Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 28/04/1995 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Modalità per l'erogazione dei contributi). |
Art. 3. (Requisiti per accedere ai contributi). |
Art. 4. (Norma transitoria). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 4.1.75 - L.R. 28 aprile 1995, n. 32. [1]
Concessione di contributi in conto capitale ai soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.
(B.U. 2 maggio 1995, n. 18 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. Al fine di provvedere a situazioni di rilievo sociale conseguenti a problemi finanziari di cooperative edilizie in particolare difficoltà economica, secondo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della
Art. 2. (Modalità per l'erogazione dei contributi).
1. La giunta regionale, qualora ravvisi le circostanze che rendano necessari gli interventi per le finalità di cui all'art. 1, provvede ad assegnare contributi in conto capitale ai soci delle cooperative per i quali sia effettivamente e comprovatamente a rischio l'acquisto della prima casa.
2. (Omissis) [2].
Art. 3. (Requisiti per accedere ai contributi).
1. I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi per l'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche di cui all'art. 16, terzo comma, della
2. Per la concessione dei contributi sono richiesti i seguenti requisiti, che devono sussistere alla data di presentazione della domanda:
a) essere soci prenotatari o assegnatari di una delle cooperative di cui al precedente art. 1;
b) essere cittadino italiano oppure cittadino straniero residente in Italia da almeno cinque anni e con una attività lavorativa stabile;
c) non possedere altri alloggi in proprietà;
d) avere la residenza oppure l'attività lavorativa nel comune o nell'ambito sovraccomunale compreso nella provincia in cui è realizzato l'alloggio per l'acquisto del quale è richiesto il contributo;
e) non aver goduto di altri contributi statali o regionali per le stesse finalità della presente legge;
f) possedere un reddito per nucleo familiare non superiore al limite vigente stabilito sulla base della
Art. 4. (Norma transitoria).
1. Per l'anno 1995 i contributi di cui alla presente legge sono concessi in via prioritaria per provvedere a quelle situazioni che richiedano interventi urgenti in relazione alla particolarità delle cause che le hanno determinate, all'incidenza sociale ed ai tempi necessari perché gli interventi siano efficaci e le cui domande, ai sensi della legge 179/92 e della presente legge, siano state presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge [3].
2. La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, delibera la concessione dei contributi previa verifica dei requisiti di cui all'art. 3 [4].
3. I contributi non possono in ogni caso superare la somma di L. 40.000.000 per ogni singolo beneficiario.
Art. 5. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la concessione di contributi una tantum in conto capitale di L. 4.000.000.000.
2. All'onere di L. 4.000.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.
3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:
- all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6 è istituito il capitolo 4.4.6.2.3952 «Contributi una tantum ai soci di cooperative in difficoltà per l'acquisto della prima casa» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000.000.000.
[1] Abrogata dall'art. 51 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Si veda l'art. 1, comma 1, della
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della