§ 4.1.68 - L.R. 27 dicembre 1993, n. 48.
Nuovo termine per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla l.r. 2 aprile 1990, n. 23.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:27/12/1993
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Differimento dei termini).
Art. 2.  (Compensi).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.68 - L.R. 27 dicembre 1993, n. 48. [1]

Nuovo termine per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla l.r. 2 aprile 1990, n. 23.

(B.U. 30 dicembre 1993, n. 52 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Differimento dei termini).

     1. Il termine del 30 novembre 1993 previsto dall'art. 5, primo comma, della l.r. 2 aprile 1990, n. 23 è differito al 31 maggio 1994 per i programmi integrati di recupero la cui istruttoria risulti già avviata alla data del 30 novembre 1993 in base ad atti formali od elementi certificativi riscontrabili a cura del segretario comunale.

 

     Art. 2. (Compensi).

     1. Il compenso agli esperti estranei all'amministrazione regionale componenti il comitato tecnico interassessorile costituito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 2 aprile 1990, n. 23 viene determinato dalla giunta regionale anche in misura superiore a quella prevista dall'art. 2 della l.r. 22 novembre 1982, n. 63 e comunque non superiore a lire 250 mila per il presidente ed a lire 200 mila per gli altri componenti a titolo di gettone di presenza, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.