§ 4.2.20 - L.R. 19 marzo 1980, n. 27.
Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:19/03/1980
Numero:27


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      1. Per il completamento delle opere di pronto intervento di cui all'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 «Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese» è [...]
Art. 3.      1. Al finanziamento della spesa di L. 10.000 milioni si provvede mediante impiego del «fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi [...]
Art. 4.      1. Per il finanziamento delle spese connesse al funzionamento dell'ufficio speciale per l'Oltrepò Pavese, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, è [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.2.20 - L.R. 19 marzo 1980, n. 27. [1]

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59.

(B.U. 19 marzo 1980 n. 12).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. Per il completamento delle opere di pronto intervento di cui all'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 «Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese» è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 10.000 milioni, così articolati:

     a) contributo all'amministrazione provinciale di Pavia L. 3.200 milioni;

     b) contributo alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese L. 1.000 milioni;

     c) contributi ai comuni singoli appartenenti alla comunità montana Oltrepò Pavese L. 1.000 milioni;

     d) contributi ai comuni non appartenenti alla comunità montana Oltrepò Pavese L. 1.500 milioni;

     e) interventi diretti per l'edilizia abitativa L. 1.000 milioni;

     f) interventi diretti per la sistemazione di opere idrauliche L. 500 milioni;

     g) interventi diretti per la sistemazione di infrastrutture agricole L. 800 milioni;

     h) fondo per la concessione di indennizzi per mancati redditi L. 500 milioni;

     i) fondo di riserva L. 500 milioni.

     2. Il presidente della giunta con proprio decreto, e previo parere della commissione speciale di cui all'art. 7 della sopracitata legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, può apportare eventuali variazioni alle destinazioni di spesa di cui al comma precedente.

 

     Art. 3.

     1. Al finanziamento della spesa di L. 10.000 milioni si provvede mediante impiego del «fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     2. In relazione a quanto disposto dalla presente legge la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.4.5.4.4.710 «Spese per l'esecuzione degli interventi urgenti di prevenzione e ripristino dei danni derivanti da eventi calamitosi nel territorio dell'Oltrepò Pavese», già iscritto per memoria nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, è incrementata di L. 10.000 milioni e la relativa dotazione finanziaria di cassa, già determinata in L. 4.600 milioni è incrementata di L. 5.400 milioni.

 

     Art. 4.

     1. Per il finanziamento delle spese connesse al funzionamento dell'ufficio speciale per l'Oltrepò Pavese, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 500 milioni.

     2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 500 milioni per l'anno 1980 determinato ai sensi del precedente I comma si provvede mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     4. Nella parte I dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, ambito 1, sono istituiti:

     - il settore 1.1.7 «Progetti speciali»;

     - la finalità 1.1.7.1 «Attuazione dei progetti speciali»;

     - l'attività 1.1.7.1.2 «Oltrepò Pavese»;

     - il capitolo 1.1.7.1.2.1054 «Spese connesse al funzionamento dell'ufficio speciale per l'Oltrepò Pavese, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Modifica la L.R. 5 settembre 1978, n. 59.