§ 3.12.6 - R.R. 28 aprile 1997, n. 1.
Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata, di cui all'art. 24, comma 7, della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 pesca e itticoltura
Data:28/04/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Domanda di autorizzazione).
Art. 3.  (Rilascio dell'autorizzazione).
Art. 4.  (Sanzioni).
Art. 5.  (Modalità di esercizio della pesca nel CPP).
Art. 6.  (Vigilanza).
Art. 7.  (Disposizioni transitorie).
Art. 8.  (Abrogazioni).


§ 3.12.6 - R.R. 28 aprile 1997, n. 1. [1]

Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata, di cui all'art. 24, comma 7, della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 «Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria».

(B.U. 2 maggio 1997, n. 18 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Sono soggetti al presente regolamento i laghetti, le cave e gli specchi d'acqua in disponibilità privata, ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive, ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento, in maniera non complementare e connessa con l'attività agricola.

     2. I bacini di cui al comma 1 sono denominati Centri privati di pesca (CPP).

     3. L'esercizio della pesca nei CPP è soggetto ad autorizzazione provinciale, rilasciata a seguito di domanda presentata dal titolare dell'acqua in disponibilità privata ai sensi dell'art. 2.

     4. A far tempo dalla data di cui all'art. 7, nelle acque di cui al comma 1 sulle quali non sia autorizzato un CPP, l'esercizio della pesca è disciplinato dalla l.r. 25/82 e successive modificazioni ed integrazioni ed è vietata qualsiasi immissione di ittiofauna, fatti salvi i casi previsti dal comma 5.

     5. L'immissione di ittiofauna per scopi diversi dalla pesca in corpi idrici in disponibilità privata, ma collegati ad acque pubbliche, è soggetta ad autorizzazione provinciale.

 

     Art. 2. (Domanda di autorizzazione).

     1. La domanda di autorizzazione alla pesca nei CCP va presentata, da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, in carta legale alla provincia competente per territorio e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) atti comprovanti la disponibilità privata delle acque interessate;

     b) planimetria catastale e corografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si richiede l'autorizzazione a CPP;

     c) elenco delle specie ittiche presenti nel CPP alla data di presentazione della domanda anche a seguito di immissioni già effettuate;

     d) elenco delle specie ittiche delle quali si intende prevedere l'immissione;

     e) eventuale richiesta di avvalimento del regime di deroga previsto dall'art. 5;

     f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'assunzione di responsabilità del richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi;

     g) dichiarazione di accettazione dell'obbligo di consentire l'effettuazione di ispezioni e controlli da parte del personale dipendente dalla provincia competente per territorio.

     2. Le province possono richiedere documentazioni esplicative a corredo delle domande di autorizzazione, nonché determinare corrispettivi a carico dei richiedenti l'autorizzazione alla pesca nei CPP a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute, in misura non superiore a dieci volte l'imposta di bollo.

 

     Art. 3. (Rilascio dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione alla pesca nei CPP è rilasciata con decreto del presidente della provincia, o dell'assessore competente se delegato, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e nella stessa devono essere stabiliti:

     a) l'elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione di pesca nel CPP, nonché le eventuali prescrizioni relative alla modalità delle immissioni stesse;

     b) le caratteristiche delle opere eventualmente necessarie ad interrompere la continuità del CPP, ai fini del passaggio del pesce, con le acque pubbliche;

     c) l'eventuale concessione del regime di deroga di cui all'art. 5, con la conseguente necessità per il titolare del CPP di provvedere a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della l.r. 25/82;

     d) eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero opportune;

     e) fac-simile del modulo da rilasciare ai pescatori di cui al comma 8 dell'art. 24 della l.r. 25/82 ai fini dei controlli da parte della vigilanza.

     2. L'elenco di cui al comma 1, lett. a) è predisposto dalla giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

     3. L'autorizzazione ha durata decennale ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione potrà essere integrata o modificata d'ufficio o a richiesta del titolare.

 

     Art. 4. (Sanzioni).

     1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché di quanto previsto nelle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, si applica la sanzione prevista dall'art. 43, comma 1, lett. h) della l.r. 25/82.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi in caso di mancato rispetto degli obblighi autorizzativi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 3, o per la perdita di titolarità sulle acque oggetto dell'autorizzazione, o per l'accertata presenza all'interno del CPP di specie ittiche non comprese nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. a).

     3. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione viene revocata.

 

     Art. 5. (Modalità di esercizio della pesca nel CPP).

     1. La pesca all'interno dei CPP è esercitata in deroga alle norme generali di cui alla l.r. 25/82 e successive modificazioni in materia di tempi di divieto di pesca alle singole specie ittiche, impiego di esche e pasture, limiti di cattura ed orari di pesca; la deroga può essere concessa solo laddove sussistano garanzie di permanente isolamento del CPP ai fini dell'eventuale ingresso di ittiofauna nelle acque pubbliche.

 

     Art. 6. (Vigilanza).

     1. L'attività di vigilanza sul rispetto delle norme autorizzative e delle vigenti disposizioni in materia di pesca all'interno dei CPP è esercitata dal personale della vigilanza ittica dipendente dalla provincia competente per territorio.

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie).

     1. Per i CPP già in attività il titolare è tenuto a presentare domanda di autorizzazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 8. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati i regolamenti regionali n. 2 del 28 marzo 1995 [2] e n. 3 del 12 dicembre 1995.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Come da errata corrige pubblicata a pag. 835 del B.U 14 aprile 1998, n. 15, dove peraltro si cita erroneamente l'art. 1 anziché l'art. 8 del presente regolamento.