§ 4.2.28 - L.R. 6 luglio 1981, n. 35.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1978, n. 59"Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese" e all'art. 2 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:06/07/1981
Numero:35


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      1. (Omissis)
Art. 3. 
Art. 4.      1. In sostituzione del comitato di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 5 settembre 1978, n. 59 è istituito un comitato composto:
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      1. La commissione speciale di cui all'art. 7 legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 è soppressa; le relative funzioni sono assunte dalla commissione consiliare permanente competente per [...]
Art. 7.      (Omissis)


§ 4.2.28 - L.R. 6 luglio 1981, n. 35. [1]

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1978, n. 59"Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese" e all'art. 2 della legge regionale 19 maggio 1980, n. 61 "Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari".

(B.U. 8 luglio 1981, n. 27, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. (Omissis) [3].

     2. Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 è abrogato.

 

     Art. 3. [4]

     1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'articolazione in sezioni dell'ufficio speciale di cui all'art. 5 della L.R. 5 settembre 1978, n. 59.

     2. Il personale già a disposizione dell'ufficio speciale e le collaborazioni esterne di esperti, enti ed istituti specializzati ai sensi dell'art. 5 della stessa legge vengono mantenuti fino alla scadenza dei relativi incarichi; la giunta regionale assume, nel rispetto delle norme regionali vigenti, in quanto applicabili, gli ulteriori provvedimenti relativi alla composizione dell'ufficio speciale.

     3. I responsabili delle sezioni soppresse decadono dall'incarico e sono sostituiti da un responsabile unico, nominato con decreto del presidente della giunta regionale; qualora tale responsabile sia individuato tra i dipendenti regionali di livello ottavo, ad esso è attribuito un assegno mensile pari a quello spettante ai dirigenti di servizio.

 

     Art. 4.

     1. In sostituzione del comitato di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 5 settembre 1978, n. 59 è istituito un comitato composto:

     a) dal presidente della giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;

     b) da cinque rappresentanti della provincia di Pavia di cui due della minoranza, eletti dal consiglio provinciale;

     c) da tre rappresentanti della comunità montana dell'0ltrepò Pavese, di cui uno della minoranza, eletti dall'assemblea della comunità montana;

     d) da quattro rappresentanti dei comuni non compresi nella comunità montana dell'0ltrepò Pavese, eletti dal consiglio provinciale con voto limitato a due.

     2. I rappresentanti di cui alle lett. b), c) e d) devono essere eletti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale nei trenta giorni successivi; ad esso spetta la formulazione delle proposte relative al piano di riassetto globale di cui all'art. 2, lett. a) della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, delle proposte relative ai piani funzionali di area ed ai relativi interventi prioritari di cui all'art. 3 della L.R. 5 settembre 1978, n. 59, così come sostituito dall'art. 2 della presente legge; delle proposte relative alla composizione dell'ufficio speciale, nonché il coordinamento dello stesso.

     4. Tutte le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della presente legge spettano alla giunta regionale salvo quelle di competenza del consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     1. La commissione speciale di cui all'art. 7 legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 è soppressa; le relative funzioni sono assunte dalla commissione consiliare permanente competente per l'assetto del territorio.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [6].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Modifica la L.R. 5 settembre 1978, n. 59.

[3] Modifica la L.R. 5 settembre 1978, n. 59.

[4] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[5] Modifica la L.R. 5 settembre 1978, n. 59.

[6] Modifica la L.R. 19 maggio 1980, n. 61.