§ 4.2.26 - L.R. 7 giugno 1980, n. 84.
Progettazione, realizzazione e salvaguardia della viabilità di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:07/06/1980
Numero:84


Sommario
Art. 1.      1. La regione assicura l'adeguamento del sistema della viabilità d'interesse regionale agli obiettivi ed agli indirizzi della pianificazione territoriale mediante:
Art. 2.      1. Ai fini della presente legge si considerano d'interesse regionale oltre alle strade classificate come regionali a norma della legislazione vigente, le strade provinciali o comunali incluse [...]
Art. 3.      1. Sui progetti di massima ed esecutivi di strade statali o autostrade per le quali è prevista, ai sensi dell'art. 81, secondo e terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 l'intesa tra la [...]
Art. 4.      1. I progetti di nuovi tracciati o di modifica di quelli esistenti di strade comunali o provinciali d'interesse regionale sono soggetti ai fini di quanto disposto dal successivo art. 7, ad [...]
Art. 5.      1. I progetti di massima delle opere viarie di cui all'articolo precedente devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:
Art. 6.      1. La presentazione del progetto di massima di nuove strade ai sensi del precedente art. 4 dovrà essere preceduta dalla presentazione alla giunta regionale a cura dell'ente competente di uno [...]
Art. 7.      1. Con la deliberazione della giunta regionale assunta ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4, è individuata l'estensione dell'ambito territoriale di salvaguardia, relativo ai tracciati stradali [...]
Art. 8.      1. I progetti delle strade e i tipi di intersezione da sottoporre all'approvazione regionale di cui ai precedenti artt. 4 e 5 devono essere conformi alle prescrizioni contenute nelle «norme [...]
Art. 9.      1. I comuni non possono autorizzare opere relative all'apertura di nuovi accessi veicolari diretti, interessanti strade esistenti di interesse regionale, fuori dal perimetro del centro edificato [...]
Art. 10.      1. I progetti di massima relativi a strade già progettate, che abbiano usufruito del contributo regionale di cui alla L.R. 17 marzo 1975, n. 33, debbono essere integrati con gli elaborati di cui [...]
Art. 11.      1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme regionali sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 12.      1. I contributi per la progettazione e la realizzazione delle strade di interesse regionale sono concessi agli enti competenti con piani di spesa triennale approvati dalla giunta regionale [...]
Art. 13.      1. Al fine di completare il programma di progettazioni di strade statali di interesse regionale approvato ai sensi della L.R. 17 marzo 1975, n. 33, la giunta regionale, d'intesa con la [...]
Art. 14.      1. Per la concessione dei contributi a favore di enti locali, loro consorzi, o società fra gli stessi di cui al precedente art. 13 è autorizzata, per il biennio 1980/1981 la spesa di L. 1.500 [...]
Art. 15.      1. Le previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale 1980/1982, parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 2, progetto 2, «Realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua», tabella relativa [...]


§ 4.2.26 - L.R. 7 giugno 1980, n. 84.

Progettazione, realizzazione e salvaguardia della viabilità di interesse regionale.

(B.U. 12 giugno 1980, n. 24, 4° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La regione assicura l'adeguamento del sistema della viabilità d'interesse regionale agli obiettivi ed agli indirizzi della pianificazione territoriale mediante:

     a) la verifica della conformità dei progetti di strade alle previsioni della pianificazione territoriale della regione, ai sensi dei successivi artt. 3 e 4;

     b) la determinazione di ambiti territoriali di salvaguardia dei tracciati stradali, ai sensi del successivo art. 7;

     c) il concorso finanziario per la progettazione e costruzione delle strade d'interesse regionale.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della presente legge si considerano d'interesse regionale oltre alle strade classificate come regionali a norma della legislazione vigente, le strade provinciali o comunali incluse nel programma di intervento di cui all'art. 2 della L.R. 17 marzo 1975, n. 33, nonché del piano stralcio di cui al successivo art. 13 ovvero nel piano regionale della viabilità da adottarsi ai sensi degli artt. 4 e 6 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

     2. Ferme restando le competenze dello Stato a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e dell'art. 87 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono altresì considerate d'interesse regionale ai fini dell'applicazione della presente legge le strade statali incluse nei programmi e piani di cui al comma precedente.

 

     Art. 3.

     1. Sui progetti di massima ed esecutivi di strade statali o autostrade per le quali è prevista, ai sensi dell'art. 81, secondo e terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 l'intesa tra la regione e l'amministrazione statale competente, la giunta regionale si esprime con deliberazione assunta previo parere dei comuni nel cui territorio si realizza l'opera viaria.

     2. A tal fine il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, trasmette a ciascun comune interessato, entro cinque giorni dalla data di ricevimento, la documentazione relativa al progetto; entro i successivi trenta giorni i comuni con deliberazione consiliare esprimono il proprio parere; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

     3. Acquisiti i pareri dei comuni e previa valutazione della conformità del progetto con il piano regionale della viabilità, la giunta regionale assume la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della documentazione da parte della competente amministrazione statale; tale deliberazione dovrà essere adeguatamente motivata qualora sia difforme dai pareri dei comuni interessati.

     4. Qualora il progetto risulti in contrasto con le previsioni del piano regionale della viabilità, anche se soltanto adottato ai sensi del primo comma dell'art. 6 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 la giunta regionale può pronunciarsi in termini favorevoli al conseguimento dell'intesa, proponendo al consiglio regionale le opportune varianti al piano della viabilità.

 

     Art. 4.

     1. I progetti di nuovi tracciati o di modifica di quelli esistenti di strade comunali o provinciali d'interesse regionale sono soggetti ai fini di quanto disposto dal successivo art. 7, ad approvazione della giunta regionale, previa acquisizione del parere dei comuni territorialmente interessati all'intervento.

     2. A tal fine ogni progetto di massima deve essere trasmesso alla giunta regionale che, entro cinque giorni dal ricevimento, lo invia ai comuni suddetti, i quali debbono pronunciarsi con deliberazione consiliare entro sessanta giorni da quello in cui ad essi è pervenuto; trascorso tale termine il parere s'intende reso in senso favorevole.

     3. L'approvazione non può essere concessa nel caso in cui i progetti siano difformi dal piano regionale della viabilità, anche se soltanto adottato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

 

     Art. 5.

     1. I progetti di massima delle opere viarie di cui all'articolo precedente devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:

     1) studio preliminare contenente le necessarie indicazioni relative alle indagini sul traffico, all'integrazione con altri sistemi di trasporto, alla definizione del tracciato e alla verifica dell'inserimento dell'opera nel contesto territoriale. Tale studio non è necessario, ove sia già stato presentato alla giunta regionale ai sensi del successivo art. 6;

     2) relazione generale e preventivo di massima;

     3) corografia in scala almeno 1/25.000;

     4) planimetria in scala almeno 1/2.000, redatta sulla base delle mappe catastali aggiornate;

     5) profilo longitudinale;

     6) indicazione delle opere d'arte principali.

 

     Art. 6.

     1. La presentazione del progetto di massima di nuove strade ai sensi del precedente art. 4 dovrà essere preceduta dalla presentazione alla giunta regionale a cura dell'ente competente di uno studio preliminare del tracciato che:

     a) per le strade il cui tracciato presenti particolari problemi sotto il profilo urbanistico, della tutela ambientale o dell'esigenza di integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, individui le soluzioni alternative possibili ed illustri le connessioni di ciascuna delle soluzioni prospettate con le scelte di tutela dell'ambiente e di sviluppo del sistema dei trasporti;

     b) per le strade che per ragioni di contiguità territoriale comportino strette interrelazioni reciproche, preveda in maniera coordinata i tracciati delle diverse strade.

     2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati, determina quale tra le soluzioni proposte sia la più idonea, tenendo conto degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione e pianificazione territoriale, regionale e comprensoriale, nonché delle risultanze di eventuali studi in corso.

 

     Art. 7.

     1. Con la deliberazione della giunta regionale assunta ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4, è individuata l'estensione dell'ambito territoriale di salvaguardia, relativo ai tracciati stradali nuovi o alle modifiche dei tracciati esistenti.

     2. Con la medesima deliberazione sono dettate eventuali specifiche prescrizioni a salvaguardia dei tracciati di cui al precedente comma.

     3. L'individuazione dell'estensione nell'ambito di salvaguardia di cui al primo comma e le prescrizioni specifiche di cui al secondo comma hanno valore di previsione immediatamente prevalente ed operativa sulla disciplina urbanistica di livello comprensoriale e comunale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. h) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 con gli effetti di cui all'art. 7, quinto e sesto comma, della stessa legge.

     4. Le deliberazioni regionali di cui al primo comma, accompagnate dalla cartografia di cui ai nn. 3 e 4 del precedente art. 5, sono trasmesse ai comuni interessati che debbono provvedere entro un anno dal ricevimento della predetta documentazione all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici.

 

     Art. 8.

     1. I progetti delle strade e i tipi di intersezione da sottoporre all'approvazione regionale di cui ai precedenti artt. 4 e 5 devono essere conformi alle prescrizioni contenute nelle «norme sulle caratteristiche geometriche delle strade» emanate dal consiglio nazionale delle ricerche, con riguardo alla classificazione tipologica della strada prevista dalle deliberazioni di cui al successivo art. 13, ovvero al piano della viabilità, ove questo sia stato approvato o quanto meno adottato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

 

     Art. 9.

     1. I comuni non possono autorizzare opere relative all'apertura di nuovi accessi veicolari diretti, interessanti strade esistenti di interesse regionale, fuori dal perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     2. Sulle strade di interesse regionale di nuova progettazione, sottoposte alla salvaguardia di cui al precedente art. 7, i comuni non possono autorizzare l'apertura di alcun nuovo accesso veicolare diretto da fondi privati.

     3. Gli accessi da fondi privati potranno avvenire solo attraverso strade pubbliche, e con immissioni nelle strade di interesse regionale distanziate tra loro di almeno cinquecento metri ed adeguatamente attrezzate, a raso o a livelli sfalsati, secondo la funzione della strada.

 

     Art. 10.

     1. I progetti di massima relativi a strade già progettate, che abbiano usufruito del contributo regionale di cui alla L.R. 17 marzo 1975, n. 33, debbono essere integrati con gli elaborati di cui al precedente art. 5 e sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei modi e per i fini di cui ai precedenti artt. 3 e 4, anche per la determinazione dei relativi ambiti territoriali di salvaguardia ai sensi del precedente art. 7.

 

     Art. 11.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme regionali sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

 

     Art. 12.

     1. I contributi per la progettazione e la realizzazione delle strade di interesse regionale sono concessi agli enti competenti con piani di spesa triennale approvati dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

     2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese necessarie per la redazione dei progetti di massima e per la realizzazione di strade di interesse regionale, ivi comprese quelle per opere fiscali, rilievi geognostici, acquisizione di aree, redazione di progetti esecutivi, collaudi e formulazione di bandi per appalto concorso.

     3. I contributi in capitale sono concessi fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     4. I contributi in annualità sono concessi nella misura percentuale costante della spesa ritenuta ammissibile per il numero di anni consecutivi determinato dal bilancio pluriennale e dai piani di spesa.

     5. All'atto della concessione del contributo la giunta regionale stabilisce il termine massimo per la consegna del progetto; scaduto inutilmente tale termine non si tiene conto degli eventuali aumenti di prezzo dell'opera da realizzare al fine del calcolo dei compensi dovuti al progettista.

 

     Art. 13.

     1. Al fine di completare il programma di progettazioni di strade statali di interesse regionale approvato ai sensi della L.R. 17 marzo 1975, n. 33, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, in anticipo sui piani triennali di spesa di cui al primo comma del precedente art. 12, concede contributi a favore di enti locali, loro consorzi o società fra gli stessi, costituite, per la redazione dei progetti di massima già indicati nel predetto programma da effettuarsi nel rispetto delle norme previste dall'art. 6 della presente legge, nonché per il completamento dei progetti di massima già redatti, ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

     2. A tal fine la giunta regionale, con proprie deliberazioni:

     - individua gli enti beneficiari del contributo;

     - precisa gli itinerari stradali da progettare;

     - determina l'ammontare del contributo sulla base dei costi parametrici e fissa il termine massimo per la consegna degli elaborati del progetto ai fini di quanto disposto dal precedente art. 12, ultimo comma;

     - determina le caratteristiche delle strade da progettare, sulla base delle prescrizioni di cui al precedente art. 6;

     - precisa eventuali particolari cautele e prescrizioni da seguire nella progettazione ai sensi dal precedente art. 6;

     - individua lo stato della progettazione, qualora ad essa sia già stato dato inizio, anche agli effetti della determinazione dell'ammontare del contributo.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati con decreto del presidente della giunta o dell'assessore competente se delegato, per il cinquanta per cento entro venti giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al primo comma e per la restante parte:

     a) entro venti giorni dalla deliberazione della giunta regionale con la quale è manifesta l'intesa di cui all'art. 81 del D.P.A. 24 luglio 1977, n. 616 per le strade statali;

     b) entro venti giorni dalla deliberazione della giunta regionale con cui si è approvato il progetto di massima ai sensi del precedente art. 4, per le altre strade.

 

     Art. 14.

     1. Per la concessione dei contributi a favore di enti locali, loro consorzi, o società fra gli stessi di cui al precedente art. 13 è autorizzata, per il biennio 1980/1981 la spesa di L. 1.500 milioni, di cui 500 milioni per l'anno 1980.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico anche dell'esercizio 1981, nei limiti dell'intera somma determinata dal precedente I comma nonché dei contributi concessi per il biennio 1980/1981, ai singoli enti beneficiari del contributo, sempreché le progettazioni abbiano inizio nell'anno in cui è assunta l'obbligazione.

     3. L'onere di cui al precedente I comma, trova copertura nella parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.5.2.3 «Progettazione e realizzazione della viabilità di interesse regionale», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi del bilancio pluriennale 1980/1982», modificato ai sensi del successivo art. 14.

     4. Al finanziamento dell'onere di L. 500 milioni determinato per l'anno 1980 si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» iscritte al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 2, sono istituiti:

     - il progetto 2.4.5.2.3 «Progettazione e realizzazione della viabilità di interesse regionale»;

     - il capitolo 2.4.5.2.3.1040 «Contributi in capitale per il completamento del programma di progettazione di strade statali di interesse regionale, approvato dal consiglio regionale ai sensi della L.R. 17 maggio 1975, n. 33» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

 

     Art. 15.

     1. Le previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale 1980/1982, parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 2, progetto 2, «Realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi», spese di investimento in capitale sono ridotte per l'anno 1980 di L. 500 milioni, e per l'anno 1981 di L. 1.000 milioni.

     2. Nella parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 2 del bilancio pluriennale 1980/1982 è istituito il nuovo progetto 4.5.2.3 «Progettazione e realizzazione della viabilità di interesse regionale», per il quale è iscritta, nella tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi», spese di investimento in capitale, la spesa di L. 500 milioni per l'anno 1980 e di L. 1.000 milioni per l'anno 1981.