lombardia si è impegnata, a seguito di convenzione stipulata in data 30 dicembre 1994, Rep. n. 3091/UR, a concedere alla società concessionaria SNAM, per la realizzazione del suddetto progetto, un contributo a fondo perduto in conto capitale di lire 60.000.000.000 così ripartito:

     a) lire 40.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina al paragrafo 6.5 tab. IV;

     b) lire 20.000.000.000 con onere a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Contributo regionale per la metanizzazione dell'Alta Valle Camonica).

     1. Per la realizzazione del metanodotto dell'Alta Valle Camonica la regione Lombardia concede alla società concessionaria SNAM s.p.a., a seguito di convenzione da stipularsi, un contributo a fondo perduto in conto capitale di lire 14.000.000.000 così ripartito:

     a) lire 10.000.000.000 garantiti dalla quota prevista dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina al paragrafo 6.5. tab. IV per la realizzazione delle azioni strutturali per il settore manifatturiero della provincia di Brescia che intende così privilegiare l'intervento prioritario relativo alla metanizzazione dell'Alta Valle Camonica;

     b) lire 4.000.000.000 con onere a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Per la realizzazione dei metanodotti della Valtellina e dell'Alta Valle Camonica, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000.000.000, quale contributo regionale a fondo perduto in conto capitale, di cui lire 10.000.000.000 per il 1997 e lire 14.000.000.000 per il 1998.

     2. All'onere di lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 si provvede quanto a lire 6.000.000.000 con gli stanziamenti di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.4.8.2.9639; quanto a lire 4.000.000.000, con lo stanziamento di competenza del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1996, ex art. 43 della l.r. 34/78, e successive modificazioni utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.4.6.2.9639 e con quota parte della dotazione finanziaria del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. All'onere di lire 14.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1998 si provvede con lo stanziamento di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.4.8.2.9639.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 4, settore 4, obiettivo 8, parte 2, è istituito il capitolo 4.4.8.2.4365 «Contributi in conto capitale per la realizzazione dei metanodotti della Valtellina e dell'Alta Valle Camonica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 10.000.000.000.

     5. Al quadro di previsione delle spese di parte seconda del bilancio pluriennale 1997/1999, obiettivo 4.4.8. «interventi diversi», le previsioni di spesa di investimento in capitale della tabella riferita a leggi operanti sono incrementate di lire 14.000.000.000 per il 1998.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.