§ 3.11.53 - L.R. 22 febbraio 2007, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:22/02/2007
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 «Specie cacciabili e periodi di caccia» della L.R. n. 17/2004.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 3.11.53 - L.R. 22 febbraio 2007, n. 4. [1]

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale).

(B.U. 27 febbraio 2007, n. 9 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 «Specie cacciabili e periodi di caccia» della L.R. n. 17/2004.

     1. Alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «6. Limitatamente alle specie di ungulati, le province, sentito l'INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei periodi di seguito indicati:

     a) dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al muflone;

     b) dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;

     c) dal 1° giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale.»;

     b) dopo il comma 6 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

     «6 bis. La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, limitatamente ai comprensori alpini di caccia e agli ambiti territoriali di caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province, salva la possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà locali.».

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.