§ 3.11.63 - L.R. 5 ottobre 2010, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:05/10/2010
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 26/1993 in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)
Art. 2.  (Norma transitoria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.11.63 - L.R. 5 ottobre 2010, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)

(B.U. 7 ottobre 2010, n. 40 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 26/1993 in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 5 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'5. La Giunta regionale disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà e individua, dandone adeguata pubblicità, i centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna, gestiti da enti locali, enti scientifici o da associazioni protezionistiche, agricole o venatorie riconosciute.';

b) il comma 5 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

'5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia e ha validità per dieci anni, salvo revoca; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, ovvero da planimetria in scala 1.10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento importi preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno.';

c) il comma 7 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

'7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, nell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di residenza anagrafica, attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota di ammissione nel termine del 31 marzo, è possibile l'iscrizione entro il 31 maggio con il pagamento della quota associativa maggiorata del venti per cento; decorso tale termine il pagamento della quota associativa è maggiorato del quaranta per cento. Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di un altro ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica. In deroga a quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 34, comma 1, lettera c), i cacciatori residenti in Lombardia, già iscritti nella stagione precedente ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza anagrafica, hanno diritto alla permanenza associativa, confermando la propria iscrizione attraverso il solo pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la provincia modifichi i confini o l'estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini.';

d) il comma 6 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

'6. Le domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalle province o suo facsimile. I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna.';

e) al comma 1 dell'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera e), dopo le parole 'strade poderali ed interpoderali,' sono aggiunte le seguenti: 'quelle agro-silvo-pastorali,';

2) alla lettera f), dopo le parole 'eccettuate quelle poderali ed interpoderali' sono aggiunte le seguenti: ', nonché agro-silvo-pastorali'.

 

     Art. 2. (Norma transitoria)

1. Per la stagione venatoria 2010/2011 i cacciatori residenti in Lombardia soci nella stagione venatoria 2009/2010 di ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza, mantengono il diritto alla permanenza associativa procedendo al versamento della quota associativa entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.